TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-12-14, n. 200905318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-12-14, n. 200905318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200905318
Data del deposito : 14 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02355/2006 REG.RIC.

N. 05318/2009 REG.SEN.

N. 02355/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2355 del 2006, proposto da:
- Associazione Commercianti Cittadini di Viale Monza – Ascoci, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. R A, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Corso Buenos Aires n. 79;

contro

- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

- Associazione Asco 2000, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. A M P, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Via Rugabella n. 1;

per l’annullamento

- della delibera della Giunta comunale di Milano emanata nella seduta del 27 gennaio 2006, prot. n. 76018/06, con cui si approvava il calendario delle feste di Via per l’anno 2006, relativo alla Zona 2 di Milano;

- della delibera del Consiglio di Zona 2, in data 20 dicembre 2005 n. 81, relativa all’approvazione delle feste di quartiere per l’anno 2006;

- dei provvedimenti della Commissione Artigianato e Grandi Eventi della Zona 2, in data 23 e 24 novembre 2005, protocollo n. 1166940/05 e n. 1176253/05 rispettivamente del 28 e del 30 novembre 2005;

- e per il risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa e da addebitare sia al Comune di Milano che all’Associazione Asco 2000.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Asco 2000 e le relative deduzioni difensive;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 2 dicembre 2009, l’Avv. R. Colombo, su delega dell’Avv. R. Armani, per la parte ricorrente, e l’Avv. A. M. Pascale, per la controinteressata Asco 2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 28 luglio 2006 e depositato il 4 ottobre 2006, la parte ricorrente ha impugnato: a) la delibera della Giunta comunale di Milano emanata nella seduta del 27 gennaio 2006, prot. n. 76018/06, con cui si approvava il calendario delle feste di Via per l’anno 2006, relativo alla Zona 2 di Milano;
b) la delibera del Consiglio di Zona 2, in data 20 dicembre 2005 n. 81, relativa all’approvazione delle feste di quartiere per l’anno 2006;
c) i provvedimenti della Commissione Artigianato e Grandi Eventi della Zona 2, in data 23 e 24 novembre 2005, protocollo n. 1166940/05 e n. 1176253/05 rispettivamente del 28 e del 30 novembre 2005.

La parte ricorrente censura gli atti impugnati per violazione del Regolamento Feste di Quartiere del Comune di Milano, in quanto i requisiti richiesti dallo stesso – l’adesione di almeno il 40% degli esercizi commerciali della zona interessata e il deposito della proposta entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione – non sarebbero stati rispettati in relazione alla proposta presentata dalla controinteressata Asco 2000. Inoltre il Comune avrebbe violato l’obbligo di motivazione in ordine al provvedimento di rigetto della domanda di Ascoci a favore di quella di Asco 2000.

Si è costituita in giudizio la controinteressata Associazione Asco 2000 che, dopo aver eccepito in via preliminare la tardività del ricorso, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2009, su richiesta dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

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