TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-11-18, n. 200902333

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-11-18, n. 200902333
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200902333
Data del deposito : 18 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00340/2007 REG.RIC.

N. 02333/2009 REG.SEN.

N. 00340/2007 REG.RIC.

N. 00073/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 340 del 2007, proposto da:
Sintexcal Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti A C, G P e G P, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Bologna, via S. Vitale 55;

contro

Provincia di Ferrara, rappresentata e difesa dall'avv. G B, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. M M in Bologna, via Ugo Bassi 3;

Sul ricorso numero di registro generale 73 del 2008, proposto da:
Sintexcal Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti A C, G P e G P, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Bologna, via S. Vitale 55;

contro

Provincia di Ferrara, rappresentata e difesa dall'avv. G B, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Lorenzina Cavazzana in Bologna, via Ugo Bassi n.3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 340 del 2007 :

- del provvedimento PG. n. 105688, cod. 16.01.04, emanato dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche e Tutela Ambientale della provincia di Ferrara in data 21 dicembre 2006, notificato a Sintexcal SpA in data 9 gennaio 2007, con il quale la società ricorrente è stata diffidata a cessare le emissioni provenienti dal silos di stoccaggio delle materie prime installate sull’impianto di produzione conglomerati bituminosi e calcestruzzi, non comprese nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Ferrara;
nonché ad inoltrare alla Provincia di Ferrara domanda di modifica dell’autorizzazione 18 agosto 1999 n. 54165, al fine di regolarizzare la posizione autorizzativa delle 2 nuove emissioni provenienti dal silos di stoccaggio delle materie prime e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Ferrara.

quanto al ricorso n. 73 del 2008 :

del provvedimento del Dirigente del Servizio Risorse Idriche e Tutela Ambientale della provincia di Ferrara, PG. n. 91197 del 24 ottobre 2007, notificato il 12 novembre 2007, con il quale la ricorrente è stata diffidata a non emettere più l'inquinante CO (monossido di carbonio) in quanto non autorizzato;
nonché a inoltrare una relazione sulle ragioni dell'emissione e a presentare eventuale specifica domanda dell’autorizzazione vigente;
a presentare a un progetto di realizzazione di idonei dispositivi atti a captare le emissioni diffuse.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti in entrambi i ricorsi l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ferrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2009 il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. La ricorrente è società di produzione e commercio di materiali bituminosi e prodotti per l’edilizia con stabilimento produttivo in Ferrara per il quale, in data 18 agosto 1999 (provvedimento PG. n. 54165, successivamente modificato dal provvedimento PG. n. 47148 del 1 settembre 2000), la Provincia aveva concesso l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’esercizio dell’impianto atto alla produzione sia di conglomerati bituminosi che di calcestruzzi preconfezionati (produzione mai attivata).

1.1 - A seguito di accertamenti eseguiti dall’Arpa – sezione provinciale di Ferrara (v. nota 14 novembre 2006 PG. n. 93856), l’Amministrazione provinciale emanava il provvedimento 21 dicembre 2006 P.G.. n. 105888, con cui comunicava alla ricorrente che “risultano costruite e attivate 2 nuove emissioni provenienti da silos di stoccaggio delle materie prime installati sull’impianto, non comprese nelle autorizzazioni rilasciate” e contestualmente la diffidava a cessare tali nuove emissioni e a presentare domanda di modifica dell’autorizzazione al fine di regolarizzarle.

2. - Con il ricorso 340 del 2007 la Sintexcal S.p.A. impugna tale diffida puntualizzando il suo interesse ad agire e deducendo la violazione di legge per difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà.

Assume la Sintexcal che, dalla data di messa a regime, il quadro emissivo dell’impianto non è assolutamente mutato e che i silos ritenuti di nuova costruzione sono quelli installati sin dal 14 luglio 2000, muniti di un dispositivo di sfiato che assicura il riempimento dei medesimi in condizioni di sicurezza evitando la messa in pressione dei serbatoi.

Per le emissioni provenienti da tali sfiati, adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, a norma dell’articolo 272, comma 5, del D.lgs 152 del 2006 non si applica la normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera.

3. - Il ricorso 73 del 2008 è invece rivolto avverso il provvedimento in data 24 ottobre 2007, con cui la ricorrente è stata diffidata a non emettere più l'inquinante CO (monossido di carbonio) in quanto non autorizzato;
a inoltrare una relazione sulle ragioni dell'emissione e a presentare eventuale specifica domanda di aggiornamento dell’autorizzazione vigente;
a presentare a un progetto di realizzazione di idonei dispositivi atti a captare le emissioni diffuse.

A sostegno del gravame, la Società ricorrente deduce con l’unico articolato motivo la violazione di legge per difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere per travisamento e falsa rappresentazione della realtà contestando l’impugnata diffida punto per punto.

4. - In entrambi i ricorsi si è costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale di Ferrara contestando le censure svolte dalla ricorrente e chiedendo la reiezione dei ricorsi.

All’udienza del 2 luglio 2009, fissata per la discussione, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

5. - Il Collegio deve preliminarmente disporre la riunione dei ricorsi che per la loro connessione soggettiva e oggettiva possono essere esaminati congiuntamente e decisi con un’unica sentenza..

5.1 – Il Collegio, sempre in via preliminare, deve inoltre rilevare che entrambi i ricorsi riguardano diffide emesse della Provincia e relative a emissioni provenienti dall’impianto di produzione di conglomerati bituminosi: da un lato le emissioni E5 e E6, provenienti dai silos di stoccaggio delle materie prime e precisamente gli sfiati di cui i sono dotati i relativi silos;
dall’altra le emissioni di monossido di carbonio derivanti dal funzionamento dell’essiccatore E1.

Peraltro, la ricorrente nelle more della decisione dei ricorsi in esame ha provveduto a richiedere un aggiornamento dell’autorizzazione di cui era titolare.

Al termine del procedimento di aggiornamento la Provincia di Ferrara, con provvedimento 10 gennaio 2009 p.g. n. 47118, ha autorizzato la Società ricorrente alla modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di “Produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzi preconfezionati” indicate nella planimetria allegata al provvedimento.

Risultano così autorizzate le emissioni denominate E1 (modificata per aumento di portata), E3, E4, E5 ed E6 (invariate).

Alcune specifiche prescrizioni derivanti dal rispetto delle procedure dell’articolo 269 comma 5 del D.Lgs n. 152 del 2006 sono state previste per le emissioni E1 (modificata), E3 ed E4.

Inoltre per le autorizzate emissioni E1, E3, E4 sono stabiliti i limiti massimi e per tutte le emissioni la loro ammissibilità è subordinata al rispetto di alcune prescrizioni.

5.2 – In tale nuova autorizzazione dunque risultano contemplate tutte le possibili emissioni dell’impianto di produzione di conglomerati bituminosi della ricorrente, ivi comprese quelle non ancora attivate.

Tale provvedimento, tuttavia, è ritenuto dalla ricorrente non satisfattivo delle sue pretese e comunque pregiudizievole dei suoi interessi.

Ciò non di meno il Collegio, con riferimento alle impugnate diffide, deve precisare che esse sono state sostanzialmente superate dalla nuova autorizzazione.

Al riguardo va infatti sottolineato che:

- in relazione alle emissioni di “monossido di carbonio” è stato ritenuto congruo il valore di 200 mg denunciato da Sintexcal e quindi autorizzata l’emissione in tali quantità.

- in ordine alle “emissioni diffuse si è dato atto che la Sintexcal, in base a un progetto regolarmente approvato dagli organi competenti (Conferenza di Servizi 24 febbraio 2008) ha provveduto a realizzare e far regolarmente funzionare un sistema di captazione e aspirazione delle emissioni che si sviluppano durante la fase di carico degli automezzi nell’impianto di produzione.

- relativamente all’emissione E5 (sfiato silo a torre) ed E6 (sfiato silo singolo), invece, non sono stati fissati limiti espliciti ma prescritto un idoneo sistema di abbattimento al fine di contenere al massimo l’emissione in atmosfera del materiale particellare.

5.3 - Tanto basta a dichiarare i ricorsi riuniti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione.

Ed invero secondo il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale si deve ritenere che l'improcedibilità per sopravvenuto difetto d' interesse dell'impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo si verifica quando interviene un diverso provvedimento - ancorché privo d'effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente -, il quale, come suo proprio effetto e indipendentemente dalle questioni sottoposte al giudice amministrativo nel procedimento considerato, muti le situazioni giuridiche in modo tale da rendere certa e definitiva l'inutilità del giudizio sul merito della pretesa azionata (Consiglio Stato, IV, 19 febbraio 2008 n. 532;
T.A.R. Lazio, III, 8 gennaio 2005 n. 74).

In particolare, l'improcedibilità del ricorso può conseguire anche all'adozione di un nuovo atto, che, pur non avendo attitudine satisfattiva della pretesa fatta valere dall'attore, sostituisca il provvedimento originariamente impugnato ed oneri, per ciò stesso, la parte a proporre nei suoi confronti un nuovo gravame (Consiglio Stato, VI, 17 febbraio 2004 n. 660;
T.A.R. Lombardia, Milano, I, 12 giugno 2009 , n. 4003).

6 – Alla stregua delle suesposte considerazioni vanno pertanto disattese le pretese di parte ricorrente e i ricorsi riuniti dichiarati improcedibili.

Peraltro la fattispecie presenta tratti di peculiarità tali da indurre il Collegio a compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

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