TAR Venezia, sez. I, sentenza 2011-03-21, n. 201100461
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N. 00461/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02319/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2319 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B B, M L C, M C, P M, A B, F C, G F P, B Cruzioni Srl, Immobiliare Tre Sas, rappresentati e difesi dall'avv. M M, con domicilio eletto presso M M in Marghera (Ve), via delle Industrie, 19/C-P. Lybra;
contro
Comune di Eraclea in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010;Provincia di Venezia, Regione Veneto in Persona del Presidente P.T.;
per l'annullamento
delle deliberazioni CC n. 30/09 e 44/09 con cui è stata adottata e, rispettivamente, approvata la variante n. 41 al PRG, nonchè della deliberazione GC n. 156/09 di approvazione del progetto definitivo delle opere indicate nelle predette deliberazioni consiliari;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Eraclea in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2011 il dott. C R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza parziale n. 6339/2010 - premesso che i ricorrenti avevano censurato sotto vari profili (e principalmente per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento) gli atti consiliari di adozione e di approvazione di una variante al PRG aventi ad oggetto l’adeguamento e la messa in sicurezza del tratto di SP n. 42 da Eraclea a Ponte Crepaldo che assoggettavano le aree di loro proprietà, ai fini della realizzazione delle opere ivi previste, al vincolo preordinato all’esproprio, nonché il successivo provvedimento giuntale di approvazione del progetto definitivo delle opere stesse – l’intestato Tribunale, atteso che il Comune si era difeso affermando che le aree di proprietà dei ricorrenti interessate dalle predette opere di riorganizzazione della viabilità erano state vincolate all’esproprio precedentemente all’adozione ed all’approvazione della variante “de qua”, disponeva, fra l’altro, che l’Amministrazione producesse in giudizio i provvedimenti di approvazione delle varianti n. 25 del 2005 e n. 38 del 2008, nonchè “qualsiasi ulteriore, diverso atto deliberativo che abbia comportato, sui terreni di proprietà dei ricorrenti…., il vincolo espropriativo per la realizzazione delle opere di cui è causa”.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata chiamata all’udienza del 2 marzo 2011, ove è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Va anzitutto precisato che dagli atti acquisiti al giudizio in adempimento alla decisione istruttoria non risulta che il Comune di Eraclea abbia imposto sui terreni di proprietà degli odierni ricorrenti un vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione delle opere di adeguamento viario in questione: con la variante parziale n. 38 del 2008, infatti – che, peraltro, la stessa Amministrazione ha ammesso essere “estranea circa l’assoggettamento ad esproprio delle aree dei ricorrenti” (cfr. la nota 12.1.2011 del Comune, in atti) – è stata prevista la realizzazione di tre percorsi ciclabili;gli interventi individuati con il PRG approvato nel 1993, invece, riguardano opere completamente diverse da quelle oggetto del presente gravame ed il relativo vincolo è, comunque, decaduto per decorso del termine quinquennale;quanto, infine, alla variante n. 25 approvata nel 2005, essa, individuando il “perimetro di ambiti da assoggettare a piano particolareggiato” ha introdotto un vincolo non già espropriativo, ma meramente strumentale.
Sicchè è ineludibile che il contestato vincolo espropriativo consegua dalla variante parziale n. 41 qui impugnata con la quale si dispone, appunto, “la riorganizzazione della viabilità nella frazione di Ponte Crepaldo” individuando le aree interessate ai lavori.
Ciò precisato, il ricorso in esame è fondato sotto il dedotto, assorbente profilo della violazione dell’art. 11, I comma, lett. a) del DPR n. 327/01 a mente del quale, nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio va inviata comunicazione dell'avvio del procedimento almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale.
Detta comunicazione, che nel caso di specie doveva effettuarsi personalmente agli interessati atteso che il loro numero era inferiore a cinquanta, avrebbe ad essi consentito di formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni, osservazioni che l’Amministrazione espropriante avrebbe avuto l’onere di valutare ai fini dell’adozione delle ulteriori, definitive determinazioni.
Nella fattispecie in esame, invero, il Comune ha approvato una variante parziale al piano regolatore avente ad oggetto una singola opera pubblica, ancorchè articolata, consistente nella “riorganizzazione della viabilità nella frazione di Ponte Crepaldo” al fine di adeguare lo strumento urbanistico alle nuove previsioni, contestualmente assoggettando le aree interessate al vincolo espropriativo ai sensi dell’art. 9, I comma del DPR n. 327/01.
Sicchè sussistevano tutti i presupposti in presenza dei quali la norma richiamata imponeva all’Amministrazione di invitare i proprietari espropriandi a partecipare al procedimento ablatorio.
Ma l’Amministrazione ha omesso tale adempimento.
Per mera completezza va inoltre osservato che nella presente controversia non sussistono i presupposti per neutralizzare la rilevata omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo attraverso l'applicazione dell'art. 21 octies, II comma della legge n. 241/90: da un lato, infatti, i provvedimenti impugnati implicanti la localizzazione delle opere stradali di che trattasi sulle aree di proprietà dei ricorrenti non hanno sicuramente natura vincolata e, dall'altro, il Comune resistente non ha dimostrato in giudizio che il contenuto dei provvedimenti impugnati non avrebbe potuto essere comunque diverso da quello in concreto adottato.
Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va accolto, rimanendo assorbite le ulteriori censure esposte dai ricorrenti.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della controversia.