TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-11-14, n. 201802162
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Pubblicato il 14/11/2018
N. 02162/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02890/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2890 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Spano', con domicilio eletto presso lo studio Alfonso Russo in Catania, corso delle Province, 203 Pal. E;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina,149;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
- del decreto n. 33695/2015 del 21.10.2015 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione, con il quale è stata rigettata l'istanza del 6 febbraio 2013, presentata dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dallo stesso, e la contestuale concessione dell'equo indennizzo;
- del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio adottato nella seduta del 22 settembre 2015;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, consequenziale ed applicativo posto a base dei provvedimenti impugnati anche se non conosciuto;
e con i motivi aggiunti:
- del decreto n. 1775/17 del 04.05.2017 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nella parte di interesse,
- del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio adottato nella seduta del 02.05.2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente, Appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il NORM-Alq R.M. della Compagnia CC di-OMISSIS-all’epoca di proposizione del ricorso, di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale in data 16.11.2012, mentre era a bordo dell’autovettura di servizio Alfa Romeo 156 targata CCBX652, e di essere stato sottoposto lo stesso giorno ad accertamenti diagnostici presso il locale nosocomio di -OMISSIS- dove gli veniva diagnosticato “ trauma cranico cervicale e ginocchio dx con paresi muscolare del ciclocervicale”.
Riferisce di avere presentato, in data 6 febbraio 2013, domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione dell’equo indennizzo, delle patologie insorte a seguito dell’incidente stradale citato, e di avere successivamente riscontrato l’insorgere anche della malattia “-OMISSIS-”.
La Commissione medica ospedaliera di Messina, con verbale del 10.02.2015, riconosceva il ricorrente affetto da “-OMISSIS- a grado non esimente in atto”, giudicando il ricorrente idoneo al servizio con segnalazione “ al medico del Corpo per eventuale limitazione per abilitazione guida veloce ”.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, nell’adunanza del 22.09.2015, riconosceva come dipendenti da causa di servizio le patologie immediatamente riscontrate a seguito dell’incidente (-OMISSIS-), ma esprimeva parere contrario quanto alla patologia “-OMISSIS-”, ritenendola non dipendente da causa di servizio.
Sulla base di tale parere, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri adottava il decreto n. 33695/2015 del 21.10.2015, con il quale veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle patologie “ -OMISSIS- ”, veniva denegato tale riconoscimento per la patologia “ -OMISSIS- ”, e veniva rigettata l’istanza di equo indennizzo.
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato tale provvedimento censurandolo sotto diversi profili.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 10/2016 del 13.01.2016, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, ordinando all’amministrazione il riesame dell’atto impugnato “ in particolare in relazione al denunciato trauma cranico ”.
In sede di riesame, il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 047072016 del 02.05.2017, ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio la patologia “ -OMISSIS- ”, ritenendola ascrivibile all’incidente in servizio e, in particolare, al trauma cranico riportato dal ricorrente a seguito del predetto incidente.
Sulla base di tale rinnovato parere, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha infine adottato il decreto n. 1775/17 del 04.05.2017, con il quale:
-è stata disposta la revoca del precedente decreto n. 3695/2015 nella parte in cui l’infermità “-OMISSIS-…” è stata giudicata non dipendente da causa di servizio;
-la medesima patologia è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio,
-è stata rigettata l’istanza di equo indennizzo, in quanto “per le infermità ritenute non classificabili dalla CMO non può procedersi alla concessione dell’equo indennizzo”.
Il ricorrente ha proposto motivi aggiunti di ricorso, chiedendo l’annullamento del provvedimento nella parte in cui ha rigettato l’istanza di equo indennizzo, deducendo censure di difetto di motivazione e di istruttoria, nonché di violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990.
Ha chiesto riconoscersi il suo diritto alla concessione dell’equo indennizzo per tutte le patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio.
L’amministrazione ha chiesto l’estromissione dal presente giudizio del Ministero dell’Economia e Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, stante la natura endoprocedimentale del parere del Comitato.
All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente, con riferimento all’eccezione di difetto di legittimazione passiva del MEF, la stessa deve essere disattesa in quanto, nonostante la valenza endoprocedimentale del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, tuttavia l'Amministrazione datrice di lavoro è tenuta a recepire e a far proprio il parere da esso espresso, in quanto organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sull'eziologia professionale dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente;detto parere è (normalmente) vincolante per l'Amministrazione datrice di lavoro, che è tenuta a farlo proprio e ad assumerlo come motivazione unica della determinazione finale, con obbligo specifico di motivazione in caso di scostamento, ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 (cfr. TAR Basilicata, sez. I, 6.3.2017 n. 129).
Il ricorso introduttivo è infondato, mentre quello per motivi aggiunti risulta fondato e va, quindi, accolto.
L’amministrazione ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per tutte le patologie per le quali il ricorrente ha avanzato la relativa richiesta: quanto alle infermità “ -OMISSIS- ” con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 33695/2015 del 21.10.2015, e quanto all’infermità “-OMISSIS-…” con il decreto n. 1775/17 del 04.05.2017, emesso a seguito di riesame. Ha, invece, denegato la concessione dell’equo indennizzo per tutte le indicate patologie, motivando il diniego, quanto al primo provvedimento, sull’assunto che le patologie riscontrate come dipendenti da causa di servizio erano ascrivibili a nessuna categoria e che la “-OMISSIS-” è stata giudicata come non riconducibile al servizio;quanto al secondo decreto, una volta che anche l’ultima patologia citata è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, è stata ribadita la motivazione in forza della quale non essendo stata ascritta a categoria da parte della CMO, -OMISSIS-non dava luogo alla concessione dell’equo indennizzo.
L’interesse di parte ricorrente rimane, dunque, circoscritto solo alla domanda di equo indennizzo, avendo ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le patologie sofferte.
Ciò premesso, il ricorso non può trovare accoglimento quanto al diniego di equo indennizzo per le patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio con decreto n. 3695/15 del 21.10.2015, atteso che il beneficio risultava denegato già con tale provvedimento e che con il ricorso introduttivo, proposto per l’impugnazione di tale decreto, non risultano articolate censure specifiche avverso la mancata classificazione di tali patologie da parte della CMO ( censure che non risultano formulate neanche con i successivi motivi aggiunti avverso il secondo provvedimento dell’amministrazione che, sul punto, si è limitato a ribadire la stessa motivazione di cui al primo provvedimento).
Il ricorrente si limita a censurare genericamente per difetto di motivazione il diniego dell’equo indennizzo per le infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio, senza tuttavia confutare le ragioni poste a base di tale diniego e consistenti nell’ascrivibilità delle predette patologie “ a nessuna categoria” ( decreto n. 3695 citato ), o indicare anche attraverso perizia di parte, che pure è stata allegata al ricorso, a quale categoria si sarebbero dovute ascrivere le più volte citate patologie.
Devono, invece, essere accolti i motivi aggiunti quanto al diniego di equo indennizzo per l’ultima delle patologie in argomento, vale a dire la “-OMISSIS-”, attesa la fondatezza delle censure con le quali il ricorrente ha lamentato difetto di motivazione e di istruttoria.
Invero, poiché per tale patologia l’originario diniego del 2015 trovava motivazione nel mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta malattia, una volta rinnovata l’istruttoria del procedimento e riconosciuta la riconducibilità della patologia al servizio, in quanto strettamente collegata al trauma cranico subito dal ricorrente, ciò implicava che la nuova istruttoria riguardasse non solo il segmento di competenza del Comitato di verifica, bensì l’intero procedimento, anche per la parte relativa all’ascrivibilità dell’infermità a categoria.
L’Amministrazione non poteva, pertanto, motivare il diniego di equo indennizzo richiamando l’originaria mancata classificazione della malattia, dovendo il riesame investire l’intero procedimento.
Ne consegue, sotto questo profilo, l’accoglimento dei motivi aggiunti, con conseguente obbligo a carico dell’Amministrazione di disporre rinvio all’organo competente per la classificazione della patologia “ -OMISSIS-”, concludendo il procedimento con adeguata motivazione.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.