TAR Aosta, sez. I, sentenza 2022-02-14, n. 202200013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2022-02-14, n. 202200013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202200013
Data del deposito : 14 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2022

N. 00013/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00038/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del decreto di esclusione del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- – Classe di concorso -OMISSIS- – ricevuto il -OMISSIS-, dalla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della Scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno nelle Istituzioni Scolastiche della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Classe di concorso -OMISSIS- – -OMISSIS-, per mancanza del titolo del requisito di accesso prescritto dall’art. 2, comma 1, lett. c), del bando per l’ammissione alla procedura in questione, laddove non è stato tenuto conto del titolo di studio laurea in -OMISSIS- vecchio ordinamento posseduto dal ricorrente, in relazione all’equipollenza ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi del predetto titolo di studio alla laurea in Lettere ai sensi del Decreto interministeriale del 26 aprile 1993 o all’equiparazione ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi del predetto al titolo di studio alla laurea magistrale LM84 Scienze storiche ai sensi del Decreto interministeriale del 9 luglio 2009;

- del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui per le classi di concorso per i quali la procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, indetta con decreto del Presidente della Regione n. 217 del 26 maggio 2020, come modificato con decreto n. 311 del 28 luglio 2020, si è conclusa con la mancanza della graduatoria finale approvata per la Classe di concorso -OMISSIS- – -OMISSIS-, a causa dell’illegittima esclusione del ricorrente;

- della Tabella del contingente a ruolo per l’A.S. 2021/2022, trasmesso dalla Dirigente del Dipartimento alle Organizzazioni sindacali, nella parte in cui per quest’anno dalla procedura straordinaria oggetto della presente impugnativa non verrà assegnato alcun posto a ruolo, mentre il posto a ruolo per la Classe di concorso -OMISSIS- -OMISSIS- verrà assegnato attingendo dalla I fascia delle graduatorie regionali per le supplenze;

- nonché di ogni atto ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Parte ricorrente, premesso di aver conseguito in data -OMISSIS- presso l'Università di -OMISSIS- – -OMISSIS- il titolo accademico di Dottore in -OMISSIS-, laurea quadriennale vecchio ordinamento, espone che in virtù del titolo di studio posseduto e degli esami integrativi richiesti veniva iscritto di diritto dall'anno -OMISSIS- nelle graduatorie di Istituto di III fascia per la classe di concorso -OMISSIS- -OMISSIS-, così come peraltro risulta dalle convocazioni per l'assegnazione delle supplenze avvenute per gli anni scolastici -OMISSIS-, e dall'anno scolastico -OMISSIS- sino al corrente anno scolastico 2020/2021 ha svolto attività di docente a tempo determinato CdC: -OMISSIS- - -OMISSIS- (Secondaria - 2° grado) a tempo pieno presso -OMISSIS- della Regione Autonoma della valle d’Aosta.

Espone altresì che, in data -OMISSIS-, presentava domanda di ammissione alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno nelle Istituzioni Scolastiche della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, classe di concorso -OMISSIS- – -OMISSIS- (doc. 12), precisando che il bando della procedura straordinaria sopra citata, richiamando i requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, in relazione al titolo di studio, in particolare all'art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto 217/2020 della Regione Valle d'Aosta, prevedeva quale requisito di accesso alla procedura: “il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con

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