TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-06-13, n. 202207807

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-06-13, n. 202207807
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207807
Data del deposito : 13 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2022

N. 07807/2022 REG.PROV.COLL.

N. 14165/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14165 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M I A, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Roma Piazzale Clodio 56;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del decreto n. -OMISSIS- adottato dal Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia in data 16 luglio 2019, notificato in data 31 luglio 2019, con il quale veniva irrogata nei confronti del ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio per la durata di mesi 6 ex d.lgs. n. 449/1992;

- della delibera adottata dal Consiglio Centrale di Disciplina in data 28 maggio 2019;

-nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale, collegato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa R P nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al n. rg. 14165 del 2019, il signor -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento del provvedimento, meglio in epigrafe indicato, con il quale il Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha irrogato nei confronti del ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio per la durata di mesi 6.

2. Espone in fatto parte ricorrente:

- di aver sempre riportato, in sede di valutazione individuale, il giudizio “ ottimo ”, di non essere stato mai attinto da sanzioni disciplinari e di ricoprire, alla data di proposizione del ricorso, le funzioni temporanee di Comandate del Reparto della C.C. di Rieti;

- di essere stato sottoposto nel 2008 a procedimento penale per i reati di sfruttamento e di favoreggiamento della prostituzione previsti dalla l. n. 75 del 1958, nonché per truffa aggravata per aver fruito di permessi sindacali retribuiti in giorni concomitanti con le attività illecite contestategli;

- di essere, quindi, stato riammesso in servizio, a seguito di periodo di sospensione, con decreto del 6 novembre 2012;

- che con sentenza n.-OMISSIS-, depositata il 10 dicembre 2018, il Tribunale ordinario di Velletri assolveva il ricorrente (con la formula “ perché il fatto non sussiste ”) per il capo di imputazione relativo al reato di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, contestualmente dichiarando il non doversi procedere per l’imputazione per truffa aggravata per intervenuta prescrizione.

3. Sennonché, il 22 febbraio 2019 l’Amministrazione intimata ha notificato al ricorrente atto di contestazione addebiti ex art. 6 comma 2, lett. a), b) e d) del d. lgs. n. 449/1992, rispettivamente “ per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale ”, “ per atti che siano in grave contrasto con i doveri

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