TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-05-11, n. 202409315
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Testo completo
Pubblicato il 11/05/2024
N. 09315/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13133/2023 REG.RIC.
N. 14028/2023 REG.RIC.
N. 13786/2023 REG.RIC.
N. 13899/2023 REG.RIC.
N. 13135/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13133 del 2023, proposto da
D limited, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N M, G L Z, M P e F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E P e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Wind Tre s.p.a. società con azionista unico, direzione e coordinamento di Ck Hutchison group Telecom Italy investments, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G e I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Iliad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F P, V A e V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. F P in Roma, via di San Nicola da Tolentino, n. 67;
sul ricorso numero di registro generale 14028 del 2023, proposto da
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M S, G C R e Alice Setari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E P e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F A, Emilio de Giorgi, Emanuela Cocco, Sara Lucia e Marco Valerio Lupoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. F A in Roma, via Marche, nn. 1-3;
Iliad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F P, V A e V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. F P in Roma, via di San Nicola da Tolentino, n. 67;
Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G G e I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Vodafone Italia s.p.a., Wind Tre s.p.a., Open Fiber s.p.a., Colt technology services s.p.a., Irideos s.p.a., Tiscali Italia s.p.a., Associazione italiana internet provider, Federconsumatori a.p.s., Codacons, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 13786 del 2023, proposto da
Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E P e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M S, G C R, Alice Setari e Ilaria Tucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
D limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati N M, M P, G L Z, F A e Giulia Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
D media services s.r.l., Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 13899 del 2023, proposto da
Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F A, Emilio de Giorgi, Emanuela Cocco, Sara Lucia e Marco Valerio Lupoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. F A in Roma, via Marche, nn. 1-3;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M S, G C R, Alice Setari e Ilaria Tucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
D limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati N M, M P, G L Z, F A e Giulia Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
D media services s.r.l., Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 13135 del 2023, proposto da
D media services s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati N M, G L Z, M P e F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E P e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Wind Tre s.p.a. società con azionista unico direzione e coordinamento di Ck Hutchison group Telecom Italy investments, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G G e I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Iliad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F P, V A e V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. F P in Roma, via di San Nicola da Tolentino, n. 67;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 13133 del 2023 :
- del provvedimento del 12 luglio 2023 n. 30699 con il quale l’Agcm, ha qualificato alcune previsioni dell’accordo del 27 gennaio 2021 tra D limited e T s.p.a. quale intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e ha irrogato nei confronti della società ricorrente, in solido con la società D media services s.r.l. una sanzione di € 7.240.250,84;
- della decisione prot. 0065763 del 2 agosto 2023 con il quale la medesima Agcm ha respinto la richiesta di revisione della predetta sanzione;
- nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
quanto al ricorso n. 14028 del 2023 :
del provv. 28 giugno 2023, n. 30699, adottato dall’Agcm a conclusione del procedimento istruttorio I857 – Accordo T-D Serie A 2021/2024 e da essa notificato a T il 12 luglio 2023, nonché di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale o comunque connesso.
quanto al ricorso n. 13786 del 2023 :
nei limiti precisati nei motivi di impugnazione e per quanto di ragione, del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 30699 adottato dalla medesima Autorità nell’adunanza del 28 giugno 2023 in esito al procedimento «I857 – Accordo T-D Serie A 2021/2024», notificato a Fastweb s.p.a. il 13 luglio 2023; di ogni altro atto al predetto antecedente, presupposto, connesso o conseguente, incluso ove occorrer possa il provvedimento del 27 luglio 2021, n. 29778 di non adozione delle misure cautelari.
quanto al ricorso n. 13899 del 2023 :
della decisione dell’Agcm nel caso I857-Accordo T-D Serie A 2021/2024, resa nell’adunanza del 28 giugno 2023 e pubblicata sul Bollettino dell’Agcm n. 27/2023 del 17 luglio 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, tra cui in particolare, per quanto necessario, la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti del procedimento in data 20 gennaio 2023 ai sensi dell’art. 14 d.p.r. 217/1998, il parere dell’Agcom reso il 15 giugno 2023 con delibera n. 141/23/CONS e pervenuto all’Agcm il 16 giugno 2023 e la delibera del 27 luglio 2021, n. 29778 con la quale l’Agcm ha deliberato non sussistere i presupposti per l’adozione di misure cautelari ai sensi dell’art. 14- bis , l. 287/1990.
quanto al ricorso n. 13135 del 2023 :
- del provvedimento del 12 luglio 2023 n. 30699 con il quale l’Agcm, all’esito del procedimento I857 ha sanzionato D limited e T s.p.a. per intesa restrittiva