TAR Napoli, sez. II, sentenza 2018-09-11, n. 201805456
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Pubblicato il 11/09/2018
N. 05456/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01843/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2010, proposto da
M S, rappresentata e difesa dall'avvocato E R, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Messina in Napoli, viale Gramsci,16;
contro
Comune di Casoria in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M I, con domicilio eletto presso il suo studio in Casoria, Servizio Avvocatura - Casa Comunale;
per l'annullamento
a) dell'ordine di demolizione n. 36 del 18 aprile 2005;
b) dell'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, n. 27 del 19 febbraio 2009;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, se ed in quanto lesivo, ivi compresa l'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. 112 del 14 novembre 2005.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2018 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 03.04.2010, la sig.ra M S invoca l’annullamento degli atti in epigrafe indicati lamentando:
-Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;L.R. n. 19 del 28.11.2001;L. n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche ed integrazioni;art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere - Difetto e carenza di istruttoria - Inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto - Carenza di potere;
-Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 06.06.2091;L.R. n. 19 del 28.11.2001;L. n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche ed integrazioni. Eccesso di potere - Difetto e carenza di istruttoria - Inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto - Contraddittorietà – Perplessità;
-Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 L. n. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. - Violazione art. 97 Costituzione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria;
-Violazione art. 31 del D.P.R. n. 380 del 6.06.2001;art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990;artt. 42 e 97 Costituzione. Eccesso di potere - Erroneità - Violazione dei principi di correttezza buon andamento dell'amministrazione - difetto di motivazione.
-Violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento - Difetto di motivazione.
Espone, in particolare, la ricorrente di essere unica proprietaria dell’immobile sito in Casoria alla via S. Sebastiano n. 28, indicato nella scrittura privata con sottoscrizione autenticata di acquisto del medesimo del 19 gennaio 2015 come censito in N.C.E.U. a fl. 17 p.lla 352 sub 1, 2 e 3 e munito di corte identificata a fl. 17 p.lla 763, realizzato anteriormente al l° settembre 1967, e di avere casualmente appreso, solo a seguito di un’ispezione effettuata presso la Conservatoria R.R.I.I., che il predetto immobile risulta acquisito al patrimonio del Comune di Casoria in forza dell'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. 27 del 19 febbraio 2009, a sua volta preceduta dall'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. 112 del 14 novembre 2005 e dall'ordine di demolizione n. 36 del 18 aprile 2005, mai notificati e/o comunicati alla ricorrente stessa, e tutti impugnati con lo spiegato ricorso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Casoria con memoria di mero stile e codesto T.A.R., dopo avere disposto istruttoria con le ordinanze collegiali n 1139 del 27.02.2017 e n. 5881 del 12.12.2017, peraltro solo parzialmente adempiute dall’Amministrazione comunale resistente, all’udienza pubblica del 19.06.2018, sulle conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione.
Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso è fondato nel merito e merita accoglimento nei sensi e limiti di seguito indicati.
Ed invero, a seguito della disposta istruttoria, è emerso che l’impugnata ordinanza di demolizione n. 36 del 18 aprile 2005 risulta effettivamente notificata solo a tale Stanzione Francesco e che risulta, peraltro, fondato il primo motivo di ricorso anche quanto alla lamentata nullità della notifica, effettuata ai sensi dell’art 140 c.p.c., dell'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. 27 del 19 febbraio 2009 alla ricorrente, atteso che effettivamente il deposito del provvedimento non è avvenuto presso la casa del Comune dove la notificazione doveva eseguirsi, e non è stato seguito né dall’affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio, o dell'azienda della destinataria, né da successiva raccomandata;per quanto sin qui osservato deve pertanto ritenersi che la ricorrente risulta, allo stato, avere avuto formale conoscenza unicamente del primo verbale di sequestro dell’immobile in parola recante n 48 del 24.02.2015.
Orbene è noto come, secondo la condivisibile giurisprudenza, la mancata notifica al proprietario dell’ordine di demolizione (pur non facendo venir meno per ciò solo la legittimità dello stesso, ogni qual volta il provvedimento sia stato notificato almeno al responsabile dell’abuso) precluda l’emanazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (cfr. Tar Calabria - Reggio Calabria, sezione I, sentenza del 13 gennaio 2016, n. 29), in caso di mancata spontanea ottemperanza, da parte dell'autore dell'abuso, all'ordine impartito (si veda Tar Lazio Roma, sezione I, 5 novembre 2013, n. 9386;id., sezione I-quater, 7 marzo 2011, n. 2031;id., sezione II-ter, 3 luglio 2007, n. 5968);ed invero, pur essendo l'autore dell'abuso, comunque tenuto ad eseguire la demolizione, anche nel caso in cui l'ordine sia stato diretto solo a lui, in caso di inerzia, l'Amministrazione non potrà acquisire l'area al proprio patrimonio in danno del proprietario ignaro del provvedimento (cfr. Tar Lombardia, Milano, sentenza 30 aprile 2015, n. 1070, II Sezione, Tar Campania Napoli, sezione VII, 5 dicembre 2014, n. 6375);la condivisibile giurisprudenza ha altresì osservato che ove la notifica non sia eseguita, ciò non vizia l’atto, ma ne consente piuttosto l’impugnativa da parte del proprietario a partire da quando ne sia venuto a conoscenza (cfr. T.A.R. Campania Napoli, n. 5293 del 2011).
Tanto premesso, osserva il Collegio come, nel caso di specie, la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione n. 36 del 18 aprile 2005 alla ricorrente, proprietaria dell’immobile in questione, rende illegittime sia la successiva ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. 112 del 14 novembre 2005 (parimenti mai notificata alla predetta ricorrente) sia l'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. 27 del 19 febbraio 2009, la cui notifica alla sig.ra Stanzione risulta nulla, con consequenziale tempestività dello spiegato ricorso;per contro, l’impugnata ordinanza di demolizione non può considerarsi nulla per violazione degli artt. 7 e 10 L. n. 7 agosto 1990, n. 241 come sostenuto dalla ricorrente nel terzo motivo di ricorso, posto che, come è stato chiarito dalla condivisibile giurisprudenza che si è espressa in merito ai provvedimenti repressivi di abusi edilizi, essendo tali provvedimenti vincolati e basati su presupposti verificabili in modo immediato, “ non sussistono le esigenze di garanzia e trasparenza cui sovviene il principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo " (T.A.R. Campania, sez. V, 15.1.2015, n. 225), e considerato che, in ogni caso, il contenuto del provvedimento finale (atto dovuto) non avrebbe potuto essere in concreto diverso da quello adottato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14/04/2016, n. 1487;T.A.R. Veneto, Sez. II, 12 settembre 2005 n. 3430).
Quanto sin qui osservato riveste carattere assorbente ed esime il Collegio dall’esaminare le ulteriori censure spiegate dalla ricorrente.
Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, lo spiegato ricorso è fondato nel merito e va accolto nei sensi e limiti di seguito indicati con consequenziale annullamento degli atti impugnati.
Sussistono i presupposti di legge, in considerazione dell’oggetto del giudizio e dell’accoglimento solo parziale del ricorso, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.