TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-03-30, n. 202300197

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-03-30, n. 202300197
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300197
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2023

N. 00197/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00209/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 209 del 2022, proposto da
S L, S L, G M, A N S e G V, rappresentati e difesi dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via

XVIII

Agosto, 46 (Palazzo Uff.);

per la condanna

al risarcimento del danno per mancata istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 13/4/2022, i deducenti – dipendenti in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ivi transitati dal disciolto Corpo forestale dello Stato), con anzianità di servizio, alla data del 31/12/1995, inferiore a 18 anni e, dunque, destinatari del calcolo del trattamento pensionistico con il sistema misto/contributivo ovvero puramente contributivo - hanno chiesto che le Amministrazioni intimate siano condannate a risarcire i danni patrimoniali derivanti dalla mancata attivazione di forme pensionistiche complementari per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, come previsto dall’art. 26, co. 10, della L. 23/12/1998, n. 448 (secondo cui “ ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ”), all’uopo invocando il favorevole pronunciamento contenuto nella sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Puglia, n. 207 del 18/5/2020.

2. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che resistono al ricorso.

3. All’udienza pubblica del 22/3/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Preliminarmente, a confutazione della relativa eccezione sollevata dalla difesa erariale, va affermata la competenza territoriale di questo Tribunale amministrativo, in applicazione del criterio della sede di servizio di cui all’art. 13, co. 2, cod. proc. amm., in quanto l’oggetto del giudizio afferisce comunque a questioni che investono il rapporto di pubblico impiego dei ricorrenti (tutti in servizio nel territorio lucano).

5. Il ricorso è infondato. Il che consente di soprassedere dallo scrutinio delle ulteriori eccezioni di rito, in particolare quella di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva dei deducenti intesi uti singuli , motivata in ragione dell’esclusiva devoluzione alla rappresentanza sindacale dell'attività negoziale in materia, secondo quanto da ultimo riconosciuto in sede giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 1/3/2023, n. 2155;
id 9/12/2022, n. 10803).

Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal consolidato orientamento formatosi in subiecta materia (cfr. ex plurimis , T.A.R. Basilicata, sez. I. 27/10/2022, n. 730;
T.A.R. Lazio, sez. IV, 21/5/2022, n. 6592;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 28/3/2022, n. 855;
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 15/6/2022, n. 284;
T.A.R. Calabria, sez. II, 3/12/2021, n. 2235) secondo cui l’art. 26, co. 10, della L. n. 448/1998 – su cui è incentrata la pretesa per cui è causa - costituisce una disposizione che, come ben si desume dalla sua inequivoca formulazione (“ le procedure di negoziazione e di concertazione … potranno definire … l'istituzione di forme pensionistiche complementari ”), ha meramente facoltizzato (non già obbligato) l'Amministrazione pubblica (nell’ambito della sua più generale autonomia politico-negoziale, la cui concreta estrinsecazione è evidentemente condizionata anche da discrezionali apprezzamenti di carattere finanziario) a dare corso al complesso procedimento concertativo conducente all'attivazione della previdenza complementare nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Ne discende, quale inevitabile precipitato, che il contegno (omissivo) addebitato alle Amministrazioni intimate non possa essere qualificato in termini di antigiuridicità, con conseguente infondatezza dell’essenziale elemento costitutivo dell’azionata fattispecie risarcitoria (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. IV, 4/2/2014, nn. 502 e 504;
id., 24/10/2011, nn. 5697 e 5698. In termini, sia pure con pronuncia incidenter tantum , anche Corte dei Conti, sez. III giurisdizionale centrale, 5/3/2021, n. 73, che ha riformato la sentenza di primo grado invocata da parte ricorrente, devolvendo, per altro verso, la cognizione della controversia al giudice del rapporto di lavoro, conformemente alle coordinate di riparto tracciate da Corte di Cassazione, sez. un., n. 22807/2020).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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