TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-03-25, n. 201001151
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Testo completo
N. 01151/2010 REG.SEN.
N. 00084/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2010, proposto da:
Domo Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. A P M, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. P B in Bari, via Melo, 114;
contro
Comune di Foggia – non costituito;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1440 dell’11 giugno 2009 della Sezione II di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, e per la nomina, ove occorra, di un Commissario ad acta che provveda in luogo del Comune inadempiente
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 la Dott. ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, Avv. A P M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il 13.01.2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 20.01.2010, la Domo Immobiliare S.r.l ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1440 dell’11 giugno 2009 con la quale la Sezione II di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, ha accertato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Foggia in ordine alla istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente in data 07/12/2007 al protocollo n. 106618, ha ordinato al citato Comune di evadere la medesima con provvedimento espresso entro il termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza stessa ed ha condannato il medesimo Comune di Foggia al pagamento delle spese processuali, che ha liquidato in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre contributo unificato, CAP ed IVA di legge.
La ricorrente ha chiesto altresì, ove occorra, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo del Comune inadempiente.
La ricorrente ha notificato al Comune di Foggia la suddetta sentenza munita di formula esecutiva apposta in data 02.07.2009, nonché l’atto di diffida e messa in mora di cui all’art. 90, secondo comma, del r.d. 17 agosto 1907 n. 642, il 14.07.2009.
Benché intimato e costituito in mora il Comune di Foggia non ha dato esecuzione al dictum di questo T.A.R..
Di qui il presente ricorso in ottemperanza che, notificato dalla ricorrente e preceduto dalla comunicazione di cui all’art. 91, secondo comma, del r.d. n. 642 del 1907, a cura della Segreteria di questo Tribunale, in data 26 gennaio 2010, risulta, oltre che ammissibile e procedibile, anche fondato.
Pertanto, deve dichiararsi l'obbligo del Comune di Foggia di dare esecuzione alla suddetta sentenza, ponendo in essere i necessari atti adempitivi per l'esaustiva esecuzione della sentenza stessa entro un congruo termine, che sembra equo fissare in giorni 30 dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.
Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, in via sostitutiva e con applicazione dell’art. 328 c.p., il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Foggia, in qualità di Commissario ad acta nominato dal Collegio, entro il successivo termine di giorni 30, sotto la sua personale responsabilità.
A carico del Comune di Foggia vanno poste, nell’ammontare liquidato nel dispositivo, le spese di giudizio.