TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-03-10, n. 201600431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-03-10, n. 201600431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201600431
Data del deposito : 10 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00597/2010 REG.RIC.

N. 00431/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00597/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 597 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. M M G, P G, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ove domicilia, in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

1) del Decreto Direttoriale del Ministero della Difesa - PREVIMIL n. 7/N del 01.01.2010 notificato il 29.01.10 con il quale e' stata respinta la domanda presentata dal ricorrente - Caporal Maggiore Capo E.I. - in data 28.12.2005, in servizio presso il Distaccamento 6° Reggimento di Manovra di -OMISSIS-, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo dell'-OMISSIS- -OMISSIS-;

2) di ogni atto presupposto, endoprocedimentale e non, connesso e conseguente, nella parte in c-OMISSIS- pregiudichi il diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della ridetta -OMISSIS-e dei richiesti connessi benefici, segnatamente:

3) del verbale di visita della 1^ C.M.O. di -OMISSIS-mod. BL/B n. 009206 datato 22.06.2005;4) del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio espresso nell'adunanza n. 231/2009 frl 15.05.2009, posizione 37624/2008.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente, caporalmaggiore capo dell’Esercito, di avere eseg-OMISSIS-to a partire dal 1999, numerose missioni di “ -OMISSIS- ” in teatri di guerra (-OMISSIS-) dove è notorio che i belligeranti facessero uso di armamenti dotati di-OMISSIS-.

Durante l’ultima di tali missioni veniva diagnosticato all’interessato un “ -OMISSIS- ”. Per tale ragione veniva sottoposto ad intervento chirurgico di -OMISSIS-, dovendo successivamente assumere per tale ragione una terapia -OMISSIS- sostitutiva permanente.

Ai fini del riconoscimento della dipendenza di tale -OMISSIS-da causa di servizio veniva sottoposto a visita dalla Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS-che, con verbale del 22 giugno 2005, esprimeva la diagnosi di “ -OMISSIS-in buon compenso periferico -OMISSIS- ”, ascrivendo l’-OMISSIS-alla Tabella A, 8^ categoria.

Conformandosi al parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, il Ministero della Difesa, con il provvedimento in epigrafe rigettava l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo dell'-OMISSIS-sopradetta.

Avverso tale proponeva ricorso il sig. -OMISSIS- chiedendone l’annullamento e deducendo tra l’altro, il vizio di eccesso di poter per travisamento dei fatti, irragionevolezza e difetto di motivazione.

Si costit-OMISSIS-va in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Il ricorrente lamenta che il parere espresso dal Comitato di verifica e, conseguentemente, il provvedimento conclusivo del procedimento si fondino su motivazioni apodittiche che non tengono in alcun conto il quadro anamnestico quale risultante dalla riferita partecipazione del militare a missioni nelle quali si è stato, notoriamente, fatto uso di munizioni ad-OMISSIS- e, dunque, si è omesso di valutare l’elevata probabilità che la patologia contratta sia riconducibile all’esposizione a “ fattori multipli inducenti la proliferazione-OMISSIS- ”.

L’assunto merita condivisione.

Come è noto -OMISSIS-, ottenuto come scarto del procedimento di arricchimento dell’-OMISSIS-, viene utilizzato nelle munizioni anticarro, per il suo potere di penetrazione, e nelle corazzature di alcuni sistemi d'arma, per la sua elevata resistenza.

Quando il proiettile colpisce l’obiettivo si liberano, secondo numerosi,accreditati e documentati studi scientifici, da 1 a 3 kg di polvere di -OMISSIS- -OMISSIS-;
inoltre, quando i penetratori al-OMISSIS- non colpiscono l'obiettivo, rimanendo sul suolo, sepolti o sommersi nell'acqua, essi si ossidano e si disgregano creando le condizioni per c-OMISSIS- le -OMISSIS-. Il tutto, poi, senza considerare che che la polvere prodotta da un impatto iniziale può essere rimessa in sospensione da impatti successivi e dal vento.

Si è in proposito parlato di " sindrome dei-OMISSIS- " riferendosi a quella lunga serie di malattie - per lo più -OMISSIS-- che hanno colpito i soldati italiani al ritorno dalle missioni internazionali.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 4 gennaio 2010, l’Associazione italiana Vittime -OMISSIS- ha reso noto il bilancio provvisorio sul numero di militari italiani morti per possibile contaminazione da-OMISSIS-, ammontante ad “ almeno 216 casi ”.

La probabile connessione tra l’esposizione a-OMISSIS- e l’insorgenza di -OMISSIS-, ha indotto l’ONU a vietare l’utilizzo di armi contenenti tale elemento (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi hanno assunto misure di protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO (vedasi la Direttiva del Ministero della Difesa del 26.11.99).

La Commissione parlamentare d’inchiesta “ s-OMISSIS- casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace ”, istit-OMISSIS-ta con deliberazione del Senato del 17 novembre 2004, nella sua relazione finale, approvata nella seduta del 1º marzo 2006, pur rilevando che “ non sono emersi elementi che consentano di affermare che le patologie in questione siano da attrib-OMISSIS-re ad effetti -OMISSIS-dovuta a questo tipo di munizionamento” afferma che “l’esistenza di un rischio significativo per la salute riconducibile in quanto tale all’-OMISSIS- -OMISSIS- sembra doversi circoscrivere ai soggetti che abbiano comunque potuto inalare l’aerosol che si sviluppa a seg-OMISSIS-to dell’impatto di proiettili a -OMISSIS-: in concreto, tale situazione sembra poter ricorrere solo per coloro che si fossero trovati a breve distanza di tempo da un mitragliamento con utilizzo di proiettili a -OMISSIS- nelle immediate vicinanze di veicoli o edifici colpiti ”;
tale rischio dunque sarebbe “ realisticamente ipotizzabile per i militari italiani impegnati nei-OMISSIS-, visto che essi non risultano aver partecipato ad azioni di guerra sul terreno ”.

Soggiunge, nondimeno, la medesima relazione che “ Occorre però ricordare come quasi tutte le forme di -OMISSIS- abbiano un’eziologia multicausale, e come in particolare l’esposizione a un ampio novero di agenti chimici, fisici o biologici possa avere effetti -OMISSIS-. Vengono -OMISSIS-in considerazione quelle situazioni di degrado ambientale ed inq-OMISSIS-namento bellico che sono state ben documentate dagli studi dell’

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