TAR Napoli, sez. II, sentenza 2014-12-18, n. 201406752
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N. 06752/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02208/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2208 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Sig. C G, rappresentato e difeso dall'avv. G P e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci,10;
contro
Comune di Afragola in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. A I e R B e con domicilio eletto in Napoli presso la Segreteria del T.A.R.;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del diniego definitivo dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria, a firma del responsabile Uff. Condono Edilizio e del Dirigente del Settore n.1115/AT del 06/03/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Afragola;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.793 del 2012 di rigetto della domanda di sospensione;
Visti i primi motivi aggiunti avverso l’ordinanza n.41/13 del 2/5/2013;
Visti i secondi motivi aggiunti avverso l’ordinanza n.2349 del 19/7/2013;
Visti i terzi motivi aggiunti avverso l’ordinanza notificata il 18/11/2013;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.195 del 2014 con cui è stata accolta la domanda di sospensione e disposta una consulenza tecnica;
Vista la relazione di verificazione con allegata parcella successivamente depositata;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato Relatore all’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il Cons. Gabriele Nunziata e uditi gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto parte ricorrente di essere proprietaria di area in Afragola di cui al fl.4 p.lla 1957 – ora 2407 – sulla quale si procedeva alla realizzazione di struttura in muratura a copertura in lamiera e di piccolo locale per ricovero di impianti tecnologici, ragion per cui veniva inoltrata istanza di sanatoria sulla quale solo nel 2012 interveniva comunicazione di avvio del procedimento di diniego n.33/2012 cui seguiva memoria di parte ricorrente, fino all’impugnato provvedimento di diniego.
Con successivi motivi aggiunti sono state impugnate l’ordinanza n.41/13 del 2/5/2013, l’ordinanza n.2349 del 19/7/2013 e l’ordinanza notificata il 18/11/2013.
Il Comune di Afragola si è costituito in giudizio per precisare l’identità del ricorrente, l’iniziale carenza della domanda ed il diniego quale atto dovuto.
Con ordinanza la Sezione ha disposto consulenza tecnica al fine di acquisire una relazione che fornisse adeguati chiarimenti in ordine a quanto specificamente asserito nel ricorso - ciò anche alla luce delle differenti conclusioni cui sono giunte le parti costituite, cui fossero allegati in copia conforme i fascicoli relativi alla pratica in oggetto, ciò anche al fine di chiarire quale sia il regime urbanistico ed edilizio dell’area interessata dagli abusi, quale sia l’estensione dell’aerea di rispetto R e se i manufatti abusivi rientrino nella suddetta fascia di rispetto. Successivamente è stata depositata la relazione.
Alla udienza pubblica dell’11 dicembre 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione di legge e lo sviamento di potere.
2. La Sezione ritiene, con riguardo alla fattispecie in esame, come evidenziato in sede di consulenza tecnica dalle cui conclusioni non sussistono motivi per discostarsi, di evidenziare che le particelle interessate dal contenzioso in epigrafe sono sia la n.2407 che la n.2423 del fl.4 del Comune di Afragola che è dotato di PRG approvato con D.P.G.R.C. n.3032/1977 oggetto di successiva variante ex art.24 della L.R. n.16/2004 quale approvata con D.P.A.P. n.426 del 2/9/2010, come resasi necessaria per l’adeguamento dei Comuni interessati dall’attraversamento della linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli e dalla stazione di Campania-Afragola.
2.1 Quanto alla p.lla n.2407, essa ricade come da certificato di destinazione urbanistica n.58/2014 in zona E – Agricola, anche se – essendo a ridosso del tracciato viario SS 162 “Asse Mediano” – quanto al vincolo derivante dallo stesso occorre distinguere tra la situazione urbanistica pregressa e quella vigente in conseguenza dell’approvazione della variante al PRG. In sostanza, dalla data di realizzazione (inizio anni 90) a tutto il 2/9/2010 per le aree interessate dall’attraversamento in sopraelevazione dell’Asse Mediano occorre individuare il dimensionamento minimo della fascia di rispetto stradale fissata dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada di cui al DPR n.495/1992;in sede di accertamento il consulente ha verificato che la strada ex SS 162 “Asse Mediano” possiede le caratteristiche di strada extraurbana di categoria “B” con conseguente applicazione dell’art.26, comma 2 del DPR n.495/1992.
Conseguentemente nel tratto interessato la larghezza della fascia di rispetto stradale risulta essere pari a mt 40,00 e l’intera particella 2407 viene ad essere sottoposta al regime di fascia di rispetto stradale in ordine al quale l’art.18 del DPR n.285/1992 detta appunto fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
2.1.1 A seguito dell’approvazione della variante urbanistica è stato poi recepito il nuovo tracciato della ex SS 162 “Asse Mediano” e sono state costituite le fasce di rispetto stradale che risultano fissate in mt 50,00;in definitiva, anche in ragione della sovrapposizione delle Tavole presenti nella Banca Dati del Sistema Informativo dell’Amministrazione provinciale di Napoli con quella catastale, può convenirsi che per la particella 2407 in questione la destinazione urbanistica è quella di cui all’art.11 delle norme di attuazione della nuova disposizione del PRG.
2.2 Quanto alla particella n.2423, essa ricade – giusta certificazione di destinazione urbanistica acquisita dall’ausiliario – in zona H3 – Zona di integrazione di attrezzature pubbliche e private – la cui attuazione era subordinata all’approvazione di un Piano Particolareggiato o Lottizzazione convenzionata dell’intero Comparto. E’ però fuori dubbio che, sebbene non sia stato interessato da alcun Piano Particolareggiato o Lottizzazione convenzionata, il Comparto H3 è nella quasi totalità urbanizzato.
2.3 Pertanto è stato accertato che l’estensione della fascia di rispetto risulta pari a mt 50,00 a seguito dell’approvazione della variante urbanistica, laddove nella previgente normativa era di mt 40,00. Ne deriva che i manufatti abusivi interessati dalla fascia di rispetto stradale sono unicamente quelli incidenti sulla particella 2407 che rientrano completamente nella fascia di rispetto stradale sia nella situazione vigente (mt 50,00) che in quella pregressa (mt 40,00);viceversa i manufatti abusivi realizzati sulla particella 2423 non risultano interessati dalla fascia di rispetto stradale.
3. Con tali premesse deve ritenersi che, quanto al ricorso introduttivo del giudizio, il medesimo siccome proposto avverso il diniego definitivo di permesso in sanatoria del 6/3/2012 debba essere rigettato con la premessa che il ricorrente è il sig. G C nato a Napoli il 14/4/1981 e non il sig. G C nato a Napoli il 14/4/1961. La tesi secondo cui si sarebbe formato silenzio-assenso per effetto della decorrenza del termine di ventiquattro mesi non è, infatti, invocabile nella fattispecie ove non solo per come esibito agli atti del giudizio le pratiche di condono erano carenti di gran parte della documentazione tecnica, ma anche il capannone adibito ad attività commerciale ed il piccolo locale destinato a ricovero ad impianti tecnologici insistono sulla p.lla n.2407 in ordine alla quale il consulente tecnico ha inequivocabilmente accertato che la larghezza della fascia di rispetto stradale risulta essere pari a mt 40,00 e l’intera particella in questione è proprio sottoposta al regime per cui l’art.18 del DPR n.285/1992 detta appunto fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
3.1 Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti avverso l’ordinanza n.41/13 recante sospensione dei lavori per le opere edili insistenti sulla p.lla 2141 – attuale 2423 – lo stesso deve essere dichiarato improcedibile in ragione dei provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione ed impugnati da parte ricorrente di diniego dell’accertamento di conformità per la realizzazione delle stesse opere.
3.2 Infine, i secondi ed i terzi motivi aggiunti come rivolti avverso l’ordinanza n.2349 del 19/7/2013 e l’ordinanza notificata il 18/11/2013 sono meritevoli di positiva valutazione nella misura in cui, proprio attraverso la consulenza tecnica, è emerso il difetto di istruttoria che ha inficiato l’operato dell’Amministrazione di Afragola, la quale ha formulato un diniego definitivo di accertamento in conformità ritenendo non assentibili gli interventi proposti sulla particella n.2423. Riprendendo quanto già contenuto nella comunicazione di inizio del procedimento di rigetto, l’Autorità amministrativa ha omesso di considerare che si trattava di due zone con distinta disciplina, non potendosi accomunare la p.lla 2407 con la p.lla 2423 che, da certificazione di destinazione urbanistica acquisita dall’ausiliario, ricade certamente in zona H3 – Zona di integrazione di attrezzature pubbliche e private – la cui attuazione era subordinata all’approvazione di un Piano Particolareggiato o Lottizzazione convenzionata dell’intero Comparto, ma che comunque è nella quasi totalità urbanizzata.
Pertanto tali ultimi provvedimenti vanno annullati dal momento che non hanno esattamente considerato che i manufatti abusivi realizzati sulla particella 2423 non risultano interessati dalla fascia di rispetto stradale, mentre erano censurabili unicamente quelli incidenti sulla particella 2407 per come rientranti completamente nella fascia di rispetto stradale.
4. In conclusione, per le ragioni esposte deve essere rigettato il ricorso introduttivo del giudizio, devono essere dichiarati improcedibili i primi motivi aggiunti, mentre devono essere accolti i secondi ed i terzi motivi aggiunti con conseguente annullamento dei provvedimenti fatti oggetto di impugnazione con gli stessi ulteriori gravami.
In ragione della soccombenza reciproca sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, mentre le spese relative alla verificazione sono poste a carico dell’Amministrazione e definitivamente liquidate nella misura indicata in dispositivo.