TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-09-23, n. 201911243

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-09-23, n. 201911243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201911243
Data del deposito : 23 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2019

N. 11243/2019 REG.PROV.COLL.

N. 13275/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13275 del 2018, proposto da
V M, rappresentato e difeso dagli avvocati L P, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L P in Macerata, via G. Da Majano n.3;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- in via cautelare, sospendere gli effetti dell'atto impugnato, se del caso in esito al prospettato rinvio pregiudiziale interpretativo o di validita` ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione europea, e adottare ogni misura cautelare idonea, con specifico, ma non esclusivo, riguardo al riconoscimento provvisorio della qualifica richiesta o in subordine ordinanza propulsiva nella forma del remand, e comunque ogni provvedimento che assicuri la partecipazione del ricorrente al Concorso docenti D.D.G. n. 85/2018 cui e` iscritto e alla successiva sottoscrizione del contratto FIT ex d.lgs. 59/2017 e alla collocazione in ruolo e ai prossimi concorsi per abilitati previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare al suo art. 1 comma CX;

- nel merito, annullare l'atto impugnato e dichiararsi spettante al ricorrente il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante ottenuta in Bulgaria ai sensi e per gli effetti della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 o in subordine condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita` e della Ricerca al rilascio del provvedimento di riconoscimento.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva: l’annullamento dell’atto del Miur con il quale veniva rigettata la richiesta di riconoscimento dell’abilitazione acquisita in Bulgaria, nonché degli ulteriori atti descritti in ricorso;
l’accertamento del diritto di parte ricorrente a ottenere il riconoscimento dell’abilitazione nelle classi descritte in ricorso.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Parte ricorrente ha proposto istanza diretta a ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione conseguito in Bulgaria.

L’amministrazione ha sul punto espresso un diniego, rappresentando che l’articolo 13, comma 2, della direttiva 2013/55/Ue regolamenta i casi dei Paesi in cui la professione e la formazione non sono regolamentate, come in Bulgaria, stabilendo che l’accesso alla professione e il suo esercizio sono consentiti anche ai richiedenti che nel corso dei precedenti dieci anni abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno.

Il Ministero, dopo essersi rivolto alla competente autorità bulgara, N, ha chiarito che la tipologia di formazione professionale documentata da parte ricorrente è da intendersi come formazione non regolamentata e, pertanto, non può essere presa in considerazione perché priva dell’attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni.

In base all’art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, rubricato condizioni di riconoscimento, “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro.

2.L’accesso a una professione e il suo esercizio descritti al paragrafo 1 sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regolamenta detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione. Gli attestati di competenza e i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni: a) sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro;
b) attestano la preparazione del titolare all’esercizio della professione in questione. Tuttavia, l’anno di esperienza professionale di cui al primo comma non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un’istruzione regolamentata”.Il contenuto dell’art. 13 dalla direttiva in esame è, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, ripreso dall’art. 21 del d.lgs. n. 206 del 2007, in base al quale “1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati da un’autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato.

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