TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-05-07, n. 201400769
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N. 00769/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2009 REG.RIC.
N. 00626/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorsi numero di registro generale 935 del 2009 e 626 del 2010, proposti da:
M V, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso l’avv.to A F in Torino, via Susa, 35;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Comando Regionale della Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Torino della Guardia di Finanza, Comando Generale della Guardia di Finanza;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 935 del 2009:
della determinazione n. 1250 in data 8.5.2009, notificata al ricorrente in data 15.5.2009 con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal Maresciallo C V in data 16.2.2009 avverso il giudizio contenuto nel rapporto informativo in data 13.1.2009;
del giudizio finale di "superiore alla media", assegnato al M.C. Varallo con il rapporto informativo per sottufficiali - per il periodo dal 1.9.2008 al 2.11.2008 - dal Compilatore Ten. Col. Raoul Manlio Levanti in data 18.12.2008;giudizio confermato dal 1° revisore sempre in persona del Ten. Col. Levanti, nonchè dal 2° revisore, Col. Francesco Greco in data 13.1.2009;
del rapporto informativo in data 25.9.2008 - per il periodo dal 10.5.2008 al 27.7.2008 - con cui veniva assegnato al M.C. Varallo il giudizio finale di "eccellente”;
nonchè
di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento.
quanto al ricorso n. 626 del 2010:
della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza - commissione permanente di Avanzamento priva di data notificata in data 25.2.2010 con lettera prot. 0077773/10 in data 23.2.2010, con la quale è stato giudicato "non idoneo" all'avanzamento "a scelta" al grado superiore di Maresciallo Aiutante, aliquota di valutazione determinata al 31.12.2007;
di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, conseguenti, consequenziali, successivi e comunque connessi ai predetti provvedimenti, ivi compresi
- il protocollo n. 250738/08 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo in data 20.11.2009, con il quale sono state comunicate al Comando Regionale Piemonte le presunte "cause impeditive" all'avanzamento "a scelta" al grado di Maresciallo Aiutante;
- il Foglio d'ordini n. 18, in data 15.12.2009, relativo alla pubblicazione dei quadri di avanzamento "a scelta" al grado di Maresciallo Aiutante nella parte in cui esclude il Maresciallo Capo M V.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato la determinazione n. 15250 dell’8.5.2009 con la quale è stato respinto il suo ricorso gerarchico avverso il giudizio del 13.1.2009, nonché tale ultimo giudizio, con il quale gli è stata attribuita una valutazione “superiore alla media” per il periodo 1.9.2008-2.11.2008, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1)Illegittimità e/o invalidità del giudizio di “superiore alla media”. Illegittimità della determina n. 15250/09. Carenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Illogicità manifesta ingiustizia. Contesta parte ricorrente l’aderenza del giudizio espresso alla sua effettiva attività di servizio.
2) Illegittimità e/o invalidità del provvedimento impugnato. Violazione di legge. Carenza di motivazione. Eccesso di potere. Contrasto e contraddittorietà con le precedenti schede valutative. Grave ed irreparabile pregiudizio. Contesta parte ricorrente la discrasia tra le valutazioni precedentemente ottenute e quella impugnata.
3) Illegittimità e/o invalidità del provvedimento impugnato. Violazione di legge. Carenza di motivazione. Eccesso di potere. Contrasto e contraddittorietà con le precedenti schede valutative. Grave ed irreparabile pregiudizio. Contesta parte ricorrente che sia stata espressa una valutazione del suo operato con riferimento ad un periodo inferiore a quello minimo necessario per la formulazione di detto giudizio.
Con successivo ricorso, qui riunito, il ricorrente ha impugnato la determinazione con la quale è stato giudicato non idoneo all’avanzamento a scelta al grado superiore di “Maresciallo Aiutante” deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1)Illegittimità e/o invalidità della determinazione di non idoneità all’avanzamento al grado superiore e dell’esclusione dalla graduatoria impugnata. Violazione di legge. Eccesso di potere per errata valutazione della situazione di fatto, per contraddittorietà ed illogicità. Contesta parte ricorrente la circostanza che il giudizio di non idoneità all’avanzamento, essendo riferito all’aliquota determinata al 31.12.2007 non avrebbe dovuto considerare anche fatti successivi, in quanto riferiti al 2008.
2)Illegittimità e/o invalidità della determinazione di non idoneità all’avanzamento a scelta al grado superiore e della conseguente illegittima esclusione della graduatoria impugnata. Violazione di legge. Violazione degli artt. 53, 54, 57 d.lgs. n. 199/1995. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità. Carenza di motivazione. Contesta parte ricorrente che siano stati presi in specifica considerazione aspetti successivi al periodo oggetto di considerazione, senza adeguata motivazione sul punto.
Si è costituita l’amministrazione resistente contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.
All’udienza del 3.4.2014 le cause sono state discusse e decise nel merito.
DIRITTO
Deve essere disposta la preliminare riunione dei giudizi per l’evidente connessione dell’oggetto dei giudizi.
Con il primo dei due ricorsi il ricorrente contesta il giudizio finale conseguito in data 13.1.2009, per il periodo 1.9.2008-2.11.2008, per il quale è stato valutato “superiore alla media”. Detto giudizio è stato anche oggetto di ricorso gerarchico, definito con determinazione n. 15250, anch’essa impugnata.
Non può non premettersi che le schede valutative delle prestazioni dei militari sono pacificamente caratterizzzate da una amplissima discrezionalità amministrativa. Contesta in specifico il ricorrente che le valutazioni che lo concernono avrebbero sofferto un repentino abbassamento dei giudizi, censurabile sotto il profilo del difetto di motivazione. Infatti il Maresciallo C V avrebbe sempre conseguito valutazioni di “eccellente meritevole di apprezzamento”.
A rigore il ricorrente, pur dopo aver a lungo conseguito il giudizio di “eccellente meritevole di apprezzamento”, ha conseguito per il periodo 10 maggio-27 luglio 2008 il giudizio (non impugnato) di “eccellente” e quindi, per il periodo successivo oggetto di impugnativa, il giudizio di “superiore alla media”. Non è dunque corretto che il ricorrente contesti un “repentino” abbassamento del giudizio, posto che già per il periodo compreso tra il maggio e il luglio 2008 il suo giudizio era peggiorato rispetto al suo pregresso standard e tale valutazione non era stata oggetto di impugnazione. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso risulta quindi innanzitutto rispettata la prassi della gradualità nel declassamento valutativo.
Il giudizio espresso è poi supportato da adeguata motivazione.
A ciò si aggiunga che, nel corso del 2008, il ricorrente è stato indagato per “corruzione per atto contrario a dovere d’ufficio” ed “accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico”.
Occorre dare atto che il ricorrente, ad oggi, è stato completamente assolto, con motivazione di merito, dalle accuse mosse. La sentenza di assoluzione n. 17827/2012 della sezione V penale del Tribunale di Roma è infatti divenuta irrevocabile in data 22.11.2012.
Se tale circostanza è oggettiva occorre tuttavia rilevare che, nel contesto dell’indagine penale prima e del procedimento penale dopo, il ricorrente non diede tempestiva notizia ai superiori della problematica. Il ricorrente è stato anche destinatario di una perquisizione, che ha coinvolto tanto l’abitazione quanto l’ufficio, in un contesto in cui egli non aveva in alcun modo avvisato i superiori della delicata situazione in cui si trovava, soprattutto se considerata in rapporto alla funzione svolta.
Nel novembre 2008 il ricorrente è conseguentemente stato destinatario di due sanzioni disciplinari, mai contestate né impugnate. Gli è stata comminata la sanzione del rimprovero per “aver omesso di comunicare alla superiore gerarchia i contatti di servizio intercorsi per le vie brevi con un funzionario della Regione Piemonte nel mese di ottobre 2008”;gli è quindi stata comminata la sanzione di 5 giorni di consegna per “aver omesso di comunicare alla Superiore gerarchia di essere stato oggetto di provvedimento da parte della Procura della Repubblica di Torino”, essendo stato destinatario (nell’agosto 2008) di una richiesta di proroga indagini preliminari per il reato di corruzione.
Gli addebiti, oltre che incontestati e incontestabili in questa sede, sono incentrati non sulla rilevanza penale dei fatti (poi smentita dal corso del procedimento penale) quanto sulla condotta tenuta, in relazione a detti fatti, nei confronti dei superiori gerarchici, con evidente sottovalutazione della oggettiva delicatezza della sua posizione.
I fatti oggetto di successivo addebito disciplinare si sono tutti verificati (o sono stati conosciuti dall’amministrazione) nel periodo oggetto di valutazione. Nel giudizio caratteristico contestato viene in effetti coerentemente evidenziato, ad esempio, il profilo critico della riservatezza.
Ritiene pertanto il collegio che non emergano ragioni di palese irragionevolezza delle valutazioni di sintesi, le quali sole avrebbero consentito un sindacato giurisdizionale della valutazione, con conseguente infondatezza dei primi due motivi di ricorso.
Con il terzo motivo del ricorso rg. 935/2009 si contesta che sarebbe stato espresso un giudizio con riferimento ad un periodo inferiore al tempo minimo suscettibile di valutazione. Occorre tuttavia rilevare che il ricorrente perviene a computare in tal guisa il tempo oggetto di valutazione escludendo i periodi di recupero straordinari, licenza ordinaria e persino le festività;tale computo, come evidenziato dalla difesa dell’amministrazione, non è tuttavia conforme alla normativa applicabile, che prevede di computare i periodi al solo netto dei periodi di ricovero e sospensione dall’impiego.
La censura non è dunque suscettibile di accoglimento.
Deve quindi essere complessivamente respinta l’impugnativa avverso la scheda valutativa relativa al periodo compreso tra il settembre e il novembre 2008.
Con il successivo ricorso (rg. 626/2010) il ricorrente ha contestato di non essere stato ritenuto idoneo all’avanzamento, con riferimento all’aliquota determinata al 31.12.2007. Il provvedimento impugnato risale al febbraio 2010. Ritiene il ricorrente che, impropriamente, detta valutazione avrebbe evidentemente tenuto conto dei fatti di rilievo disciplinare, già prima descritti, che lo hanno coinvolto nell’anno 2008. Sul punto si concorda con la difesa dell’amministrazione là dove ha evidenziato che il giudizio, ai fini dell’avanzamento, anche se riferito all’aliquota determinata al 31.12.2007, è un giudizio complessivo sulla personalità e l’attività dell’interessato che ben può tenere conto di elementi successivi all’anno di riferimento per la determinazione dell’aliquota ma comunque precedenti il giudizio (in tal senso Cons. St., sez. IV, 23.9.2011, n. 5355). Rileva poi il ricorrente che, tuttavia, per gli aspetti penali egli è stato assolto;se tanto è vero (anche prescindendo dal fatto che l’assoluzione è intervenuta circa due anni dopo il contestato giudizio) resta ugualmente valido quanto già osservato con riferimento ai giudizi espressi per il 2008 sul ricorrente. Impregiudicata la rilevanza penale degli episodi, essi infatti hanno certamente assunto un profilo disciplinare censurabile e proprio per il significato loro proprio e la condotta tenuta dal ricorrente in loro occasione nei rapporti con l’amministrazione di appartenenza e non appare irragionevole che l’amministrazione ne abbia globalmente tenuto conto ai fini dell’avanzamento di carriera.
Anche la seconda impugnativa deve dunque essere respinta.
Considerato che il ricorrente è poi stato assolto nel giudizio penale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.