TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-05-07, n. 201400769

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-05-07, n. 201400769
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201400769
Data del deposito : 7 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00935/2009 REG.RIC.

N. 00769/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00935/2009 REG.RIC.

N. 00626/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorsi numero di registro generale 935 del 2009 e 626 del 2010, proposti da:
M V, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso l’avv.to A F in Torino, via Susa, 35;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Comando Regionale della Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Torino della Guardia di Finanza, Comando Generale della Guardia di Finanza;






per l'annullamento

quanto al ricorso n. 935 del 2009:

della determinazione n. 1250 in data 8.5.2009, notificata al ricorrente in data 15.5.2009 con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal Maresciallo C V in data 16.2.2009 avverso il giudizio contenuto nel rapporto informativo in data 13.1.2009;

del giudizio finale di "superiore alla media", assegnato al M.C. Varallo con il rapporto informativo per sottufficiali - per il periodo dal 1.9.2008 al 2.11.2008 - dal Compilatore Ten. Col. Raoul Manlio Levanti in data 18.12.2008; giudizio confermato dal 1° revisore sempre in persona del Ten. Col. Levanti, nonchè dal 2° revisore, Col. Francesco Greco in data 13.1.2009;

del rapporto informativo in data 25.9.2008 - per il periodo dal 10.5.2008 al 27.7.2008 - con cui veniva assegnato al M.C. Varallo il giudizio finale di "eccellente”;

nonchè

di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento.

quanto al ricorso n. 626 del 2010:

della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza - commissione permanente di Avanzamento priva di data notificata in data 25.2.2010 con lettera prot. 0077773/10 in data 23.2.2010, con la quale è stato giudicato "non idoneo" all'avanzamento "a scelta" al grado superiore di Maresciallo Aiutante, aliquota di valutazione determinata al 31.12.2007;

di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, conseguenti, consequenziali, successivi e comunque connessi ai predetti provvedimenti, ivi compresi

- il protocollo n. 250738/08 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo in data 20.11.2009, con il quale sono state comunicate al Comando Regionale Piemonte le presunte "cause impeditive" all'avanzamento "a scelta" al grado di Maresciallo Aiutante;

- il Foglio d'ordini n. 18, in data 15.12.2009, relativo alla pubblicazione dei quadri di avanzamento "a scelta" al grado di Maresciallo Aiutante nella parte in cui esclude il Maresciallo Capo M V.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Parte ricorrente ha impugnato la determinazione n. 15250 dell’8.5.2009 con la quale è stato respinto il suo ricorso gerarchico avverso il giudizio del 13.1.2009, nonché tale ultimo giudizio, con il quale gli è stata attribuita una valutazione “superiore alla media” per il periodo 1.9.2008-2.11.2008, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1)Illegittimità e/o invalidità del giudizio di “superiore alla media”. Illegittimità della determina n. 15250/09. Carenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Illogicità manifesta ingiustizia. Contesta parte ricorrente l’aderenza del giudizio espresso alla sua effettiva attività di servizio.

2) Illegittimità e/o invalidità del provvedimento impugnato.

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