TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2016-10-19, n. 201600428
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Testo completo
Pubblicato il 19/10/2016
N. 00428/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2015, proposto dalla Ditta Celeste Alfredo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati V C C.F. CLLVCN46M03A930U e M D N C.F. DNZMSM63L13E335G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Campobasso, via Umberto I°, n. 43;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, nonché Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;
Comune di Termoli, in Persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota protocollo numero 36786 del 29 settembre 2015 del Comune di Termoli avente ad oggetto il diniego dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del decreto legislativo numero 42 del 2004 relativa all’intervento di ampliamento volumetrico del fabbricato, ad uso residenziale, sito in Termoli in Corso Nazionale numero 71;
della nota protocollo numero 6589 del 2 settembre 2015 della Soprintendenza delle Belle arti e Paesaggio del Molise avente ad oggetto il parere negativo vincolante reso ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo numero 42 del 2004;
della nota protocollo numero 4979 dell’8 luglio 2015 della Soprintendenza delle Belle arti e Paesaggio del Molise avente ad oggetto il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 146, comma 8, del decreto legislativo numero 42 del 2004;
di tutti gli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo nonché della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio del Molise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24 novembre 2015 e depositato il successivo 27 novembre 2015, la ditta ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con i quali le è stata negata l’autorizzazione paesaggistica in relazione ad un progetto d’intervento edilizio finalizzato all’ampliamento volumetrico e alla sopraelevazione di un immobile sito in Termoli, in Corso Nazionale, n. 71, in attuazione del c.d. Piano casa.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di censura:
1. I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto anziché incentrarsi su argomentazioni relative alla tutela paesaggistica, sarebbero motivati su circostanze di rilievo urbanistico (trasformazione ed ampliamento dell’originario sottotetto con realizzazione di un nuovo piano) che esulano dalle competenze della Soprintendenza. Inoltre nei provvedimenti impugnati mancherebbe una valutazione effettiva di compatibilità dell’intervento sotto il profilo paesaggistico.
2. La Soprintendenza avrebbe omesso di valutare e motivare in relazione ai contributi partecipativi resi dalla ditta istante successivamente alla comunicazione del preavviso di diniego dell’istanza. Ciò avrebbe comportato una violazione del combinato disposto degli articoli 1, 3 e 10 della legge numero 241 del 1990 e dell’articolo 97 della Costituzione nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. La motivazione addotta si fonderebbe comunque su valutazioni apodittiche e stereotipate, senza esplicitare i reali motivi di contrasto tra le opere da realizzare e le esigenze di tutela paesaggistica.
3. I provvedimenti impugnati si fonderebbero su di una erronea presupposizione di fatti giacché l’intervento da realizzare, anziché incidere negativamente, avrebbe l’effetto di migliorare l’assetto urbanistico e paesaggistico complessivo della zona andando a mitigare l’impatto negativo sul Corso Nazionale del condominio posto alle spalle dell’erigendo fabbricato. Inoltre non potrebbe più ritenersi esistente la cortina edilizia indicata dalla Soprintendenza come bene da tutelare in quanto definitivamente trasformata da successivi interventi che nel tempo ne avrebbero alterato