TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-11-25, n. 201302857
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N. 02857/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2003, proposto da:
S G, rappresentato e difeso dall'avv. B P, con domicilio eletto presso Massimo Mangiameli in Catania, via Cesare Beccaria, n. 75;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale Leva - Roma, Distretto Militare di Catania, in persona dei legali rapp.ti pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
della cartolina precetto di incorporamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Direzione Generale Leva e del Distretto Militare di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 il Pres. Salvatore Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricordo è improcedibile;ed invero la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che:
- Ai sensi dell'art. 1 L. 23 agosto 2004 n. 226, che ha sospeso la chiamata alle armi per lo svolgimento del servizio militare di leva con effetto dal 1 gennaio 2005, a decorrere dalla detta data nessun soggetto può essere obbligatoriamente chiamato ad effettuare il servizio di leva, compresi coloro che vi erano comunque tenuti sino al 31 dicembre 2004 (TAR CT 807 - 9 maggio 2005 - Sez. III);
- I ricorsi proposti contro gli ordini di arruolamento per l'espletamento del servizio militare di leva (c.d. cartolina precetto) debbono dichiararsi improcedibile a seguito dell'entrata in vigore della L. 23 agosto 2004 n. 226, in quanto gli effetti dei provvedimenti impugnati devono ritenersi sospesi indefinitamente, alla luce del nuovo sistema del servizio militare volontario introdotto dalla predetta normativa (TAR Salerno 2064 - 5 ottobre 2007 - Sez. II).
Ad analoghe conclusioni la Sezione è già pervenuta con le sentenze nn. 3054/2012 e 33/2013.
Attesa la risalenza della controversia e l’intervenuta tutela cautelare, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.