TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-04-21, n. 202201139

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-04-21, n. 202201139
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202201139
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2022

N. 01139/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01016/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di TA (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pistone e Mario Fallica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Fallica in TA, via Umberto I, 296;



contro

Ministero dell'Interno - Prefettura-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali è domiciliato ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di informazione antimafia interdittiva prot. -OMISSIS-, adottato dal Prefetto della Provincia-OMISSIS-;

- di ogni eventuale ulteriore atto e/o provvedimento, a oggi sconosciuto, di interdizione di autorizzazioni, revoca autorizzazioni ed erogazioni, blocco informatico, annotazione sul casellario informatico della informativa interdittiva antimafia o di eventuale atto in danno dell'odierno ricorrente, a oggi sconosciuto, emanato dalla competente Prefettura a seguito della trasmissione dei provvedimenti;

- di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque, presupposto, connesso e/o consequenziale, limitatamente a quanto di interesse rispetto al procedimento con il presente ricorso incoato, ancorché sconosciuto.

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti :

- del provvedimento della Prefettura-OMISSIS- prot. -OMISSIS-di rigetto dell'istanza di revoca/aggiornamento dell'informazione interdittiva antimafia;

- del provvedimento della Prefettura-OMISSIS- di informazione antimafia interdittiva prot. -OMISSIS-;

- di ogni eventuale ulteriore atto e/o provvedimento, a oggi sconosciuto, di interdizione di autorizzazioni, revoca autorizzazioni ed erogazioni, blocco informatico, annotazione sul casellario informatico della informativa interdittiva antimafia o di eventuale atto in danno dell'odierno ricorrente, a oggi sconosciuto, emanato dalla competente Prefettura della Provincia-OMISSIS-.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il ricorrente, titolare di una impresa che svolge attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura-OMISSIS- nei confronti della sua ditta.

Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’art. 91 del codice antimafia, sulla base di riscontrati indici di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa da valutarsi nel loro complesso, fondati essenzialmente sul ritenuto coinvolgimento del ricorrente in un presunto sistema affaristico-criminale finalizzato all’illecita acquisizione di contributi comunitari erogati dall’A.G.E.A. e in particolare al coinvolgimento dello stesso unitamente ad altri soggetti controindicati (-OMISSIS- e il figlio -OMISSIS-), già destinatari di informative interdittive,-OMISSIS-.

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha esposto le sue argomentazioni difensive tese a dimostrare l’inesistenza o l’irrilevanza degli elementi assunti a sostegno del provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo di ricorso, ha contestato che nel caso di specie sarebbero stati disattesi il principio di tassatività e di specificità.

Con il terzo motivo ha contestato la violazione del principio di proporzionalità.

Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione degli effetti.

1.1. Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento della Prefettura (prot. n. -OMISSIS-), emesso a seguito di sua istanza di revoca, con cui il Prefetto informava che nei confronti della ditta ricorrente allo stato degli accertamenti permanevano le situazioni di cui all’art. 91, co. 6. del d. lgs. n. 159 del 2011, confermando gli esiti che avevano giustificato l’emanazione di provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS-.

Anche questa volta il ricorrente ha argomentato, con plurimi motivi, al fine di dimostrare l’inesistenza o l’irrilevanza delle argomentazioni su cui si fonda il nuovo provvedimento.

2. Si è costituita l’amministrazione intimata per resistere al giudizio.

3. Con ordinanza n. 575 del 16.09.2019 è stata respinta l’istanza cautelare (non appellata).

4. Con ordinanza n. 3367 del 12.11.2021 sono stati disposti incombenti istruttori, adempiuti dalla Prefettura.

5. Nel corso del giudizio le parti hanno prodotto memorie e documentazione.

5.1. Con nota del 21.03.2022 parte ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo.

6. Alla pubblica udienza del 23.03.2022, il difensore di parte ricorrente ha reiterato tale ultima richiesta e il ricorso è stato posto in decisione.



DIRITTO

1. Va preliminarmente disattesa la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo.

Come noto, l'art. 17, comma 7, lett. a) n. 2), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, con chiara finalità acceleratoria del processo, ha novellato l’art. 73 del cod. proc. amm., inserendo il comma 1-bis, ai sensi del quale “[n]on è possibile disporre, d’ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo ”. La norma, inoltre, consente il rinvio solo in “ casi eccezionali ” e la sussistenza del presupposto deve essere indicata nel verbale di udienza ovvero, ove disposto al di fuori dell’udienza, nel relativo decreto presidenziale.

La decisione finale sui tempi della decisione della controversia, pertanto, spetta al giudice, e la domanda di rinvio deve fondarsi su “situazioni eccezionali” (come recita il comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a.). Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti (C.G.A.R.S., sent. 31 gennaio 2022 n. 153).

Al lume della detta disposizione, pertanto, non può essere accolta

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