TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-11-14, n. 202201742

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-11-14, n. 202201742
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201742
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2022

N. 01742/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00974/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 974 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M D e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n. -OMISSIS-della Corte d’Appello -OMISSIS- – Sezione Lavoro, confermata dalla sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Cassazione, pubblicata il 15 febbraio 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa M B e lette le note d’udienza con cui il procuratore di parte ricorrente ha chiesto che la controversia fosse trattenuta in decisione sulla scorta degli scritti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. -OMISSIS-, confermata dall’ordinanza n. -OMISSIS- della Corte di Cassazione, pubblicata il 15 febbraio 2022, la Corte d’Appello -OMISSIS- – Sezione Lavoro, in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 5 comma 3 della Legge n. 210/1992, ha accertato e dichiarato il diritto dell’odierna ricorrente a percepire i benefici previsti dalla stessa legge, per infermità ascrivibile alla 8° categoria di cui alla tabella A allegata al DPR 834/1981.

Per l’effetto ha condannato il Ministero della Salute convenuto a liquidare alla ricorrente l’indennizzo vitalizio corrispondente, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre agli interessi di legge sui ratei arretrati dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda sino al saldo, ed alla rivalutazione monetaria, sia in riferimento all’indennizzo in senso stretto, sia in riferimento alla componente indennità integrativa speciale.

Ciò oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.024,75 per compensi professionali oltre ad € 10,00 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA, in relazione al primo grado di giudizio, in € 1.653,50 per compensi professionali oltre ad € 10,00 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA per l’appello e in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge per il giudizio di legittimità.

Il procuratore di parte ricorrente ha, dunque, provveduto, il 22 marzo 2022, alla notificazione presso l’indirizzo PEC del Ministero della Salute, della sentenza della Corte di Cassazione, in copia conforme all’originale rilasciata in forma esecutiva in data 10 marzo 2022. Anche la sentenza d’appello, munita di formula esecutiva in data 22 marzo 2022, è stata, quindi, notificata al Ministero della salute, a mezzo PEC, il successivo 23 marzo 2022, ma pur essendo decorsi 120 giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la stessa non risulta essere stata ottemperata.

Per tale ragione la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, chiedendo che sia ordinato al Ministero di provvedere, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta .

Nessuna difesa è stata dispiegata dal Ministero, nonostante la regolarità della notifica.

Tutto ciò premesso, il ricorso in ottemperanza deve essere accolto, conformemente a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., da ultimo, la sentenza di questo Tribunale n. 1458/2022), e va dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento di quanto dovuto in favore della ricorrente e cioè delle somme indicate negli atti giudiziari di cui è chiesta l’esecuzione, come sopra precisato, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda al saldo, se non già medio tempore liquidate. A ciò l’Amministrazione intimata dovrà provvedere entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia.

Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi 30 giorni dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.

Le spese di giudizio, tenuto conto dell’estrema semplicità della controversia, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m. n. 55 del 2014.

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