TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2016-10-20, n. 201610446
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Pubblicato il 20/10/2016
N. 10446/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10758/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso n.10758 del 2015 proposto dal prof. M F rappresentato e difeso dal professor avv. C M e dall'avv. F F ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. M in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n.284;
contro
il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
nei confronti di
prof. G G rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti G M C e G Cgo presso il cui studio in Roma, Via A. Bertoloni n.1/E, è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento:
a) del decreto di Ministero della Salute del 16.6.2015 con il quale il prof. G G è stato nominato per un periodo di 5 anni, direttore scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico "Istituto Tumori Giovanni Paolo II" di Bari;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali così come indicati nel proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e del prof. G G;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il decreto del Ministero della Salute, in epigrafe indicato, con cui il professor G è stato nominato per un periodo di 5 anni direttore scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico "Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari.
In punto di fatto deve essere evidenziato che:
1) il ricorrente professor M F ha partecipato alla procedura indetta dall'intimato Ministero per la selezione dei candidati alla direzione scientifica del citato IRCCS;
2) all'esito dei lavori la Commissione di concorso ha individuato ai sensi dell'art. 1 del DPR n.42/2007, recepito dall'art. 3 del bando, ed alla luce dei criteri di valutazione predefiniti nell'allegato A del bando - a) produzione scientifica;b) capacità manageriali;c) organizzazione della ricerca e di gruppi produttivi. Collaborazioni e relazioni con gruppi nazionali ed esteri, d) descrizione generale del candidato) - una terna di candidati composta dal professor M F, dal professor G G e dal professor Angelo Virgilio Paradiso;
3) con riferimento a tale terna il Ministro della Salute ha successivamente adottato il contestato decreto di nomina del professor G.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione di legge. Violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dell'art.3 della legge n.241/1990. Violazione dell'art.5 del decreto legislativo 16.10.2003 n.288 e dell'art. 3 del dm 30 maggio 2014. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e manifesta irragionevolezza;
2) Violazione del bando. Travisamento dei fatti. Mancata e erronea valutazione di decisivi elementi di fatto da parte della Commissione di valutazione e del Ministro della Salute. Difetto di istruttoria.
Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero della Salute che l'odierno controinteressato contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 12. ottobre 2016 il ricorso è stato assunto in decisione.
Con il primo motivo di doglianza, prospettante la violazione dell'art.3 della L. n.241/1990, il ricorrente ha fatto presente che:
a) l'atto impugnato non adduce nessuna motivazione "idonea a far comprendere quale ragione abbia portato il Ministro a disattendere l'evidente giudizio di superiorità del professor F espresso dalla Commissione di valutazione" atteso che il Ministro si è limitato a riprodurre il giudizio sintetico della Commissione con riferimento al candidato prescelto ma non ha indicato quale elemento, in un contesto analiticamente e complessivamente a favore del professor F, abbia indotto il Ministro a preferire un candidato obiettivamente in posizione inferiore;
b) in ogni caso la scelta del Ministero risulta essere irragionevole e contraddittoria rispetto alle valutazioni dei singoli candidati formulate dalla Commissione.
La fondatezza della prospettazione ricorsuale è stata contestata da entrambe le parti resistenti le quali hanno fatto presente che la motivazione dei provvedimenti di nomina a incarichi fiduciari, quale è quello oggetto della presente controversia, implicando una scelta di tipo personale, si caratterizza non già come mero giudizio conseguente all'individuazione del candidato in astratto tecnicamente più qualificato, bensì come giudizio sulle qualità professionali del soggetto prescelto, per le quali si è giunti a ritenerlo maggiormente affidabile rispetto all'indirizzo politico-gestionale dell'amministrazione e agli obiettivi programmati.
In punto di fatto deve essere evidenziato che il contestato decreto ministeriale:
a) ha prima riportato fedelmente i giudizi di seguito indicati formulati dalla Commissione esaminatrice:
I) La commissione ritiene la produzione scientifica eccellente con un ruolo prominente di autore in quasi tutte le pubblicazioni valutate. Eccellente la capacità manageriale e di coordinamento scientifico di gruppi cooperativi nazionali e internazionali e di registri tumori. Eccellente capacità di reperire finanziamenti pubblici e privati. Appare chiaro il progetto di rilancio dell'istituto nell'integrazione tra la ricerca di base e clinica ( professor M F);
II) La commissione ritiene ottima la produzione scientifica con un ruolo prominente di autore in quasi tutte le pubblicazioni valutate. Ottima la capacità manageriale e di conduzione di clinica trials e studi traslazionali. Ottima la capacità di reperire finanziamenti scientificamente competitivi. Apprezzabile il programma di ricerca in particolare per i trials clinici di fase 1 e per la valorizzazione dei giovani ( professor G G);
b) nella parte motiva, dopo aver riportato sostanzialmente il giudizio formulato dalla Commissione nei confronti del controinteressato, ha giustificato la scelta di quest'ultimo ritenendo che " il programma di sviluppo della ricerca presentato dal suddetto prof. G, articolato in sette obiettivi, che si basano prevalentemente sulla ricerca traslazionale e conferiscono uno spazio adeguato alla ricerca clinica con uno sguardo alle start up per i giovani e agli studi clinici di fase 1".
Ciò precisato il Collegio osserva che il Consiglio di Stato con la sentenza della Sez.VI, n.9588/2009 ha affermato che:
a) " Invero, il sistema di selezione del direttore scientifico, laddove prevede la scelta tra una terna di soggetti, tutti meritevoli, impone l'esplicitazione delle ragioni di massima poste a fondamento della nomina;tanto anche in specifica attuazione dell'art. 3 del D. M. 8 giugno 2007, che prevede la "nomina motivata del candidato prescelto", e del più generale obbligo di motivazione di cui all'articolo 3, l. n. 241/1990.
Come è noto, anche gli atti di alta amministrazione, in quanto formalmente e sostanzialmente amministrativi, sono soggetti all'obbligo di motivazione previsto in generale dalla l. n. 241 del 1990.
La natura di atto di alta amministrazione, a forte valenza fiduciaria, non comporta invero l'esclusione dell'obbligo di motivazione, essendo chiuso nel sistema, dopo l'entrata in vigore della l. n. 241 del 1990, ogni spazio per la categoria dei provvedimenti amministrativi c.d. a motivo libero.
Ferma la necessità della motivazione per i provvedimenti di alta amministrazione, ci si interroga piuttosto in ordine al contenuto e all'ampiezza che l'impegno motivazionale deve presentare.
Ebbene, anche allorché debba adottare atti di nomina di tipo fiduciario, l'amministrazione deve indicare le qualità professionali sulla base delle quali ha ritenuto il soggetto più adatto rispetto agli obiettivi programmati dimostrando di aver compiuto un'attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto prescelto, sì che risulti la ragionevolezza della scelta";
b) nella fattispecie in esame non può negarsi che sussiste una sia pure minima e formale motivazione in quanto la scelta del controinteressato è stata giustificata sostanzialmente sulla base del programma di sviluppo dell'IRCSS presentato dal professor G.
In tale contesto, il Collegio, tuttavia, non può non sottolineare la manifesta illogicità di un tale modus operandi, il quale finisce con l'attribuire rilevanza determinante ad un solo elemento ricompreso in uno dei quattro criteri previsti nella metodologia di valutazione di cui all'allegato A, rendendo sostanzialmente ininfluenti tutti gli altri elementi che l'amministrazione non poteva non tener presente nell'adottare la propria scelta a forte valenza fiduciaria.
In altre parole è propria la natura fiduciaria della scelta che impone all'amministrazione di tener presente in un quadro complessivo tutti gli elementi previsti nella metodologia di valutazione sulla base dei quali poi formulare motivatamente la propria scelta fiduciaria, per cui, in definitiva, la scelta del controinteressato, atomisticamente basata soltanto sul programma di sviluppo dell'IRCSS de quo, meramente descritto nel suo contenuto e senza, peraltro, che siano state evidenziate sia pure in modo succinto le ragioni in forza delle quali tale programma è stato considerato particolarmente meritorio, risulta essere inficiata non solo da una carenza sostanziale di motivazione ma anche da un vizio afferente il processo formativo della contestata nomina.
Ciò premesso, la doglianza de qua è suscettibile di favorevole esame con conseguente accoglimento del proposto gravame e con assorbimento dell'altro motivo di doglianza dedotto.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.