TAR Pescara, sez. I, sentenza 2015-03-20, n. 201500132
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Testo completo
N. 00132/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2014, proposto da:
C C, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso Laura Granata in Pescara, Via Milli, n.33;
contro
Ministero dell'Interno- Prefettura di Chieti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 2517/16D del 09 luglio 2014, con cui il Prefetto di Chieti ha negato l'iscrizione del ricorrente nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo; nonchè di ogni altro atto antecedente, concomitante e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il cons. Dino Nazzaro e uditi, per le parti, i difensori: l'avv. A P, per la parte ricorrente, e l’Avvocato Distrettuale dello Stato Massimo Lucci, per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente si è visto denegare la sua iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d’intrattenimento e di spettacolo (cd. buttafuori), per aver riportato una condanna penale