TAR Pescara, sez. I, sentenza 2015-03-20, n. 201500132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2015-03-20, n. 201500132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201500132
Data del deposito : 20 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00335/2014 REG.RIC.

N. 00132/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00335/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2014, proposto da:
C C, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso Laura Granata in Pescara, Via Milli, n.33;

contro

Ministero dell'Interno- Prefettura di Chieti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila;

per l'annullamento

del decreto prot. n. 2517/16D del 09 luglio 2014, con cui il Prefetto di Chieti ha negato l'iscrizione del ricorrente nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo;
nonchè di ogni altro atto antecedente, concomitante e successivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 il cons. Dino Nazzaro e uditi, per le parti, i difensori: l'avv. A P, per la parte ricorrente, e l’Avvocato Distrettuale dello Stato Massimo Lucci, per l’amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente si è visto denegare la sua iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d’intrattenimento e di spettacolo (cd. buttafuori), per aver riportato una condanna penale irrevocabile (23.04.2013) per rissa (Trib. Ch.). La stessa è stata emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento), pena sospesa, non menzione e nessuna pena accessoria.

La Prefettura, invero, ha dato rilevanza alla “condotta effettivamente serbata dall’interessato” (art. 11 Tulps), una circostanza che parte istante ritiene contrastante con i valori costituzionali e con la natura dello stesso patteggiamento che non contiene nessun accertamento del fatto.

In realtà, il patteggiamento, la cui sentenza è equiparata, salva diversa disposizione di legge, a una pronuncia penale, stante il suo carattere sommario, non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi;
proprio per tale motivo, il Prefetto ha autonomamente esaminato la condotta del soggetto, ai fini dell’iscrizione o meno nell’elenco dei buttafuori, colmando, per quanto di sua competenza, l’aspetto “accertamento” dei fatti e della condotta, concludendo per una motivata valutazione negativa.

Le censure di parte istante sono incentrate sulla violazione di legge (artt. 1, comma4°, e 11 Tulpas-r.d.773/1931;
art. 175 c.p.;
art. 3 l. 241/1990) e l’eccesso di potere (contraddittorietà, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione).

Il ricorrente, infatti, risulta autorizzato a svolgere l’attività di investigatore privato, in possesso di porto d’armi, e non si comprende il divieto d’iscrizione all’elenco da cui i datori di lavoro attingono i nominativi per il citato servizio di controllo.

L’impugnata nota prefettizia ha, invero, a riferimento il parere negativo della Questura e la stessa condanna penale (reato ex art. 558, comma2°, c.p.), nonché il preavviso inviato (28.05.2014) e le osservazioni pervenute (20.06.2014);
il diniego d’iscrizione è conseguenza del fatto che è stata “accertata a carico del sig. Carchesio.. la mancanza del possesso dei requisiti di cui al D.M. 06.10.2009, art.1, comma 4°, lett. C. , a nulla rilevando la non menzione della sentenza penale di condanna nel casellario giudiziario, essendo la Pubblica Amministrazione tenuta, ai sensi del combinato disposto del richiamato art. 1 c. 4 del D.M. 06 ottobre 2009 e dell’art. 11 del Tulps, a valutare la condotta effettivamente serbata dall’interessato”.

Il D. M. 06.10.2009 è tassativo nel richiedere (art.1, comma 4, lett. c.) che l’istante non abbia riportato condanna penale anche non definitiva, per delitti non colposi, nonché il possesso della buona condotta;
nel caso di specie, la condanna è stata inflitta per lesioni personali, che è fatto costituente reato di pericolo per dolo generico, insito nella partecipazione cosciente e volontaria.

La Questura, nel proprio parere sfavorevole (25.11.2011), depositato in atti, ha puntualizzato il valore dell’art. 445 c.p.p., quale innovato, che qualifica il patteggiamento, una sentenza di condanna;
il Prefetto, conformandosi agli indirizzi giurisprudenziali, ha attinto ai soli dati che possono essere conosciuti dai singoli cittadini, valutandone l’affidabilità in modo oggettivo, rappresentando la rissa comportamento violento e pericoloso.

Il ricorso è respinto.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di causa.


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