TAR Firenze, sez. II, sentenza 2010-02-05, n. 201000189
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N. 00189/2010 REG.SEN.
N. 00534/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 534 del 2008, proposto da:
P M rappresentato e difeso dall’avv. prof. L C e dall’avv. G C ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Firenze, via Gino Capponi n. 26,
contro
la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti G V e F N, con domicilio eletto presso F N in Firenze, p.za Unità Italiana 1;
Comune di Signa, in persona del Sindaco p.t.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 241 del 258 gennaio 2008, del Dirigente del Settore politiche abitative e riqualificazione degli insediamenti della Regione Toscana, con cui è stata disposta la revoca del contributo pubblico in conto interessi sulla quota di mutuo gravante sull’alloggio contraddistinto con il n. 19 nel Quadro Tecnico Economico relativo ad un intervento per la realizzazione di n. 24 alloggi nel Comune di Signa da parte della Cooperativa Nomopao, assegnato al signor Marco P, comunicato con nota dell’1 febbraio 2008 ;
nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ed in particolare:
- della nota prot. n. AOO-GRT/40683/B.30.10.30 del 12 febbraio 2008, con cui il Dirigente Responsabile del Settore contabilità della Direzione Generale Bilancio e Finanze della Regione Toscana, in esecuzione del Decreto dirigenziale n. 241 del 28 gennaio 2008, ha richiesto al Signor P il pagamento, entro trenta giorni dal ricevimento, di € 32.240,12;
- della nota AOOGRT/204286/124.23.1 del 31 luglio 2007 con cui il Responsabile del Settore politiche abitative e riqualificazione insediamenti – Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali della Regione Toscana ha comunicato l’avvio del provvedimento volto al recupero del contributo;
- della nota prot. n. AOOGRT/252587/124.23.1 del 1 ottobre 2007 del Responsabile delle politiche abitative e riqualificazione insediamenti, avente ad oggetto “finanziamento di cui alla legge 457/78 e legge regionale 48/88 – Intervento di edilizia agevolata realizzato dalla Coop. Nomopao nel Comune di Signa (FI) – Sig. P – Risposta alla memoria difensiva”,
nonché per la condanna
della Regione Toscana al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguente dei provvedimenti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 26 luglio 1989, n. 356 veniva emanato “il bando per la formazione di un programma di intervento da finanziare con i fondi non attivati afferenti al V biennio della l. 457/78".
Con deliberazione n. 215 del 21 marzo 1990 il Consiglio regionale approvava l'elenco degli interventi proposti dagli operatori ammessi al programma integrativo di edilizia residenziale agevolata e convenzionata, tra i quali era ricompreso quello presentato dalla Cooperative edificatrice Nomopao s.r.l. per la realizzazione di 24 alloggi nel Comune di Signa.
La suddetta cooperativa, con missiva del 6 maggio 1994, comunicava alla Regione, con riferimento all'intervento edilizio di cui sopra, che, a seguito della rinuncia all'alloggio prenotato da parte di alcuni soci, la cooperativa aveva provveduto alla sostituzione dei rinunciatari e all'assegnazione ad altri nove soci, tra i quali il ricorrente.
In particolare, il sig. P e la sig.ra Fiaschi partecipavano al bando della loro qualità di nubendi intenzionati a contrarre matrimonio, attestando nelle forme prescritte il possesso dei requisiti previsti dalla legge reg. n. 25/1989 e dal bando.
In data 31 gennaio 1996 il competente ufficio della Regione Toscana certificava che il signor P era in possesso dei requisiti previsti per fruire dei benefici di cui agli artt. 36-41 della legge n. 457/78 e della legge reg. n. 48/88.
Con atto notarile del 6 marzo 1997 veniva assegnata al ricorrente la proprietà superficiaria di un appartamento ad uso civile abitazione situato in via Mario Boschi, nel comune di Signa.
In data 28 giugno 2007 il ricorrente comunicava alla Regione la propria intenzione di procedere alla vendita dell'alloggio in questione. Seguiva, in data 24 luglio 2007, la comunicazione all'interessato, da parte del Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali della Regione, dell'avvio del procedimento volto al recupero del contributo pubblico ricevuto per "il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 5 della legge reg. 4 maggio 1989 n. 25, come sostituito dall'articolo 5 della legge reg. n. 96/96”.
Nonostante le controdeduzioni presentate dal ricorrente, con il decreto dirigenziale n. 241 del 28 gennaio 2008 veniva disposta la revoca del contributo in conto interessi erogato al medesimo per l'acquisto dell'alloggio con la motivazione che "i signori P Marco e F L non hanno costituito nucleo familiare ai sensi dell'art. 5 L.R. 96 / 96, né entrambi hanno la residenza nell'alloggio oggetto del contributo pubblico, più specificatamente in tale alloggio risulta risiedere solo il sig. P Marco".
Con atto del 12 febbraio 2008 veniva richiesto al ricorrente il pagamento, entro 30 giorni, di € 32.240,12, di cui € 26.414,50 in conto capitale.
Contro tale atto ricorre il sig. P chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione e falsa applicazione della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 1989, n. 356. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 della legge reg. 4 maggio 1989, n. 25. Violazione falsa applicazione della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26 e della circolare della Regione Toscana, Servizio edilizia residenziale pubblica 20 maggio 1992. Eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità, illogicità. Violazione falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà fra più atti della pubblica amministrazione.
2. Violazione e falsa applicazione della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 1989, n. 356. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 della legge reg. 4 maggio 1989, n. 25. Violazione falsa applicazione della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26 e della circolare della Regione Toscana, Servizio edilizia residenziale pubblica 20 maggio 1992. Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 29 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di presupposti.
3. Eccesso di potere per difetto di presupposti. Illegittimità derivata. Prescrizione.
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 della l. n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 376 depositata il 9 aprile 2008 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe precisato con cui il Dirigente del Settore politiche abitative e riqualificazione degli insediamenti della Regione Toscana ha disposto la revoca del contributo pubblico, in conto interessi, sulla quota di mutuo gravante sull’alloggio di edilizia convenzionata precedentemente concesso al ricorrente, nonché il provvedimento a mezzo del quale, in esecuzione del predetto decreto, è stata richiesta al ricorrente la restituzione, entro trenta giorni dalla comunicazione, di € 32.240,12 (pari alla somma ricevuta, maggiorata degli interessi).
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
2. Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione della normativa di riferimento in materia, ivi compreso il bando, in quanto, sostiene, i requisiti soggettivi dichiarati da coloro che partecipano ai bandi di concorso al fine di ottenere il contributo regionale per interventi in regime di edilizia agevolata, devono essere posseduti alla data di scadenza dei bandi medesimi, senza che possano venire in rilievo circostanze e fatti sopravvenuti.
La doglianza non può essere condivisa.
La tesi della Regione si fonda, non tanto sull’immutabilità dei requisiti soggettivi richiesti dal bando che regola la procedura, ma sulla necessità che il soggetto che beneficia del contributo sia effettivamente il medesimo che ha concorso alla sua assegnazione.
In buona sostanza come già rilevato da questa Sezione, ai fini del rispetto della normativa di riferimento e della lex specialis della procedura, è necessario che “al mutare della composizione del nucleo familiare, non muti l’identità dell’acquirente dell’alloggio, che deve pur sempre coincidere con quella del soggetto originariamente ammesso al beneficio” (T.A.R. Toscana, sez. II, 23 dicembre 2009, n. ).
Laddove, invece, venga meno, in tutto o in parte, la coincidenza soggettiva fra la parte acquirente dell’alloggio di edilizia agevolata e la parte già ammessa al beneficio, la variazione del nucleo familiare incide sulla stessa identità di quest’ultima e, non operando più sul semplice piano della verifica del possesso dei requisiti per l’ammissione al contributo, neppure incorre nelle limitazioni temporali invocate dal ricorrente. Non può pertanto ragionevolmente dubitarsi del fatto che l’amministrazione erogante, obbligata al rispetto della “par condicio” fra tutti gli aspiranti al beneficio, debba essere posta in grado, quantomeno, di eseguire la verifica dei requisiti nei confronti del nuovo soggetto che – acquistando l’immobile – si renda destinatario finale diretto del contributo, e che tale verifica non possa che essere riferita alla data del rogito notarile, momento in cui la mutata composizione soggettiva della parte beneficiaria del contributo per la prima volta si manifesta.
Nel caso all’esame il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale congiuntamente alla sig.ra F L, dichiarandosi entrambi, anche ai fini del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali, come componenti una coppia di nubendi, nel mentre all’atto dell’effettiva assegnazione in proprietà individuale dell’alloggio ha preso parte solo il sig. P, realizzandosi in tal modo una parziale sostituzione del soggetto effettivamente beneficiario rispetto a quelli ammessi al contributo.
3. Con il secondo motivo il ricorrente si duole che la Regione, facendo discendere la revoca del contributo da un evento sopravvenuto e imprevedibile, abbia leso il legittimo affidamento dell’interessato, nonché implicitamente imposto una condizione soggettiva ulteriore, rispetto a quelle stabilite dalla legge e dal bando, che viola la libertà dei privati impingendo in una sfera di libertà personalissima resa intangibile dalla stessa Costituzione.
L’assunto non coglie nel segno.
Va in primo luogo evidenziato che il ricorrente, partecipando al bando di cui trattasi, ne ha liberamente accettato le clausole
E’ pur vero che, secondo il tradizionale insegnamento la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica e l'accettazione espressa delle clausole contenute nel bando non implicano acquiescenza e non precludono l'impugnazione dell'atto conclusivo della procedura stessa, dal quale soltanto può derivare la lesione all'interesse del partecipante.
Nella fattispecie, tuttavia, il ricorrente non propone alcuna censura nei confronti della lex specialis della procedura.
Questa, al fine di favorire la formazione di nuovi nuclei familiari, contemplava la possibilità di accedere ai benefici ivi stabiliti anche alle coppie di fatto (conviventi “more uxorio”), nonché alle coppie che avessero liberamente manifestato, a tale fine, l’intento di costituire una nuova coppia.
E’ appena il caso di rilevare che ciò non incide affatto, comprimendola arbitrariamente, sulla libertà dei soggetti coinvolti, ma anche al fine di evitare facili elusioni della normativa di favore di cui s’è detto, non pare possibile che, ponendo nel nulla l’impegno assunto al momento della sottoscrizione della domanda di partecipazione, il soggetto che effettivamente percepisce il contributo sia sostanzialmente diverso da quelli individuati al momento del provvedimento di concessione del medesimo.
D’altro canto la situazione di “nubendi”, come identificata dall’art. 5 della l. reg. n. 25/1989, consentendo di considerare i soggetti richiedenti come un nucleo autonomo rispetto alla famiglie anagrafiche di provenienza, rileva in senso favorevole anche ai fini dei requisiti reddituali e patrimoniali.
4. Con il terzo motivo si censura il provvedimento con cui è stata intimata la restituzione della somma già erogata dall’Amministrazione con maggiorazione degli interessi moratori.
L’atto, oltre che affetto da illegittimità derivata dalle precedenti censure, sarebbe in parte viziato per l’intervenuta prescrizione decennale del diritto per quanto attiene alla sorte capitale e di quella quinquennale per la richiesta degli interessi.
Quanto precedentemente dedotto in ordine alla legittimità del presupposto atto di revoca del contributo consente di respingere la censura di illegittimità derivata.
Con riferimento, poi, all’eccezione di prescrizione si rileva che, a mente dell’art. 2935, essa “comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Nel caso di specie, evidentemente, tale diritto non poteva essere esercitato fino a che il provvedimento di concessione del contributo conservava la sua validità ed efficacia.
Per contro, essendo la ripetizione delle somme erogate connessa all’emissione dell’atto con cui, agendo in autotutela, l’Amministrazione ha revocato il contributo concesso è solo dalla data di tale ultimo provvedimento che la prescrizione può iniziare a decorrere. Tale decreto, peraltro, è stato emesso circa sei mesi dopo l’acquisizione in data 28.6.2007 della comunicazione con la quale il ricorrente rendeva nota la propria intenzione di vendere l’alloggio.
Il motivo è perciò infondato.
5. Il quarto ed ultimo motivo è diretto a contestare la violazione delle norme relative ai termini di conclusione del procedimento, atteso che il provvedimento finale è stato emanato oltre i 60 giorni stabiliti dalla stessa Amministrazione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.
La doglianza non ha pregio.
In proposito è sufficiente ricordare che costituisce principio generale dell’ordinamento, di cui le previsioni dell'art. 2, l. n. 241 del 1990, risultano essere una conferma a livello di normazione primaria, quello secondo cui i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge (Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2009, n. 140;T.A.R. Lazio, sez. I, 5 maggio 2009, n. 4567).
D’altra parte nemmeno può dirsi sussistente l’interesse a dedurre siffatta censura, attesa la natura dell’atto impugnato, giacché non si vede in che modo il ricorrente possa essere stato danneggiato da tale ritardo.
6. Il ricorrente avanza anche una domanda di risarcimento del danno conseguente al provvedimento impugnato.
Essendo del tutto incontroverso il carattere dipendente e subordinato dell’azione rispetto a quella caducatoria dell’atto da cui deriverebbero gli effetti negativi nella sfera giuridica patrimoniale del deducente, la domanda va anch’essa respinta.
7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.