TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-06-03, n. 201907084

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-06-03, n. 201907084
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907084
Data del deposito : 3 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2019

N. 07084/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06009/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6009 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ctour S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F C, Cmelo Briguglio, G L P, G L P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F C in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti, Capitaneria di Porto di Salerno, Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Direzione Marittima di Napoli, Autorità Portuale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Corporazione Piloti del Porto di Salerno e Federazione Italiana dei Piloti dei Porti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Federico Sorrentino, Sergio Maria Cbone, Francesco Munari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi, 30;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per i Porti del 20 febbraio 2014, nella parte in cui, in riferimento all’istanza di autoproduzione del servizio di pilotaggio di Ctour s.r.l., afferma che “l’autoproduzione in senso stretto, non è allo stato attuale, ammissibile nell’ordinamento italiano” e che “l’esenzione soggettiva con rilascio del PEC ai singoli Comandanti non è previsto dalla vigente normativa e non può essere introdotta in via meramente amministrativa, perché ciò costituirebbe violazione della suddetta normativa”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, tra i quali, se ed in quanto occorrer possa:

i) della nota della Capitaneria di Porto di Salerno n. 4818 del 13.2.2014;

ii) delle note ministeriali richiamate nel provvedimento impugnato, ancorché non pervenute e/o conosciute da Ctour s.r.l.;

iii) della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 marzo 2014, con la quale si confermano le valutazioni già espresse con la comunicazione del 20 febbraio 2014 e, dunque, si esclude l’ammissibilità dell’autoproduzione nell’ordinamento italiano;

iv) del decreto ministeriale del 2.9.1996;

con motivi aggiunti, depositati il 10 marzo 2015:

per l’annullamento

del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Marittima di Napoli n. 23/14 datato 31.12.2014, recante tariffe per il servizio di pilotaggio nel Porto di Salerno per il biennio 2015-2016, nella parte in cui, nel definire i termini per il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio, afferma che “la corporazione dei Piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale”;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti, della Capitaneria di Porto di Salerno, del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, della Direzione Marittima di Napoli, della Corporazione Piloti del Porto di Salerno, della Autorità Portuale di Salerno e della Federazione Italiana dei Piloti dei Porti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con istanza presentata nel gennaio 2014 la Ctour srl, società di trasporto marittimo, ha chiesto alla Capitaneria del Porto di Salerno il rilascio, per le proprie navi, di un’autorizzazione all’autoproduzione del servizio di pilotaggio nel porto di Salerno.

Al fine di istruire il procedimento, la Capitaneria ha sollecitato un parere sul punto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, con nota del 20 febbraio 2014 e poi con nota di conferma del 31 marzo 2014, ha escluso l’ammissibilità nell’ordinamento italiano dell’autoproduzione del servizio di pilotaggio nonché, allo stato attuale, dell’introduzione in via amministrativa dell’esenzione soggettiva dal servizio di pilotaggio, attraverso il rilascio del PEC ( pilot exemption certificate ) ai singoli comandanti.

Avverso i detti pareri e gli atti connessi, come indicati in epigrafe, la società Ctour svolge la presente impugnativa deducendo i seguenti motivi:

- violazione art. 86 Codice della Navigazione e dell’art. 102 Reg. Cod. Nav., violazione dell’art. 14, comma 1 bis L. 84/1994, violazione art. 14, comma 1 bis L. 84/1994, violazione degli artt. 14, 56, 101, 102, 106 TFUE, violazione art. 41 Cost., violazione del principio di legalità, violazione dell’art. 9 L. 287/1990, violazione dell’art. 34 DL. 201/2011, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed errore nei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di motivazione;
con il detto motivo Ctour deduce che i pareri ministeriali facendo riferimento al «monopolio legale» previsto dall’ordinamento italiano per l’esercizio del servizio di pilotaggio si porrebbero in contrasto con la disciplina italiana di diritto marittimo (segnatamente l’art. 86 cod. nav., l’art. 102 reg. cod. nav. e l’art. 14 l. 84/1994), con la normativa italiana antitrust (in particolare l’art. 9 l. 287/1990) e con i principi di diritto dell’Unione Europea;

- violazione art. 86 Codice della Navigazione e dell’art. 102 Reg. Cod. Nav., violazione dell’art. 14, comma 1 bis L. 84/1994, violazione art. 14, comma 1 bis L. 84/1994, violazione degli artt. 14, 56, 101, 102, 106 TFUE, violazione art. 41 Cost., violazione del principio di legalità, violazione dell’art. 9 L. 287/1990, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere;
con la richiamata censura Ctour sostiene l’illegittimità della nota ministeriale, per contrasto con l’art. 14.1-ter, della l. 84/1994 e con i principi di legalità e proporzionalità, anche nella parte in cui afferma che il sistema di rilascio del PEC non è previsto dall’ordinamento italiano e che non può essere introdotto in via amministrativa.

In pendenza del giudizio, il Ministero ha adottato il decreto tariffario relativo al servizio di pilotaggio nel porto di Salerno per il biennio 2015-2016.

Tale decreto è stato impugnato con atto di motivi aggiunti, depositati il 10 marzo 2015, limitatamente alla parte in cui afferma che “la Corporazione dei Piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale”, per illegittimità derivata, replicando le censure proposte principaliter .

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza delle amministrazione intimate, chiedendo la reiezione del ricorso.

Si sono altresì costituite in giudizio la Corporazione dei piloti del Porto di Salerno e la Federazione Italiana dei Piloti dei Porti per opporsi all’accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 12989/2015 questa Sezione ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale amministrativo di Napoli.

Con ordinanza n. 1228/2016 il Consiglio di Stato, in sede di regolamento di competenza, ha stabilito la competenza del Tribunale amministrativo del Lazio sulla base dell’efficacia dell’atto ministeriale, avente ambito ultraregionale (“il MIT non si è limitato ad escludere la possibilità di esenzione delle navi Ctour dall'assistenza dei piloti nell'ambito del porto salernitano, ma ha piuttosto dichiarato in termini generali che l' autoproduzione del servizio di pilotaggio non è allo stato ammissibile nell'ordinamento italiano: ne consegue che gli effetti diretti e preclusivi che derivano dal provvedimento impugnato dalla ricorrente non sono limitati ad uno specifico ambito regionale ma si estendono a tutto il territorio nazionale, nella misura in cui precludono generaliter , e cioè in qualunque ambito portuale, l'accoglimento di istanze analoghe a quella in controversia”).

All’udienza pubblica del 27 marzo 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

La domanda non può essere accolta.

Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità avanzate dalla parte controinteressata stante l’infondatezza delle censure proposte.

Con il primo motivo di gravame si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto nei pareri ministeriali, non esisterebbe alcuna previsione legislativa che imponga l’affidamento del servizio di pilotaggio ad un solo operatore in esclusiva e che corrispondentemente ne impedisca l’autoproduzione da parte delle singole compagnie

Il motivo è infondato.

Il pilotaggio consiste nell’assistenza fornita da un esperto (il pilota, soggetto dotato di specifica qualificazione professionale, cfr. art. 102 Reg. cod. nav. “l'ammissione nella corporazione dei piloti avviene per titoli ed esami”) in favore del comandante di una nave nel corso delle manovre da effettuare all’interno delle acque portuali.

Ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, l. 28 gennaio 1994, n. 84, il servizio di pilotaggio al pari degli altri servizi-tecnico nautici (ormeggio, rimorchio e battellaggio) costituisce un servizio di interesse generale atto a garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo in quanto volto a soddisfare le esigenze di tutti i soggetti che intervengono all’interno delle acque portuali.

In virtù dell’art. 87 Cod nav. “nei luoghi dove è riconosciuta l'opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica” (ora decreto ministeriale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti ex art. 14, comma 1-bis, L. n. 84-1994) e affidato ad una Corporazione ex art. 86 cod. nav., in base al quale “nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del presidente della Repubblica, una corporazione di piloti”.

Dal punto di vista soggettivo, il servizio è quindi svolto dall’entità prevista dall’art. 86 cod. nav.;
solo ove questa non sia stata istituita, “il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio” (art. 96 cod. nav.).

L’obbligatorietà del servizio viene quindi stabilita in via preventiva da un atto generale nelle forme del decreto ministeriale ex art. 14, comma 1-bis, L. n. 84-1994;
nel caso del Porto di Salerno, l’obbligo del pilotaggio è stato stabilito a suo tempo con

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