TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2012-02-09, n. 201200318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2012-02-09, n. 201200318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200318
Data del deposito : 9 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01936/2010 REG.RIC.

N. 00318/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01936/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1936 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A A S, rappresentato e difeso dall'avv. T D G, con domicilio eletto presso l’avv. T D G in Bari, via Argiro, 135;

contro

Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto con l’avv. A L in Bari, presso il Settore Legale della Regione in Lgm. Nazario Sauro, 33;
Azienda Sanitaria Locale Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Miccolis, Vincenza Genchi, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Miccolis in Bari, corso Cavour 156;
Comune di Cerignola in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nino Matassa, con domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, via Andrea Da Bari, 35;

nei confronti

Enrico Manno- Commissario ad Acta, Carla Alicino;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

della deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 30.12.2009 avente ad oggetto “la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni ricadenti nel territorio dell'ASL FG biennio 2007/2008 e precedenti”;

della nota prot. n.15498 del 28.9.2010 della Regione Puglia, area politiche per la promozione della salute, avente ad oggetto la richiesta di parere sulla proposta di revisione della pianta organica delle farmacie relative all'ambito territoriale dell'ASL FG dal biennio 1997/98 al biennio 2007/08;

ove occorra, della deliberazione di G.R. n. 1396/2009, in parte qua;

e con motivi aggiunti depositati il 15 gennaio 2011:

della delibera di giunta regionale n. 2739 del 7.12.2010, avente ad oggetto “revisione pianta organica delle farmacie dei comuni ricadenti nel territorio dell’Asl di foggia dal biennio 1997/1998 al biennio 2007/2008”;

e per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Puglia Bari Sezione Seconda n. 1629/2009, mediante nomina di un commissario ad acta;

e con motivi aggiunti depositati il 27 maggio 2011:

dell'atto (non conosciuto nel numero di protocollo, né nella data) con cui la Regione Puglia ha invitato (in aperta esclusione dell'ordinanza di codesta Sezione n. 119 del 27 gennaio 2011) il Comune di Cerignola a deliberare in merito alla prelazione della sede farmaceutica n. 15 di Cerignola, siccome illegittimamente delimitata territorialmente dalla delibera di Giunta regionale n. 2739 del 7 dicembre 2010;

di ogni altro atto citato nel detto atto regionale e nel presente ricorso, di ogni provvedimento in tali atti citato, oltre che di qualsivoglia atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente;

e con motivi aggiunti depositati il 9 giugno 2011:

dell’atto AOO/152/858 del 20 gennaio 2011 con cui la Regione Puglia ha invitato il Comune di Cerignola a deliberare in merito alla prelazione della sede farmaceutica n. 15 di Cerignola, siccome illegittimamente delimitata territorialmente dalla delibera di Giunta regionale n. 2739 del 7

dicembre 2010;

ove occorra, delle note del sindaco di Cerignola prot. 44/gab del 23 febbraio 2011 e prot. 1046O del 22 aprile 2011;

del successivo atto prot. AOO/152/6401 del 4 maggio 2011 con cui un dirigente ed un funzionario della Regione hanno:

a - in aperta elusione dell’ordinanza di codesta Sezione n. 119 del 27 gennaio 2011 illecitamente concesso un termine suppletivo al Comune per esercitare il diritto di prelazione

b - in manifesta violazione di legge illegittimamente comunicato al Comune di Cerignola di essere ancora in termine per l’esercizio di prelazione, quando invece il termine decadenziale era già spirato;

della delibera di consiglio comunale di Cerignola n. 42 del 30 maggio 2011 di esercizio del diritto di prelazione;

di ogni altro atto citato nel detto atto regionale e nel presente ricorso, di ogni provvedimento in tali atti citato, oltre che di qualsivoglia atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’Azienda Sanitaria Locale Foggia e del Comune di Cerignola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 la dott. F P e uditi l’avv. Tommaso di Gioia, per la parte ricorrente, l’avv. Vito Aurelio Pappalepore, su delega dell'avv. A L, per la Regione Puglia, l'avv. Vincenza Genchi, anche su delega dell'avv. Giuseppe Miccolis, per l'asl FG, e l'avv. Nino Matassa, per il Comune resistente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che, con la memoria depositata in data 25.1.2012, il ricorrente ha rappresentato che la Regione Puglia a seguito di riesame dell’istanza del Santoro ha dato esecuzione alle ordinanze adottate nel corso del presente giudizio in favore dello stesso, procedendo all’inurbamento della farmacia del dott. Santoro nel quartiere Torricelli di Cerignola;

ritenuto che deve quindi, come rilevato dallo stesso ricorrente, ritenersi cessata la materia del contendere;

considerato, con riferimento alle spese, che deve essere operata una valutazione della soccombenza virtuale nel presente giudizio, e che a tal fine deve rilevarsi che, a fronte del presumibile accoglimento del ricorso, l’esito della lite avrebbe comportato una parziale soccombenza del ricorrente con riferimento ai motivi aggiunti, in parte proposti in via cautelare avverso atti non lesivi;

che la soccombenza reciproca così ritenuta giustifica la compensazione delle spese;

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