TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-01-15, n. 201000057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-01-15, n. 201000057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201000057
Data del deposito : 15 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00137/2009 REG.RIC.

N. 00057/2010 REG.SEN.

N. 00137/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 137 del 2009, proposto da:
B G P, L P, E F P e O Z, rappresentati e difesi dall'avv. D B, con domicilio eletto in Brescia presso D B, via Gramsci, 30;

contro

Comune di Scanzorosciate, rappresentato e difeso dagli avv.ti S C e L N, con domicilio eletto in Brescia presso Stefania Carzeri, via Vittorio Emanuele II, n. 60;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto di acquisizione sanante ex art. 43 del D.P.R. 327/01 prot. n. 18125, avente ad oggetto lavori di sistemazione di via G.B. Moroni in Scanzorosciate, adottato in data 9 dicembre 2008;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e susseguente, in particolare, la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 6 dicembre 2007 e la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 3 giugno 2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scanzorosciate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

A seguito dell’annullamento, con sentenza n. 1142/07 del T.A.R. di Brescia, del decreto di esproprio n. 149 del 30 gennaio 2007 - in ragione del quale il Comune di Scanzorosciate si è immesso nel possesso dei terreni necessari alla trasformazione della via privata in strada comunale – con deliberazione n. 69 del 6 dicembre 2007 il Consiglio comunale ha deliberato di acquisire il sedime di tale opera di proprietà dei sig. Pievani Battista Giuseppe, Pievani Edilia Fosca, Pievani Luciana e Zini Ottorino, facendo ricorso alla procedura prevista dall’art. 43 del D.P.R. 327/01.

Nel contempo, il giorno 11 dicembre 2007 lo stesso Comune proponeva appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1142/07, la cui efficacia veniva sospesa con ordinanza del Consiglio di Stato, n. 596/08.

In data 31 gennaio 2008 l’Amministrazione comunicava ai proprietari l’avvio del procedimento di acquisizione ex art. 43 del D.P.R. 327/01 ed invitava gli stessi ad un incontro presso la sede comunale, dove i proprietari rappresentavano le proprie perplessità circa il calcolo dell’indennizzo operato dal Comune.

A seguito di tale incontro il Comune invitava i proprietari a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro il termine di dieci giorni e gli stessi provvedevano tempestivamente a depositare una nuova perizia di stima rispetto a quella già versata in atti nel corso del giudizio che aveva portato alla sentenza n. 1142/07.

Quattro mesi più tardi, con nota prot. n. 9715 del 26 giugno 2008 il Comune precisava che il tecnico incaricato aveva provveduto a controdedurre alla perizia di stima prodotta dai proprietari ed in conseguenza di ciò, nel trasmettere copia di dette controdeduzioni, riavviava il procedimento assegnando un ulteriore termine di 15 giorni per l’eventuale accettazione della stima, il decorso del quale, si legge nella comunicazione, “concluderà la fase transattiva”.

Solo in data 10 dicembre 2008 il Comune notificava ai proprietari il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile adottato il giorno antecedente, della cui illegittimità si dolgono gli stessi, deducendo:



1. violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione del principio di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., in ragione della durata del procedimento, ben oltre i novanta giorni dichiarati dall’Amministrazione in sede di avvio del medesimo;



2. violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 57 del D.P.R. 327/01 e difetto di potere. Dato il regime transitorio dettato dall’art. 57 del D.P.R. 327/01, l’art. 43 non avrebbe potuto essere applicato alla fattispecie, dovendosi far risalire la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ad un momento anteriore all’entrata in vigore del Testo unico in questione;



3. illegittimità dell’art. 43 del D.P.R. 327/01 per violazione degli artt. 3, 24, 42, 76, 97, 113 e 117 della Costituzione, in quanto norma adottata in assenza di delega legislativa, in contrasto con i principi di cui all’art. 1 del Primo protocollo allegato alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e comportante la corresponsione di un risarcimento pari all’indennità di espropriazione;

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