TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-08-08, n. 202302513

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-08-08, n. 202302513
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302513
Data del deposito : 8 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2023

N. 02513/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02816/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2816 del 2015, proposto da
CE LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Di Pace e Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio eletto presso Davide Alfredo Luigi Negretti, in Catania, via Giuffrida 23;



contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Perez, con domicilio eletto in Catania, via Umberto 151;



per l'annullamento

del provvedimento URB/847 prot. 310698 del 22-28.9.2015, con il quale il dirigente della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, Servizio Condono Edilizio del Comune di Catania ha revocato il provvedimento prot. 07/0239 adottato dal medesimo ufficio il 13.5.2008, di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. n. 724 del 1994 e ss.mm.ii.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza telematica del giorno 15 maggio 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato al Comune resistente in data 30.11.2015 e ritualmente depositato in data 22.12.2015, CE LO ha chiesto all’intestato Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento della revoca (n. prot. 310698, notificata il 30.09.2015) della concessione edilizia in sanatoria rilasciatele (il 15.05.2008) per “l’immobile censito al N.C.E.U. al foglio 29, particella 2384, sub 7, categoria catastale A/2, classe 3 ubicato in via Monte Po' n. 132 piano terzo con terrazza di pertinenza”.

Si rappresentava in fatto che, con tre distinte pratiche di sanatoria, segnatamente le nn. 4697, 4698 e 4699 del 30.03.1995, presentate dai fratelli LO AS, LO OR e LO CE (odierna ricorrente), gli stessi dichiaravano di essere proprietari delle opere realizzate sul fabbricato - totalmente abusivo - costruito sul terreno di proprietà comune, sito in via Monte Po n. 132 (oggi via Luciano Pavarotti) individuato in catasto al foglio 29, particella n. 2384.

Con nota prot. 28592 del 14.06.2001, la ricorrente provvedeva alla ricostruzione della propria pratica edilizia n. 4699, poiché l’originaria - recante la richiesta di sanatoria ai sensi dell'art. 39 L. 724/1995 - era andata distrutta nell'incendio doloso avvenuto negli Uffici della Direzione in data 1.11.1997.

Nella suddetta nota, presentata con atto sostitutivo di notorietà del 11.06.2001, dichiarava che la documentazione costituiva copia fotostatica di quella già presentata, alla quale allegava anche la fotocopia del condono edilizio del 30.03.1995 prot. n. 20354.

Analogamente facevano gli altri due fratelli per la ricostruzione delle istanze avviate, per quanto di interesse, in precedenza.

In tutte le suddette pratiche veniva dichiarato che il fabbricato era composto da: un piano terra adibito a garage in comproprietà; un primo piano con due appartamenti (uno dichiarato essere di LO AS, l'altro di LO CE - prat. n. 4699); un secondo piano con appartamento di proprietà di LO OR (prat. n. 4698); un locale di sgombero al terzo piano, in comproprietà.

Dall’analisi degli elaborati tecnici il Comune rilevava che lo stato del fabbricato non corrispondeva alle dichiarazioni degli istanti, posto che era stata riscontrata la presenza di due appartamenti al secondo piano (uno in più) e altri due appartamenti al terzo piano, in luogo del dichiarato locale di sgombero.

L'originaria pratica n. 4698 di LO OR, veniva quindi frazionata in cinque sub pratiche (la pratica n. 4698 relativa al solo piano terra e poi altre nuove pratiche n. 4698,1, n. 4698,2, n. 4698,3, quest’ultima relativa al primo appartamento del terzo piano individuato nel N.C.E.U al sub 7, e n. 4698,4) tendenti a sanare una volumetria superiore ai 750 mc previsti dalla legge.

In seguito LO OR in data 13.09.2003 produceva, ad integrazione della pratica n. 4698, anche rilievi grafici e una perizia asseverata da giuramento, nella quale veniva dichiarato che l’appartamento sito al terzo piano era in corso di ultimazione, con annessa descrizione delle opere mancanti al completamento dei lavori.

A distanza di sette anni dal rilascio del titolo in sanatoria, l’Amministrazione comunale rilevava la mendacità della rappresentazione dei fatti e della documentazione allegata all’istanza, desunta dal confronto fra la dichiarazione

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