TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-01-23, n. 202300030

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-01-23, n. 202300030
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202300030
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00030/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00450/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di P C in Pescara, via Venezia, 25;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto-OMISSIS-, di archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Pescara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2023 il dott. S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

In data 3 maggio 2016 il Sig. -OMISSIS- richiedeva alla Questura di Pescara il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

La suddetta Amministrazione, con -OMISSIS-, respingeva la suddetta richiesta;
veniva segnalata in proposito la mancata integrazione documentale, la frequente assenza dell’istante dall’Italia e il suo rientro in ultimo in data 14 agosto 2021, l’omesso inoltro della dichiarazione dei redditi da lavoro dal 2016 nonché anche prospettato il venir meno dell’interesse al permesso.

Il -OMISSIS-impugnava il cennato atto di diniego, censurandolo per violazione degli artt.1, 3, 10, 10 bis della Legge n.241 del 1990, dell’art.5, comma 5 del D.Lgs. n.286 del 1998, dell’art.13, comma 4 del D.P.R. n.334 del 2004 [recte D.P.R. n.394 del 1999], dell’art.97 Cost. nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti e dell’errore, dello sviamento.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che, proveniente dalla Macedonia, è presente in Italia dal 2000;
che si sposava con una cittadina italiana nel 2009;
che l’ultimo permesso di soggiorno era del 2011;
che risiede a Montesilvano e ha un contratto di locazione;
che è titolare di partita IVA;
che nel 2019 rientrava nel paese di origine per assistere la madre malata e ivi permaneva a causa dell’epidemia da C;
che nel frattempo aveva divorziato e quindi instaurato una relazione con un'altra cittadina italiana.

L’interessato ha sostenuto inoltre che non gli era stato consentito di giustificare la propria assenza, prima per assistere la madre malata e poi per l’epidemia da C;
che anche il proprio fratello era in Italia;
che non aveva precedenti penali;
che nel 2016, al momento della suddetta domanda, era in possesso di tutti i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno;
che i ritardi nell’istruttoria erano da imputare all’Amministrazione;
che vi era il pieno interesse al rinnovo del permesso;
che non era stata considerata la situazione concreta;
che erano mancati il preavviso di diniego e comunque una qualche interlocuzione nel corso del procedimento;
che non era stata valutata la capacità reddituale come mastro muratore.

Il Ministero dell’Interno e la Questura di Pescara si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.

Con decreto n.286 del 2021 veniva accolta la richiesta di una misura cautelare provvisoria.

Con memoria l’Amministrazione deduceva l’infondatezza nel merito dell’impugnativa.

Con ordinanza n.2 del 2022 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Con decisione n.2 del 2022 l’interessato veniva ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato da parte della relativa Commissione.

Nell’udienza del 13 gennaio 2023 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso appare fondato e dunque da accogliere, per le ragioni assorbenti di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che il Soggetto pubblico non risulta aver rivalutato la posizione del ricorrente, ex art.5, comma 5 del D.Lgs. n.286 del 1990 (cfr. già ordinanza cautelare n.2 del 2022);
che in particolare occorreva riconsiderare, anche alla luce della documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente e in rapporto al vecchio permesso di soggiorno, la sistemazione alloggiativa, i vincoli familiari sopravvenuti, la capacità reddituale discendente dalla professionalità posseduta, l’inserimento nel contesto sociale, tenuto conto anche dell’assenza di precedenti penali.

Andava anche considerato il rientro nel paese di origine dettato dalle precarie condizioni di salute della madre e la permanenza in loco a causa della ben nota emergenza da epidemia da C.

Ne consegue che il diniego di permesso di soggiorno impugnato va annullato.

Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti;
le spese di giudizio riferite alla parte ricorrente sono poste a carico dello Stato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi