TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-01-23, n. 202300030

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-01-23, n. 202300030
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202300030
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00030/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00450/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di P C in Pescara, via Venezia, 25;



contro

Ministero dell'Interno, Questura Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto-OMISSIS-, di archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Pescara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2023 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

In data 3 maggio 2016 il Sig. -OMISSIS- richiedeva alla Questura di Pescara il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

La suddetta Amministrazione, con -OMISSIS-, respingeva la suddetta richiesta; veniva segnalata in proposito la mancata integrazione documentale, la frequente assenza dell’istante dall’Italia e il suo rientro in ultimo in data 14 agosto 2021, l’omesso inoltro della dichiarazione dei redditi da lavoro dal 2016 nonché anche prospettato il venir meno dell’interesse al permesso.

Il -OMISSIS-impugnava il cennato atto di diniego,

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