TAR Brescia, sez. II, sentenza 2012-12-10, n. 201201927
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N. 01927/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01040/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2008, proposto da:
WWF Italia Ong - Onlus, Italia Nostra Onlus, Legambiente Onlus, rappresentati e difesi dall’avv.to P B, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Carlo Zima n. 3
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. M C, rappresentata e difesa dall’avv.to M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to D Mto in Brescia, Via Cipro n. 30;
nei confronti di
Isc Sas di Sonzogni Fabio e C., non costituitasi in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Coprem Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Tanzarella, Sara Vidale e Carlo Zorat, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, Via delle Battaglie n. 50;Cretti Industria Marmi Graniti Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Bonomi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 60;Toninelli Pietro &C. Snc, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Sorti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Enrico Codignola in Brescia, via Romanino, 16;Impresa F.lli Rota Nodari Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Zanetti ed Enrico Codignola, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Brescia, via Romanino,16;"Enzo Pesenti Srl", rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Braga, Matteo Salvi, Massimiliano Manganiello, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Brescia, via Tosio, 11;Cossali Rocco S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Coppetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Claudia Brioni in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 60 (Fax=030/2939054);Italcementi Spa, rappresentata e difesa dall'avv.to Ignazio Bonomi, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;
per l'annullamento
- DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE IN DATA 14/5/2008 N. VIII/0619, DI APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO;
- DELLE DELIBERAZIONI 14/5/2008 N. VIII/616, 617 E 618, CON LE QUALI IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA HA RICOLLOCATO QUANTITATIVI DI ATE STRALCIATI ALL’INTERNO DEL PREDETTO PIANO;
- DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONSEGUENTI E CONSEQUENZIALI, IN PARTICOLARE:
• DELLA DELIBERAZIONE 16/3/2004 N. 16, CON LA QUALE IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BERGAMO HA ADOTTATO LA PROPOSTA DI NUOVO PIANO CAVE REGIONALE;
• DELLA DELIBERAZIONE 22/12/2005 N. 8/1547, CON LA QUALE LA GIUNTA REGIONALE HA SOTTOPOSTO AL CONSIGLIO LA PREDETTA PROPOSTA DI PIANO;
• DEL PARERE 8/11/2005 N. 1823 DEL COMITATO TECNICO REGIONALE;
• DEL DECRETO 2/2/2004 N. 1330 DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA REGIONALE AZIONI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE E DIFESA DELLA BIODIVERSITÀ.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso promosso innanzi a questo Tribunale le ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:
a) Violazione degli artt. 4 e 13 della direttiva 2001/42/CE, dell’art. 15 del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 4 della L.r. 12/2005, per esser stato il Piano in questione approvato in difetto di valutazione ambientale strategica (“VAS”), tenuto conto che la normativa europea citata imporrebbe agli Stati membri, e quindi anche all’Italia, di sottoporre a VAS non solo gli atti di pianificazione predisposti con un primo atto posteriore al 21/7/2004, ma anche gli atti pianificatori avviati prima di tale data, ma approvati, come nella specie avvenuto, dopo il 21/7/2006;
b) Violazione degli artt. 6-8 della L.r. 14/1998, della L. 108/2001, della direttiva 2003/35/CE, eccesso di potere per difetto di istruttoria, per avere l’Autorità regionale inserito di propria esclusiva iniziativa nel Piano in questione alcuni ambiti territoriali estrattivi, denominati per la precisione ATE o24, ATE g42, ATE 020, non previsti in alcun modo nella proposta provinciale;
c) Ulteriore violazione degli artt. 6-8 della L.r. 14/1998, in quanto in ogni caso i nuovi siti estrattivi previsti sarebbero stati inseriti nel Piano senza che riguardo ad essi fossero stati (nuovamente) acquisiti i prescritti pareri endoprocedimentali (sotto il profilo naturalistico, paesaggistico ed idrogeologico), tenuto conto del fatto che la proposta originaria è stata significativamente alterata nei passaggi presso la Giunta regionale e in Commissione VI, con l’approvazione di un Piano Cave molto diverso da quello adottato;
d) Eccesso di potere per illogicità, in quanto il Piano approvato, con riferimento ai siti estrattivi in origine previsti, non avrebbe tenuto conto né dei pareri non positivi espressi in istruttoria per taluni di essi, né delle osservazioni delle associazioni ambientaliste, né dell’incidenza sui siti naturalistici di interesse comunitario (art. 5 del D.P.R. 357/97), nel senso che avrebbe a priori considerato comunque compatibili con essi le attività estrattive;
e) Ulteriore eccesso di potere, per imprecisione degli elaborati di Piano, in particolare delle cartografie, che non consentirebbero di stabilire cosa in effetti sia stato approvato.
Con sentenza 4/5/2009 n. 893 della Sezione prima, le indicate quattro deliberazioni regionali e la sottostante deliberazione 16 marzo 2004 n. 16 del Consiglio provinciale di Bergamo sono state annullate in accoglimento parziale del ricorso. In particolare, respinte le censure di omessa sottoposizione del piano a V.A.S. in violazione della direttiva comunitaria 42/01/CE e di mancata considerazione di pareri non positivi espressi in sede istruttoria, nonché delle osservazioni delle associazioni ambientaliste e dell’incidenza di taluni ambiti estrattivi su siti naturalistici di interesse comunitario, questo T.A.R. ha ritenuto fondate le doglianze di violazione degli artt. 6-8 della legge regionale della Lombardia 8 agosto 1998, n. 14, per aver l’Autorità regionale inserito nel piano alcuni ambiti territoriali estrattivi (gli ATE o24, ATE g42, ATE o20) non previsti dalla proposta provinciale e sforniti di pareri dei rispettivi Comuni, degli organi tecnici e degli altri soggetti deputati ad esprimersi al riguardo, trattandosi di modifiche non già di mero dettaglio, bensì sostanziali e tali da stravolgere l’unitarietà del disegno generale del piano stesso e, perciò, bisognevoli della ripetizione della procedura che ha dato luogo alla detta proposta provinciale. E’ stata infine ritenuta fondata l’ulteriore censura intesa a far valere la non chiarezza degli elaborati tecnici.
Con i sette separati appelli hanno impugnato la pronuncia in parola la T P &C. s.a.s., titolare della concessione di coltivazione della cava nel pregresso ATE g10, ora cava di recupero Rg 20;la Santo Stefano s.r.l., proprietaria di un compendio immobiliare già AC 12 pc stralciato dalla proposta provinciale di piano, ma reinserito dalla Regione come ATE o20;la Cretti Industria Marmi Granito s.r.l., proprietaria ed esercente la cava di “ceppo di Brecciola” di cui ha chiesto l’inserimento nel piano ed in questo individuata come ATE o24;la Regione Lombardia;la Enzo Pesenti s.r.l., operante nel settore degli inerti e richiedente l’inserimento nel piano dell’area ivi individuata come ATE g40;la COPREM s.r.l., operante nel settore estrattivo e richiedente l’inserimento nel piano dell’area di proprietà ivi individuata come ATE g42;e, infine, l’Impresa F.lli Rota Nodari S.p.A., operante nelle aree individuate nel piano come ATE g36.
Il Consiglio di Stato, con pronuncia 2/3/2010 n. 1184 ha statuito in via preliminare che “Se, difatti, la prospettazione di radicale inammissibilità (fatta, in via principale rispetto al rinvio per integrazione del contraddittorio, in particolare dalla Santo Stefano) non può essere condivisa, avendo i ricorrenti in primo grado notificato l’atto introduttivo del giudizio nei confronti della ISC s.a.s. di Sonzogni Fabio &C. – di cui non si contesta l’effettiva posizione di controinteressata, derivante dall’operare nell’ATE o11 -, ossia nei confronti di almeno un controinteressato, non v’è dubbio che anche gli operatori di tutti gli altri ATE individuati dal piano abbiano veste di controinteressati in senso formale e sostanziale, in quanto titolari dell’interesse qualificato, di pari intensità e di segno contrario a quelli dei medesimi ricorrenti, al mantenimento in vita del piano di cui era chiesto l’annullamento integrale, nonché in quanto diretti destinatari delle previsioni del piano stesso e facilmente identificabili attraverso i relativi atti istruttori. Tanto è di palese evidenza con riferimento ai suddetti ATE ed all’ambito Rg 20, specificamente menzionati nel ricorso e nella pronunzia appellata, oggetto di espresse richieste degli operatori o di osservazioni delle associazioni ambientaliste, nominativamente indicati nei verbali della VI commissione consiliare alle cui sedute i medesimi operatori hanno talora partecipato (si confronti, ad esempio, il verbale della seduta del 1° febbraio 2007, alla quale hanno tra l’altro partecipato il legale rappresentante della Toninelli Pietro &C., un rappresentante della Cretti Industria Marmi Graniti ed un consulente della Coprem)”. Ha aggiunto il Consiglio di Stato che “In altri termini, è funzione tipica del piano cave l’identificazione di specifiche e delimitate aree, oltre che la loro disciplina. Ne discende che, diversamente dal proprietario di aree incluse in uno strumento urbanistico generale, il proprietario o l’operatore di un determinato ambito estrattivo individuato dal piano cave deve ritenersi favorevolmente inciso dal piano stesso poiché è sicuramente avvantaggiato da tale individuazione, che gli consente di iniziare o continuare lo sfruttamento del giacimento. Con l’ovvia conseguenza della qualificazione di detti soggetti come controinteressati a fronte del ricorso diretto all’annullamento del piano anche parziale, con riferimento, come nel caso in esame, a precisati ambiti”. Ha concluso affermando che “Per le ragioni sin qui esposte, gli stessi soggetti dovevano essere posti in grado di apprestare le proprie difese già in primo grado, sicché il TAR avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti da parte dei ricorrenti. Pertanto, la sentenza appellata non può che essere annullata con rinvio della causa al primo giudice, non potendosi privare i controinteressati di un grado di giudizio”.
Alla pubblica udienza ri-fissata per il 23/11/2011 presso la sez. I di questo Tribunale è stato disposto un rinvio per la formazione di altro Collegio presso la sez. II.
Sono intervenute in giudizio nel frattempo le imprese Cretti Industria Marmi Graniti S.r.l., Coprem Srl, Toninelli Pietro &C. snc., F.lli Rota Nodari S.p.a., Enzo Pesenti Srl, Cossali Rocco snc di Cossali Aurelio ed Emilio, Italcementi Spa.
Dopo l’integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza 3/5/2012 n. 742 (e l’autorizzazione a svolgerla per pubblici proclami con ordinanza presidenziale 24/5/2012 n. 571), alla pubblica udienza del 7/11/2012 il ricorso introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La ricorrente censura la deliberazione del Consiglio regionale in data 14/5/2008 n. VIII/0619, di approvazione del nuovo Piano Cave della Provincia di Bergamo, oltre agli atti presupposti.