TAR Milano, sez. III, sentenza 2014-01-16, n. 201400174

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2014-01-16, n. 201400174
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201400174
Data del deposito : 16 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01529/2009 REG.RIC.

N. 00174/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01529/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2009, proposto da: AN OT, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Giovanelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Plebisciti 13;



contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;



nei confronti di

Istituto dei Revisori Contabili S.r.l.;



per l'annullamento

a) - del provvedimento n. 7218 dell'l Luglio 2002 (pervenuto in data 15 Aprile 2009), con il quale è stata respinta la domanda di iscrizione al registro dei revisori contabili presentata il 17 Novembre 1997;

b) - del parere espresso nella seduta del 20 Giugno 2002 dalla Commissione centrale per i revisori contabili (pervenuto in data 15 Aprile 2009);

c) - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto e/o connesso, ivi compresi la nota n. 13386 del 3 Aprile 2009 dell'Istituto dei Revisori Contabili, la nota n. 39905 del 30 Luglio 2008 del Ministero della Giustizia e la nota del 15 Luglio 2002 del Ministero della Giustizia (pervenute in data 15 Aprile 2009);

d) - di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè, allo stato, non conosciuto;

e per la condanna

del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno ingiusto così arrecato, da determinarsi in corso di causa, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna il diniego di iscrizione all’albo dei revisori contabili per i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione del regio decreto-legge 24 Luglio 1936, n. 1548. Secondo il ricorrente sarebbe illegittimo il diniego per mancata dimostrazione di aver svolto per un periodo di almeno cinque (5)

anni le funzioni dirigenziali richieste dall' art. 12 del regio decreto-legge 24 Luglio 2936, n. 1548 in quanto egli avrebbe dimostrato che svolgeva le funzioni di dirigente amministrativo ininterrottamente dal14 Dicembre 1984.

II) Violazione della legge 7 Agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e mancanza di motivazione e per illogicità ed ingiustizia manifeste. Secondo il ricorrente i pareri negativi espressi sarebbero del tutto apodittici e non spiegherebbero perché i requisiti certificati dal ricorrente non sarebbero validi per l’iscrizione all’albo.

III) Violazione dell'art. 97 della Costituzione e della legge 7 Agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Il ricorrente lamenta che non gli è mai stata comunicata e/o notificata dal medesimo Ministero la determinazione assunta sulla domanda di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili a suo tempo presentata nel rispetto del disposto dell'art. 13 della legge 13 Maggio 1997, n. 132. Il ricorrente solo a distanza di dodici anni dalla presentazione dell'istanza ha potuto apprendere che il Ministero aveva respinto la domanda di

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