TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-02-12, n. 202101756

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-02-12, n. 202101756
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202101756
Data del deposito : 12 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2021

N. 01756/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01941/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2020, proposto da
Emanuela D'Antoni, P P, R M, C F, E M, I F, A M D C, R R, A R G, S P, D B S e F S, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati V T, D T e A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n.27;

nei confronti

NGR- New Green Roma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pizzutelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- della Determinazione G18669 del 27.12.2019 della Regione Lazio avente ad oggetto “ N.G.R. New Green Roma s.r.l. -Approvazione del progetto per discarica per rifiuti inerti in località Malnome nel territorio comunale di Roma ed autorizzazione all'esercizio - art. 208 D.lvo 152/2006 ” e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali;

- del paragrafo 5.2. della deliberazione della Giunta Regionale n.34/2012, recante “ Linee Guida per la gestione della filiera del riciclaggio, recupero e smaltimento rifiuti inerti nella Regione Lazio ”, nella parte regolante la barriera di fondo delle discariche per rifiuti inerti;

- della Deliberazione della Giunta Regionale 516 del 18 luglio 2008 nella parte in cui recepisce il decreto n. 39 del 30 giugno 2005 avente ad oggetto “ Discariche per rifiuti inerti. Linee guida per l’approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.lgs. 36/03 ”;

nonché

- del decreto n. 49 del 7 giugno 2007 avente ad oggetto “ Procedura per determinazione della tariffa minima di accesso nelle discariche per rifiuti inerti ”;

- del punto 5 della D.G.R. n. 755 del 24 ottobre 2008 e dell'art. 7 dell'annesso allegato tecnico, nella parte in cui prevedono una post-gestione in discarica inferiore alla durata di trenta anni prevista dal d.lgs. n. 36 del 2003,

- di tutti gli atti presupposti e conseguenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di NGR - New Green Roma S.r.l. e della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. con mod. in legge 18 dicembre 2020, n.176;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica da remoto del giorno 26 gennaio 2021 il Cons.M C e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I soggetti indicati in epigrafe premettono che con determinazione G18669 del 27.12.2019, la Regione Lazio ha approvato il progetto di apertura di una discarica per rifiuti inerti presentato dalla New Green Roma s.r.l. nel mese di giugno 2019, dopo che, con determinazione G02176 del 27.02.2019 e G02672 del 08.03.2019, la stessa Regione aveva rilasciato valutazione di impatto ambientale positiva al progetto.

La discarica per rifiuti inerti dovrebbe essere realizzata nel territorio di Roma Capitale, in località Ponte Malnome, Monte Carnevale in un sito ove precedentemente era stata coltivata una cava dalla società Mirimix s.r.l., che deve ancora provvedere al prescritto ed autorizzato ripristino ambientale del sito.

Il progetto autorizzato dalla Regione Lazio comprende la costruzione di un invaso di discarica per rifiuti non pericolosi, sebbene la discarica sia solo per rifiuti inerti, destinato a ricevere ben 46 codici CER di rifiuti presunti inerti.

L'autorizzazione sarebbe stata rilasciata ai sensi dell'art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006, nonostante la mancanza di indicazione nel progetto e nella autorizzazione dei dati sul quantitativo di rifiuti giornaliero conferibile in discarica. Il gestore sarebbe stato autorizzato all'esercizio alle prescrizioni indicate nell'allegato tecnico alla determinazione. La Regione Lazio avrebbe condizionato l'inizio dell'esercizio della discarica alla realizzazione delle opere previste in progetto, al collaudo delle stesse e alla presa d'atto della Regione Lazio nonché alla presentazione di non meglio precisate garanzie fideiussorie.

L'autorizzazione sarebbe stata emessa a seguito di una conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato alcuni dei ricorrenti, che hanno, tra l'altro, impugnato dinanzi a questo Tribunale con ricorso R.G. 5108/2019, la valutazione di impatto ambientale positiva nonché la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi con ricorso R.G. 1525/2020, all’esame dell’odierna udienza.

1.1. I soggetti istanti hanno proposto il ricorso in esame avverso la Determinazione di approvazione del detto progetto, ritenendosi legittimati ad agire attesa la sussistenza del presupposto della vicinitas , in quanto vivono e lavorano tutti nelle immediate vicinanze del sito interessato dal progetto di discarica e i signori D’Antoni Emanuela e F C hanno anche partecipato alle conferenze dei servizi tenute per la richiesta di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione dell'impianto quale discarica per rifiuti inerti o presunti tali e hanno in tale sede espresso le loro preoccupazioni sulla inidoneità del sito ad essere adibito a discarica.

Al ricorso hanno allegato i seguenti motivi:

I. Violazione dell'art. 9 e dell'allegato 1, punti 1.1., 1.2.,1.3. e 1.4. d.lgs. n. 36 del 2003 - Violazione del Piano rifiuti Regione Lazio punti 16.4.2. e 16.6. - Violazione dell’art. 3 Cost. - Violazione dell'art. 71 NTA del PRG - Violazione dell’art. 208 cod. amb.;
- Violazione degli artt. 1, 12, 13, 17 e 20 l.r. 6.12.2004, n. 17;
- Violazione dell’art. 5 regolamento regionale del 14 aprile 2005 n. 5 e degli artt. 3 ter e quater, d.lgs 152 del 2006 - Difetto di competenza, carenza di potere, eccesso di potere, sviamento di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, perplessità,
rilevando in particolare

1) Violazione dei criteri normativi di ubicazione della discarica (c.d. fattori escludenti): il progetto di discarica in questione non sarebbe soddisfacente ai criteri localizzativi di una discarica per rifiuti inerti stabiliti dall'allegato 1, punto 1.1. d.lgs. n. 36 del 2003, essendo collocata nelle immediate vicinanze del SIC “Macchia Grande di Ponte Galeria”, a seguito di una VINCA illegittima, oggetto di impugnazione nel ricorso R.G. n. 5108/2019.

Il sedime della discarica si troverebbe inoltre, in area vincolata (Agro Romano e paesaggio agrario di valore, relazione generale, relazione valutazione di impatto ambientale) e a meno di 50 metri dal corso d'acqua indicato nell'elaborato della Rete Ecologica (fosso di Valle Sargia), così violando la fascia di rispetto dei corsi d’acqua ai sensi dell’articolo 71 della N.T.A. del P.R.G. e in violazione dell'allegato 1, punto 1.1., d.lgs. n. 36 del 2003 che prevede che le discariche di rifiuti inerti non possano essere collocate all'interno della fascia di rispetto di 150 metri da corsi di acqua. La distanza della discarica a meno di 50 metri del fosso di Valle Sargia, oltre che essere vietata dall'articolo 71 N.T.A. sarebbe illegittima anche per la violazione dell'allegato 1, punto 1.1., d.lgs.n. 36 del 2003.

Ulteriori fattori escludenti previsti dal punto 1.1. dell'allegato I del d.lgs.36 del 2003 sarebbero dati dalla vicinanza dell'impianto alle abitazioni (case sparse situate a soli 50 metri dalla discarica). Secondo il punto 16.6. del Piano Rifiuti Regione, l'eccessiva vicinanza delle case sarebbe un fattore escludente (punto 16.4.2 rispetto una distanza dalle “case sparse” di 500 metri). Le case di alcuni ricorrenti sarebbero, infatti, collocate a distanza inferiore a 500 metri.

Assumono, poi, i ricorrenti che ulteriore fattore escludente per la collocazione della discarica sarebbe l'adiacenza alla stessa del Centro Interforze di Formazione Intelligence, in passato motivo per escludere il sito tra quelli potenzialmente da adibire a discarica (precedenti pareri negativi). Inoltre, il terreno della controinteressata sarebbe gravato da una servitù militare imposta a protezione della Stazione Radioricevente di Ponte Galeria.

2) Ubicazione in cava - Elusione dell'obbligo di ripristino ambientale : illegittima sarebbe, altresì, la previsione nel progetto approvato della collocazione della discarica in una cava dismessa, tra l’altro, oggetto di un processo di sovraescavazione, con intercettazione della falda e messa in comunicazione di falde sovrapposte, risultando necessario provvedere al ripristino ambientale (sarebbe già previsto un piano di recupero della cava con accordo tra Roma Capitale e società estrattive Cavedill srl/Mirimix srl e competenza di Roma Capitale ai sensi dell’art. 12 l.r. n. 17 del 2004 a decidere in merito al ripristino della cava, derivandone un travalicamento di competenza della Regione Lazio).

La Regione Lazio non avrebbe dovuto superare il parere negativo di Roma Capitale in conferenza di servizi.

Inoltre, l'autorizzazione sarebbe illegittima in quanto il ripristino ambientale non potrebbe avvenire mediante l'apertura di una discarica di inerti con ben 46 codici CER conferibili, di cui la natura inerte sarebbe dubbia. L’utilizzo di rifiuti inerti dovrebbe essere effettuato quasi esclusivamente con i rifiuti rappresentati da terre e rocce di scavo dell'area interessata – CER 170504, invece la Regione Lazio avrebbe considerato realizzato il ripristino ambientale mediante la coltivazione di una discarica per rifiuti con codici CER non inerti.

3) Viabilità inidonea : dalla Relazione generale allegata al Progetto risulterebbe una inadeguata viabilità di accesso al sito e sul punto sarebbe evidente il difetto di istruttoria sulla viabilità della zona.

II . Violazione dell'art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 10 d.lgs. n. 36 del 2003 - Violazione dell'allegato 1, punti 3.1., 3.2. e 3.3. della direttiva 1999/31 - Violazione dell'allegato 1, punti 1.2.1., 1.2.2., 2.4.1., 2.4.2., d.lgs 36/2003 - Violazione del memorandum del Ministero dell'ambiente del 2012 - Violazione dell'art. 8, punto 6 allegato ii) d.lgs. n. 36 del 2003 - Violazione degli artt. 195 e 196 d.lgs n. 152 del 2006 - Violazione degli artt. 3 ter e quater, d.lgs. n. 152 del 2006 - Violazione dell'art. 13 direttiva 2008/98 - Violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione - Difetto di istruttoria e motivazione - Violazione degli artt. 2, 8, 9, 10, 13 e 14, d.lgs. n. 36 del 2003 - Violazione degli artt. 6 e 10 e dell'allegato I e II della direttiva 1999/31 - Violazione degli artt. 178, 184 ter, 73, 124, 16 128, 129, d.lgs n. 152 del 2006 - Violazione dell’allegato VII alla parte II d.lgs. 152 del 2006 - Violazione della decisione 2003/33 del Consiglio Europeo - Eccesso di potere - Difetto di motivazione - Violazione dell'art.6 e dell'allegato II della direttiva 1999/31 – Violazione dell’art. 1 d.m. 5 febbraio 1998 - Violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 267 del 2000 - Violazione degli artt. 10, 11 e 22 direttiva 2010/75 - Violazione dell’allegato 2, punti 2.1., 5.1. e 5.3., d.lgs. n. 36 del 2003 - Eccesso di potere - Difetto di motivazione, sviamento- Irragionevolezza,

per le seguenti considerazioni:

1. Profili formali e sostanziali : l’autorizzazione sarebbe illegittima in quanto anche l’

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