TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-18, n. 202401077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-18, n. 202401077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401077
Data del deposito : 18 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2024

N. 01947/2024 REG.RIC.

N. 01077/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01947/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1947 del 2024, proposto da

DG HOUSE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.;

contro

COMUNE DI CUSAGO, in persona del legale Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Hoepli, n. 3;

nei confronti

GAME PARADISE SLOT &
VLT 2.0 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P B e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via San Clemente, n. 1;

per l'annullamento

della nota prot. n. 6489 del 28 maggio 2024 con cui il Comune di Cusago ha accolto l’istanza di permesso di costruire presentata dalla società controinteressata per la realizzazione di opere interne necessarie all’avvio di una Sala Giochi, Sala scommesse, Sala SLOT, in via Leonardo da Vinci, n. 1/B;

ove occorra, del nulla-osta preventivo prot. n. 1400 del 31 gennaio 2024 all’apertura della sala slot.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cusago e di Game Paradise Slot &
Vlt 2.0 s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2024 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il danno paventato dalla ricorrente ha natura meramente economica e non possiede perciò i requisiti della gravità e della irreparabilità;

Ritenuto che per questa ragione la domanda cautelare non possa essere accolta;

Ritenuto che possa disposta la compensazione delle spese di fase;

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