TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-07-15, n. 202401878

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-07-15, n. 202401878
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401878
Data del deposito : 15 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2024

N. 01878/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00189/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2019, proposto da
Fondazione Marzotto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Danni Livio Lago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Città di Jesolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

1.del provvedimento unico conclusivo n.200/2018 del 23/11/2018 meglio ivi definito “provvedimento di diniego dell'accertamento di compatibilità paesaggistica”, emesso dal Comune di Jesolo con il prot. n.2018/80492 del 23/11/2018, diniego notificato in data 30/11/2018 unitamente alla nota (costituente sua parte integrante e rubricata nell'oggetto “diniego della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica per tinteggiatura intonaco fabbricati”) dell'Unità Operativa Edilizia Privata di prot. nr. 2018/0078946 del 15.11.2018 a firma del Dirigente;

2. di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città di Jesolo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Giudice relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 maggio 2024 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio postale in data 20/01/2019 e depositato in data 22/02/2019, la Fondazione ricorrente premetteva in fatto:

-di essere proprietaria, in Comune di Jesolo al viale d’ Oriente nr. 44, di un ampio complesso immobiliare noto e denominato “Villaggio Marzotto”, composto da più edifici e catastalmente individuato –salvo più precisi – al Foglio n. 98, particelle 130-2-3-6-8-10-11-12-13-14-15-17-1819-20-131 sub 1;

-che tale complesso rappresentava una struttura ricettiva di notevole importanza, attiva nell’ambito della nota località balneare fin dagli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale; che il complesso immobiliare è una Casa per Vacanze (la cui denominazione è Villaggio Marzotto), con inquadramento aggiuntivo quale Casa per Ferie ai sensi dell’art. 32 comma 6 della legge regionale n.33/2013;

-che l’intento della famiglia Marzotto era stato quello di realizzare, nell’originario progetto, una casa per ferie (cd. colonia marina Marzotto), costituita da alberghi-famiglia, cioè da padiglioni adibiti a camere multiple senza bagni, ristorante, infermeria, ecc… a mezzo di edifici concepiti e collegati tra di loro secondo un sistema di percorsi perdonali in mezzo al verde, arretrati rispetto all’arenile, da adibire a favore dei lavoratori impiegati nelle aziende laniere valdagnesi della famiglia Marzotto;

-che, nel corso dei decenni successivi alla loro edificazione, i fabbricati realizzati all’interno del Villaggio Marzotto e molti altri originari spazi avevano subito diverse e importanti variazioni dovute alle mutate esigenze dei fruitori del servizio, con oggettivi miglioramenti di carattere funzionale ed igienico-sanitario e con conseguente necessitato adeguamento impiantistico ed in particolare con doveroso adeguamento alle (nuove) normative antincendio e sismiche ed a quelle di contenimento energetico: interventi che hanno richiesto ovviamente in più occasioni anche il rifacimento di intonaci e tinteggiature;

-che il complesso, attualmente, costituiva una moderna e funzionale struttura a sostegno del turismo ricettivo, sportivo ma soprattutto sociale, particolarmente adatto ed apprezzato dalle famiglie ma soprattutto da persone anziane e/o portatrici di patologie e di disabilità lievi o gravemente invalidanti (anche di natura degenerativa);

-che attualmente il Villaggio Marzotto era riconosciuto come una struttura di fondamentale importanza nel panorama del turismo sociale, esprimendo una particolare vocazione all’accoglienza di famiglie, anziani (anche non autosufficienti) e disabili (sia di maggiore che di minore età): prova ne è che molte Aziende Sanitarie del Veneto ma anche di altre regioni del Paese inviano i propri assistiti nei servizi dedicati alla disabilità dal Villaggio;

-che l’area sulla quale insisteva il Villaggio Marzotto era classificata dal vigente strumento urbanistico generale quale zona D3.1-11, la quale prevedeva, per gli edifici esistenti all’interno del Villaggio medesimo, la possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione del volume esistente (con eventuale accorpamento e ricomposizione degli edifici principali

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