TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-07-20, n. 202300555
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Testo completo
Pubblicato il 20/07/2023
N. 00555/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2022, proposto da
F P, Piccioni Servizi Turistici S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati M C, E V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E V A in Alghero, via La Marmora, 21;
contro
Comune di Olmedo, rappresentato e difeso dall'avvocato A M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate Riscossione Spa, non costituito in giudizio;
per l'accertamento negativo della debenza e la declaratoria di insussistenza e di diversa entità:
a) del credito preteso dal Comune di Olmedo a titolo di contributo per il costo di costruzione, sanzioni, interessi relativi al permesso di costruire n. 37/2006 rilasciato dal Comune di Olmedo in ragione dell'intervenuta prescrizione;
l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia:
della cartella di pagamento n. 10220190014194860000 intestata alla Piccioni Servizi Turistici s.rl., con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto del Comune di Olmedo, ha chiesto il pagamento di euro 60.527,12 a titolo di contributo per il costo di costruzione, sanzioni e interessi relativi al permesso di costruire n. 37/2006;
della cartella di pagamento n. 10220190014194860001 intestata a Piccioni Francesca, in qualità di coobligata, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto del Comune di Olmedo, ha chiesto il pagamento di euro 60.527,12 a titolo di contributo per il costo di costruzione, sanzioni e interessi relativi al permesso di costruire n. 37/2006;
del ruolo straordinario n 2019/001909 iscritto nelle Entrate patrimoniali del Comune di Olmedo per l'anno 2010 e reso esecutivo in data 8 aprile 2019;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente agli atti e/o provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Olmedo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Piccioni Francesca, in proprio e in qualità di amministratore e legale rappresentante della società Piccioni Servizi Turistici s.r.l., corrente in Olmedo, adiva questo Tribunale al fine di ottenere l’accertamento negativo della debenza di parte del credito preteso dal Comune di Olmedo a titolo di contributo per il costo di costruzione, sanzioni e interessi relativi al permesso di costruire n. 37/2006 rilasciato dalla medesima amministrazione comunale, nonchè l’annullamento delle correlate cartelle di pagamento e atti di iscrizione a ruolo.
2. Parte ricorrente rappresentava di aver ottenuto dal Comune resistente il rilascio della concessione edilizia/permesso di costruire n. 37/2006 per la realizzazione di un edificio con destinazione alberghiera, all’interno della c.d. “Lottizzazione Piccioni” in Olmedo.
3. Gli oneri urbanistici venivano liquidati dall’Amministrazione Comunale nella misura di € 45.382,84, di cui € 2.152,84 per opere di urbanizzazione ed € 43.229,46 quale costo di costruzione.
4. Per il pagamento del contributo per il costo di costruzione la ricorrente otteneva la rateizzazione dei versamenti in tre rate posticipate di eguale importo di € 14.409,82, con scadenza, rispettivamente, al 27 novembre 2008, al 27 novembre 2009 e al 27 novembre 2010.
5. In ragione del riscontrato mancato pagamento del predetto contributo, l’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, notificava la cartella n. 10220190014194860000 indirizzata alla Piccioni Servizi Turistici s.rl., e la cartella n. 10220190014194860001 destinata a Piccioni Francesca in qualità di coobbligata.
6. Con tali atti l’amministrazione richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 60.527,12 di cui euro 43.229,46 a titolo di “oneri di urbanizzazione L. 10/77 – D.P.R. 380/2001”, euro 17.291,78 a titolo di “sanzioni su oneri di urbanizzazione D.P.R. 380/2001 e per omesso versamento ART. 42 D.P.R. 380/2001”, ed euro 5,88 a titolo di Spese di notifica.
7. Avverso tali determinazioni insorgeva parte ricorrente che eccepiva la prescrizione parziale del contributo commisurato al costo di costruzione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1185, 2935 e 2946 cod. civ.
7.1. Esponeva parte ricorrente che il permesso di costruire n. 37/2006, contemplava il pagamento frazionato del contributo commisurato al costo di costruzione (complessivamente pari a euro 43.229,46) che poteva essere corrisposto in tre rate posticipate dell’importo di euro 14.409,82 ciascuna con scadenze 27 novembre 2008, 27 novembre 2009 e 27 novembre 2010.
In ragione di quanto sopra, poichè il termine di pagamento del primo rateo coincideva con il giorno 27 novembre 2008, mentre l’amministrazione aveva fatto valere per la prima volta il proprio diritto al pagamento di tale somma solo in data 8 agosto 2019 e dunque oltre il termine prescrizionale di dieci anni, la ricorrente non sarebbe più stata tenuta al pagamento di tale importo.
7.2. Con un secondo motivo di gravame, parte ricorrente eccepiva, altresì, l’intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzioni irrogate in seguito al mancato pagamento del predetto contributo, oltre alla violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 380 del 2001, dell'art. 19 della L.R. n. 23 del 1985 e dell'art. 28 della L. n. 689 del 1981.
7.2.1. Evidenzia parte ricorrente che la disciplina normativa di riferimento stabilisce che la sanzione per omesso versamento sia irrogabile qualora il mancato versamento del contributo commisurato sul costo di costruzione, ovvero di ciascuna rata di esso, si sia protratto oltre 240 giorni dalla scadenza del termine di pagamento. Pertanto, il termine prescrizionale, che parte ricorrente assume essere quinquennale sulla base di quanto stabilito dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sarebbe iniziato a decorrere a partire dal superamento della predetta soglia di ritardo o di omissione.
7.2.2. Per effetto di quanto sopra, l’intero credito vantato dal Comune di Olmedo pari alla somma di euro 17.291,78 inerente alle predette sanzioni si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione poiché tutte le impugnate cartelle di pagamento sarebbero state notificate successivamente al quinquennio decorrente dallo spirare del 240° giorno previsto per il pagamento di ciascuna delle tre rate stabilite per la corresponsione del contributo.
8. Si è costituito in giudizio il Comune di Olmedo instando per la reiezione del ricorso.
8.1.