TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-11-29, n. 202112302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-11-29, n. 202112302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202112302
Data del deposito : 29 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2021

N. 12302/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05991/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5991 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

della sentenza nr. 13793/2020 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 21 dicembre 2020 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma (Sezione Prima Quater), in relazione al ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, tutti iscritti al nr. 10789/2019 REG. RIC. della medesima curia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I- quater, con sentenza 21 dicembre 2020, n. 13793 ha annullato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del sig. -OMISSIS- nell’ambito del concorso per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale ‘Concorsi ed Esami’ del 26 maggio 2017, e la graduatoria definitiva del medesimo concorso « nella parte in cui non prende in considerazione il ricorrente ».

Tale decisione è stata impugnata dal Ministero dell’Interno con ricorso in appello iscritto innanzi al Consiglio di Stato, r.g. n. 2233/2021.

Con ordinanza 14 aprile 2021, n. 1958, il giudice d’appello ha respinto la domanda di sospensione della sentenza impugnata ritenendo che « a una sommaria e preliminare delibazione propria della presente fase cautelare, che dai motivi dell’appello non si ricavino sufficienti ragioni per discostarsi dalle valutazioni effettuate dal Tar, anche considerato che, nell’ambito del medesimo concorso, la commissione a ciò deputata ha reso due differenti valutazioni dell’interessato sotto il -OMISSIS-, di cui la seconda è risultata coerente con i risultati della verificazione disposta dal Tar ».

A seguito del rigetto della domanda di sospensione, quindi, il sig. -OMISSIS- ha diffidato l’amministrazione ad adempiere alla sentenza Tar Lazio n. 13793/2021.

A fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione, con ricorso dell’8 giugno 2021, lo stesso ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo a questo Tribunale di « ordinare all’amministrazione resistente di emettere i relativi provvedimenti amministrativi consequenziali al predetto giudicato, nonché ammettere il ricorrente alla prosecuzione della procedura concorsuale in parola, ordinando l’ottemperanza e quindi, l’ammissione al primo corso utile di formazione di Allievi Agenti della Polizia di Stato, determinando le modalità esecutive », nonché di « nominare, sin d’ora un Commissario ad acta che provveda a dare puntuale esecuzione alla sentenza di cui trattasi, anche al fine di poter vigilare sui tempi di esecuzione » e di « stabilire sin d’ora, una somma di denaro dovuta dalla resistente, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ritardo nell’esecuzione della suddetta sentenza, considerando anche l’attuale tempo trascorso ».

In data 6 agosto 2021, dopo essersi costituito nel presente giudizio, il Ministero dell’Interno ha comunicato di aver convocato il ricorrente per la frequenza del 215° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, « con riserva di rivalutarne la posizione all’esito della definizione del contenzioso pendente ».

Con memoria del 19 novembre 2021 il ricorrente – dopo aver confermato che « allo stato attuale, sta frequentando il corso di formazione di allievi agenti della Polizia » – ha notato che « l’amministrazione resistente ha adempiuto tardivamente e parzialmente alla sentenza nr. 13793/2020 », osservando sotto quest’ultimo profilo che « nessuna posizione e/o modifica della graduatoria del concorso in parola è stata effettuata in favore del ricorrente » e che « l’amministrazione resistente ha omesso di fatto, di attribuire al sig. -OMISSIS- il punteggio di fine concorso, valido ai fini dell’inserimento in graduatoria ». Ha insistito, quindi, nel chiedere « che sia ordinato all’amministrazione resistente di emettere i relativi provvedimenti amministrativi consequenziali al giudicato, finalizzati anche alla modifica della graduatoria impugnata, nominando sin d’ora un Commissario ad acta che provveda a dare puntuale esecuzione alla sentenza di cui trattasi, anche al fine di poter vigilare sui tempi di esecuzione, stabilendo una somma di denaro dovuta dalla resistente, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ritardo nell’esecuzione della sentenza in parola, considerando anche l’attuale tempo trascorso, con condanna alle spese e competenze per il presente giudizio di ottemperanza, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. ».

Il ricorso è fondato in ragione del consolidato orientamento secondo cui la disciplina relativa all’ottemperanza delle sentenze di primo grado, già dall’approvazione della l. n. 205/2000, ha inteso « anticipare l'esecuzione coattiva della sentenza di primo grado, in relazione a tutti i suoi diversi aspetti », fatta salva l’eventuale sospensione della sentenza da parte del giudice d’appello, cosicché « tutti e tre gli effetti – annullatorio, ordinatorio e ripristinatorio – devono considerarsi attuabili mediante il giudizio per l'esecuzione della sentenza non sospesa », cfr. Consiglio di Stato, V, 25 giugno 2007, n. 3654.

Nello stesso senso, Tar Toscana, II, 12 maggio 2010, n. 1205 ha ricordato che non sussistono « limitazioni specifiche a conseguire, nelle more della definizione del giudizio di appello, gli effetti derivanti dalla sentenza di primo grado ».

È stato inoltre specificato che « in sede di esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese dal Consiglio di Stato, l'amministrazione è tenuta ad ottemperare con le necessarie statuizioni a quanto sancito dal giudice di prime cure, senza poter opporre alcuna “clausola di riserva” che sia giustificata dalla pendenza del giudizio di appello, dovendosi intendere la tutela offerta dall'art. 33, comma 5 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 quale tutela piena ed effettiva in tutto il periodo occorrente per la formazione del giudicato », Tar Lazio, III, 29 luglio 2010, n. 29005.

Da ciò discende che l’amministrazione aveva il dovere di dare integrale esecuzione alla sentenza Tar Lazio, I- quater , 21 dicembre 2020, n. 13793, ovvero di emettere tutti i provvedimenti consequenziali alla predetta sentenza, ivi compresa la nuova graduatoria definitiva, senza che a ciò risulti ostativa l’attuale pendenza del giudizio di appello.

Nel caso di specie, poi, la necessità di una piena esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell’amministrazione resistente è tanto più evidente se si considera che l’approvazione della nuova graduatoria, con specifica indicazione del punteggio ottenuto dal ricorrente, risulta propedeutica all’assegnazione degli agenti alle sedi di servizio. Di converso, nessun pregiudizio, neanche di carattere processuale, potrà essere patito dalla pubblica amministrazione a seguito dell’integrale esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva.

Di conseguenza, deve dichiararsi la mancata integrale ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio, I- quater , 21 dicembre 2020, n. 13793 e va ordinato al Ministero resistente di emettere tutti i provvedimenti consequenziali alla suindicata sentenza. Tale adempimento dovrà essere eseguito dall’amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, nominandosi sin d’ora, in caso di inerzia, quale Commissario ad acta , il Direttore del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno, con facoltà di sub-delega.

Va rigettata, invece, la domanda di condanna volta alla fissazione delle cd. astreintes .

Sul punto, infatti, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza – anche di questa sezione – richiede che la comminatoria delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., sia disposta « previa valutazione di ogni circostanza utile ad evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, quali fattori da considerare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura, nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo dovendosi escludere che sussista un automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione », cfr. Tar Lazio, I- quater , 6 maggio 2019, n. 5657.

Nel caso di specie, si ritiene che l’accoglimento della richiesta di ulteriore condanna determinerebbe un effetto manifestamente iniquo, in considerazione del fatto che l’amministrazione resistente ha già dato parziale esecuzione alla sentenza Tar Lazio n. 13793/2021, ammettendo il ricorrente alla frequentazione del 215° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, seppur « con riserva di rivalutarne la posizione all’esito della definizione del contenzioso pendente ».

Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, da distrarsi a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

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