TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-02-06, n. 201701995

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-02-06, n. 201701995
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201701995
Data del deposito : 6 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2017

N. 01995/2017 REG.PROV.COLL.

N. 07093/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7093 del 2002, proposto da S S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A O C.F. NRTLRT60M08B354H, S P C.F. PNNSLV62T22B354J, G C C.F. CRTGRG70H15B354W, con domicilio eletto presso Giovanni Carta in Roma, viale Parioli, 55;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

del provvedimento prot. 1584/02 del 13.3.2002 avente ad oggetto la rivalutazione dei canoni concessori dovuti dalla parte ricorrente e la richiesta di conguaglio per il periodo 1.12.1989/30.11.1995, e del D.M.

2.3.1998 n. 258.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la parte ricorrente le ha contestate deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitisi in giudizio, hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.

A sostegno delle proprie ragioni, la prima delle Amministrazioni resistenti indicate ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure proposte dalla parte ricorrente.

Con decreto presidenziale n. 21144/2014 la causa è stata dichiarata perenta ma, con successivo decreto presidenziale n. 3535/2016 il citato decreto di perenzione è stato revocato.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive posizioni.

All’udienza del 25 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio osserva che il D.M.

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