TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-01-16, n. 201200072

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-01-16, n. 201200072
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201200072
Data del deposito : 16 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00274/1997 REG.RIC.

N. 00072/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00274/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 274 del 1997, proposto da Alciatore G a M A, rappresentata e difesa dagli avv. R M, P B, con domicilio eletto presso R M in Genova, via Corsica 2/11;

contro

Comune di Alassio;

per l'annullamento

di diniego di autorizzazione edilizia in sanatoria, nonché ingiunzione di demolizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il pres. Balba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 31 gennaio 1997 e depositato il 12 febbraio successivo la sig.ra Alciatore Giuliana --- (prima, e poi l’erede sig.ra Mellino Adriana, a seguito di riassunzione con atto notificato il 22/10/2010 e depositato il 27/10 successivo, essendo la prima deceduta) --- impugnava il provvedimento 21/3/1996, prot. n.6862 di diniego di autorizzazione edilizia per opere relative alla copertura di fabbricato sito in Alassio, via Michelangelo n.117 difformi da precedente autorizzazione, nonché la successiva ordinanza di demolizione 2/12/1996, n.277 e ne chiedeva l’annullamento, assumendoli illegittimi, quanto al diniego di sanatoria, per 1) violazione e falsa applicazione art.13 legge n.47/1985;
violazione dei principi generali in tema di provvedimenti relativi a istanze di autorizzazione o concessione edilizia;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, difetto di presupposti;
con riferimento alla demolizione, 2) illegittimità derivata;
3) violazione e falsa applicazione artt.7 e seguenti legge n.47/1985;
violazione dei principi generali in tema di adozione di misure sanzionatorie di abusi edilizi;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità;
4) violazione e falsa applicazione artt.7 e seguenti della legge n.47/1985;
violazione dei principi generali in tema di adozione di misure sanzionatorie di abusi edilizi;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità;

Non si costituiva in giudizio il comune intimato.

Con ordinanza 20/2/1997, n.133 la Sezione accoglieva la domanda di sospensione della demolizione.

Assegnato per la discussione all’udienza odierna, ivi il ricorso passava in decisione su memoria difensiva della ricorrente.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione al primo motivo (che ha rilievo decisivo e carattere assorbente) con cui la ricorrente denuncia, come vizio di violazione di legge, di principi generali in tema di atti di rigetto di autorizzazione o concessione edilizia e di eccesso di potere per profili diversi, essere l’atto impugnato del tutto immotivato. La censura deve essere condivisa perché l’atto impugnavo respinge l’istanza di sanatoria presentata a suo tempo dalla ricorrente “ in quanto le quote d’imposta delle falde del tetto sono previste ad una quota superiore rispetto a quella originaria dell’estradosso della soletta. Inoltre l’intervento comporta una elevazione dei muri perimetrali e della quota del colmo del tetto” . Come può agevolmente constatarsi, la locuzione trascritta descrive le opere abusive ma prescinde dalle ragioni (di natura urbanistica, edilizia, ambientale) in forza delle quali l’autorità emanante riteneva che le opere stesse, certamente abusive (e per questo se ne chiedeva il condono) non potevano essere condonate. Ragioni necessarie alla legittimità dell’atto contestato e ivi non espresse e non ricavabili neppure indirettamente da altro atti del procedimento versati al processo.

Poiché il diniego impugnato si rivela immotivato nei sensi precisati, merita il richiesto annullamento;
e per illegittimità derivata merita di essere annullata anche la successiva ordinanza di demolizione.

Le spese seguono la soccombenza nella liquidazione che se ne fa in dispositivo.

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