TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-01-30, n. 202301640
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 01640/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11124/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11124 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Bolzano;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'annullamento
- della determinazione prot. n. -OMISSIS-del 14 giugno 2018 (notificata in pari data) con la quale il Comando Provinciale di Bolzano ha rigettato il ricorso gerarchico volto a ad ottenere annullamento e/o la revoca del provvedimento del Comandante della Compagnia di Bressanone del 3 aprile 2018 con il quale è stata irrogata al Mar capo G. -OMISSIS-la sanzione disciplinare della consegna di giorni 4;
- di ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- del provvedimento del Comandante della Compagnia di Bressanone del 3 aprile 2018 con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della consegna di giorni 4;
- della circolare n. 200000/109/4 del 20 giugno 2005 del Comando Generale della Guardia di Finanza avente ad oggetto “ Disposizioni in materia di esercizio di attività private extra-professionali da parte del personale del corpo della Guardia di Finanza in servizio e di concessione delle relative autorizzazioni”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Generale e del Ministero dell’Economia e Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 27 gennaio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente – Maresciallo CA della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Bressanone – che, in data 3 novembre 2017, all’esito di attività di monitoraggio demandata dal Comando Provinciale alla Compagnia di Bressanone, preordinata alla verifica di eventuali condizioni di incompatibilità del personale in forza alla citata sezione operativa, si riscontrava in capo al medesimo la titolarità, dal marzo 2008, di partita IVA n. -OMISSIS- funzionale alla coltivazione dei frutti oleosi.
Con determinazione dell’11 dicembre 2017, a firma del Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Trentino Alto Adige, il ricorrente veniva invitato alla immediata cessazione della ritenuta condizione di incompatibilità, dandosi atto che tra queste, in aderenza alle previsioni di cui alla circolare interna n. 200000/109/4 del 20.06.2005, rientravano anche le attività di coltivatore diretto ed imprenditore agricolo da parte degli appartenenti al Corpo.
Chiusa, alla data del 27 dicembre 2017, la suindicata partita IVA, con nota del 5 febbraio 2018 il Comandante della Compagnia di Bressanone, premesso:
- da un lato, che la circolare interna n. 200000/109/4 del 20 giugno 2005 del Comando Generale della Guardia di Finanza all’art. 2.2. preclude agli appartenenti al corpo la possibilità di essere titolare di Partita IVA;
- dall’altro lato, che non risultavano agli atti comunicazioni riguardanti l’avvio dell’attività di olivicoltore;
contestava al sig. -OMISSIS-, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1370 C.O.M. il seguente addebito:
“ Ispettore in forza ad un Comando di Compagnia apriva una partita iva per l’attività di coltivazione dei frutti oleosi in contrasto con le disposizioni concernenti l’esercizio di attività private extraprofessionali da parte del personale del Corpo della Guardia di Finanza in servizio e di concessione delle relative autorizzazioni”.
Nella medesima nota si evidenziava come la menzionata condotta era ritenuta idonea ad integrare la violazione degli artt. 713 (“doveri attinenti al grado”) e 717 (“senso di responsabilità”) del testo Unico in materia di Ordinamento Militare.
Pur a fronte delle osservazioni, con le quali l’odierno ricorrente rappresentava che l’apertura della partita I.V.A. non era stata finalizzata all’esercizio di attività commerciale e/o agricola, bensì a soddisfare l’esigenza personale della raccolta di olive su due terreni di proprietà, per poi procedere al conferimento e alla molitura delle stesse presso il frantoio locale e trarre da tale attività olio da destinare esclusivamente al fabbisogno familiare, nonché che in data 30 novembre 2015 era stata resa comunicazione all’allora Comandante della Compagnia, circa l’esistenza della suddetta partita IVA, veniva all’interessato irrogata la sanzione disciplinare di corpo della “c onsegna di gg 4” con la seguente motivazione:
ES CA procedeva all’apertura di una partita I.V.A. – ora cessata – per esercizio di attività privata extraprofessionale da parte del personale del Corpo della Guardia di Finanza. La circostanza peraltro non veniva rappresentata alla superiore diretta gerarchica in occasione dei periodici monitoraggi finalizzati a conoscere eventuali situazioni di incompatibilità in capo agli appartenenti al Corpo, con ciò denotando scarso senso di responsabilità”.
2. A sostegno della proposta impugnativa, il ricorrente ha dedotto i seguenti argomenti di censura;
2.1) Eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa. Carenza istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dell’art. 103 del T.U. n. 3 del 1957.
Sottolinea la parte che:
- se la formale conoscenza del fatto posto alla base del procedimento disciplinare avviato in capo al ricorrente è ricondotto alla data del 3 novembre 2017 (all’esito di una attività di monitoraggio disposta dal Comando provinciale della Compagnia di Bolzano volta alla verifica di eventuali condizioni di incompatibilità del personale in forza alla citata sezione operativa, che riscontrava in capo al Maresciallo CA -OMISSIS-la titolarità dal marzo 2008 di partita IVA avente per oggetto “ coltivazione di frutti oleosi”),
- solo con nota del Comandante della Compagnia di assegnazione del 5 febbraio 2018 si procedeva alla contestazione degli addebiti;
con