TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-03-18, n. 202405373

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-03-18, n. 202405373
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405373
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2024

N. 05373/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02019/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2019 del 2024, proposto da
H S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati A C, F V, M N, Giovanni D'Alessio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, piazza di San Bernardo, 101;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Manuela Teoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione del 21.12.2023, comunicato in data 22.12.2023, con cui Invitalia S.p.A. ha negato alla ricorrente l’agevolazione di €. 30.000,00 nell’ambito della procedura avviata con decreto del 18.9.2020 del Ministro dello Sviluppo Economico di attuazione della misura prevista dall’art. 38, comma 2 DL 34/2020, recante “ misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19 ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Invitalia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società H s.r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione del 21.12.2023, comunicato in data 22.12.2023, con cui Invitalia S.p.A. ha negato alla ricorrente l’agevolazione di €. 30.000,00 nell’ambito della procedura avviata con decreto del 18.9.2020 del Ministro dello Sviluppo Economico di attuazione della misura prevista dall’art. 38, comma 2 DL 34/2020, recante “ misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19 ”.

La domanda presentata dalla ricorrente è stata respinta in considerazione dell’insussistenza del “ profilo dell'attore dell'ecosistema dell'innovazione ”, quest’ultimo regolato dall’art. 8 del citato DM e dell’art. 3 dell’avviso pubblico, in quanto “ la DSAN sottoscritta dalla società “Ourvision S.r.l.”, trasmessa con pec del 06/10/2023 a seguito di richiesta integrazione per attestare i requisiti di investitore qualificato risulta modificata. Non è stato indicato alcun requisito ai sensi dell’art.

8.2 lett. b) del D.M. sopra citato, “investitore qualificato come individuato dall’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.” Infatti, la DSAN non riporta né la fattispecie come soggetto tenuto ad essere autorizzato o regolamentato dalla Banca d’Italia;
né la fattispecie come impresa di grandi dimensioni;
né come investitore istituzionale. La società Ourvision S.r.l dichiara di essere un business angel. Tale profilo non è contemplato dall’articolo 100 sopra citato, infatti non presente nello standard fornito sul sito istituzionale della misura agevolativa in oggetto e peraltro, non accettabile in quanto non risulta un investitore informale ai sensi dell’art.

1.1 lett. a) del DM 18 settembre 2020
”.

Un giudizio rimasto negativo anche in esito alle osservazioni presentate dalla ricorrente in data 17.11.2023, confermandosi da parte di Invitalia S.p.A. che “ le controdeduzioni trasmesse dalla società proponente non sanano le criticità rilevate, in quanto la società H S.r.l sostiene che l’investitore OurVision S.r.l., ha sia le caratteristiche di Business Angel che di investitore professionale;
tuttavia, gli investitori che la normativa ammette secondo l’Art.

1.1 lett. a) del DM 18 settembre 2020, sono investitori informali che si differenziano da quelli formali, banche e gli istituti di credito. In merito agli investitori professionali come indicato dall’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522/1998 cit. individua come operatore qualificato «ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante»;
nelle osservazioni ricevute non è stata trasmessa nessuna dichiarazione redatta a cura del rappresentante legale che attesti specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari. Pertanto, si conferma il punteggio precedentemente attribuito
”.

A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico e articolato motivo, la violazione dell’art. 38, comma 2 del DL 34/2002, dell’art. 10 bis della legge 241/1990, degli artt. 1, 8 e 19 del DM 18.9.2022, dell’art. 3 dell’avviso pubblico, nonché l’eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento, travisamento difetto d’istruttoria e di motivazione.

In prima battuta, la ricorrente ha stigmatizzato la contraddittorietà tra atti, “ non essendovi corrispondenza tra i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza comunicati con nota del 14.11.2023 (…) e quelli posti a fondamento del rigetto qui impugnato ” (cfr. pag. 7), nel senso che “ mentre in un primo momento Invitalia ha riconosciuto che H si è avvalsa di un investitore nelle forme del business angel negando tuttavia che Ourvision avesse tale qualità, nel provvedimento finale ha invece cambiato rotta asserendo sostanzialmente che Ourvision non avesse comprovato di avere le caratteristiche proprie dell’investitore professionale ” (cfr. pag. 8).

A ciò ha soggiunto che la società Ourvision possiederebbe i requisiti dell’investitore professionale, come sarebbe “ dimostrato anche da quanto attestato dal legale rappresentante di Ourvision nella richiesta di iscrizione all’elenco dei finanziatori professionali tenuto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ” (cfr. pag. 10).

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (29.2.2024) e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.A. (5.3.2024).

L’Amministrazione resistente, nella memoria depositata il 7.3.2024, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e ciò sull’assunto secondo cui in capo ad Invitalia non residuerebbe “ alcun discrezionale apprezzamento sull’an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione, comportante la ponderazione delle ragioni di pubblico interesse a essa sottese: ne discende che, trattandosi di erogazione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di condizioni puntualmente indicate, la situazione giuridica soggettiva azionata ha consistenza di diritto soggettivo: la sua eventuale lesione va pertanto verificata dal giudice ordinario ” (cfr. pag. 6);
e, sempre in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

L’Agenzia Invitalia, nella memoria depositata il 9.3.2024, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno un controinteressato, opponendo che “ sul sito istituzionale del Soggetto gestore è pubblicato sin dal 29.11.2023, quindi ben prima della notifica del ricorso, avvenuta il 20.02.2024, l’elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti in esame che rivestono la natura di controinteressati (…), senza che alcuno di essi sia stato però evocato in giudizio, entro il termine di decadenza ” (cfr. pag. 8);
nel merito ha eccepito che la società Ourvision non avrebbe comprovato le credenziali né di investitore, né di business angel ai sensi della normativa speciale di riferimento e in conformità alle DSAN richiesta di Invitalia. Conseguentemente, non avrebbe potuto esimersi dal contestare le disposizioni della lex specialis, che prescrivono apposite modalità di attestazione dei requisiti. Si tratta di clausole di natura sostanziale, il cui rispetto consente ad Invitalia di effettuare le relative verifiche ” (cfr. pag. 10);
ha, inoltre, replicato che “ le norme di settore proprie del sistema delle agevolazioni finanziarie pubbliche, lungi dal consentire qualsivoglia automatismo nelle valutazioni necessarie e strumentali alla decisione sulla finanziabilità in concreto dei progetti proposti, impongono un accurato esame discrezionale amministrativo e tecnico volto a valutare, oltre alla sussistenza in astratto dei requisiti soggettivi e oggettivi di accoglibilità e la fattibilità/validità tecnica economica e finanziaria dell’iniziativa, anche la presenza di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, adeguata ad assicurare il perseguimento dello scopo, e cioè lo sviluppo di attività imprenditoriali basate su soluzioni innovative da proporre sul mercato destinate a perdurare nel tempo e creare valore, attestata dal soggetto finanziatore mediante apposita dichiarazione del legale rappresentante ” (cfr. pag. 11);
ed, ancora, ha contestato che la società Ourvision “ non ha dimostrato mediante la necessaria attestazione del legale rappresentante il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 3, co. 2 lett. e) ed f) dell’Avviso pubblico nonché dall’art. 8 del D.M. 18.09.2020 ”, nel senso che avrebbe dovuto allegare “ la relativa DSAN (modello

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