TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-02-19, n. 202401167

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-02-19, n. 202401167
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401167
Data del deposito : 19 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2024

N. 01167/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05139/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5139 del 2023, proposto da
D A, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola D'Uonnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'ottemperanza

al DECR.CRON. 2501/2022 del 22 novembre 2022 Corte di Appello di Napoli, iscritto al nr. di R.G.V.G. 2344/2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il nominato in epigrafe ha domandato l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli, depositato in data 22 novembre 2022, nel procedimento iscritto al nr. di R.G.V.G. 2344/2022, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento della somma di € 4.600,00 oltre interessi legali in favore del ricorrente, oltre le spese processuali, in ragione della accertata e dichiarata violazione dell'art. 6 § 1 della C.E.D.U. sotto il profilo della irragionevole durata del processo.

In aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta, con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, nonché la fissazione della somma che la PA intimata, rimasta ancora inadempiente, dovrà versare per l’ulteriore violazione del giudicato.

Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, si è costituito con memoria di stile.

Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2024 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

2. Il ricorso è fondato, di talché va accolto nei termini e limiti che seguono.

2.1 A tale riguardo, il Collegio evidenzia preliminarmente che ricorrono tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della precisata domanda di esecuzione, essendo il decreto in questione divenuto definitivo stante la mancata proposizione di ricorso in opposizione (art. 5 ter della legge n. 89 del 24 marzo 2001, cosiddetta legge Pinto), come da certificato emesso dalla competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli, in atti.

In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).

Risultano, inoltre, espletati entrambi gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza in relazione ai crediti di cui alla legge Pinto:

a) in data 19 maggio 2023, il decreto decisorio (già notificato al Ministero presso l’Avvocatura dello Stato, in data 24 novembre 2022) è stato notificato presso la sede reale del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997 (ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile);

b) in data 1° marzo 2023 è stata presentata a mezzo PEC l’autodichiarazione di cui all’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi