TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-02-02, n. 202400189

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-02-02, n. 202400189
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400189
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 00189/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00366/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Esperia Real Estate S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C, F G, M C e S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Albignasego, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G G e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

della delibera della Giunta municipale del Comune di Albignasego n. 1 del 3 gennaio 2022, di restituzione dell'istanza di variante al Piano di Lottizzazione C2/41 presentata dalla ricorrente;

della delibera della Giunta municipale del Comune di Albignasego n. 32 di data 1 marzo 2022, di rigetto dell'istanza di riesame della decisione di restituzione;

di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, ivi compresi gli atti istruttori assunti nel corso del procedimento dal Comune;

nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione dell'illegittimità degli atti impugnati, del comportamento contrario al canone di buona fede oggettiva serbato dal Comune, e della lesione del qualificato affidamento ingenerato nella ricorrente nello svolgimento del procedimento e del ritardo nell'assumere la determinazione finale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Esperia Real Estate S.r.l. il 11/4/2022 :

per l'annullamento

della delibera della Giunta municipale del Comune di Albignasego n. 1 del 3 gennaio 2022, di restituzione dell'istanza di variante al Piano di Lottizzazione C2/41 presentata dalla ricorrente, della delibera di Giunta municipale n. 32 di data 1 marzo 2022, di rigetto dell'istanza di riesame della decisione di restituzione, di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, ivi compresi gli atti istruttori assunti in procedimento dal Comune;

nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione dell'illegittimità degli atti impugnati, del comportamento contrario al canone di buona fede oggettiva serbato dal Comune, e della lesione del qualificato affidamento ingenerato nella ricorrente nello svolgimento del procedimento e del ritardo nell'assumere la determinazione finale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Albignasego;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa E G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Espone la ricorrente Esperia Real Estate S.r.l. di essere promissaria acquirente della totalità delle aree, site in Albignasego (PD), ricomprese nel Piano di Lottizzazione C2/41 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 53/2008, mai attuato e ancora in vigore in virtù delle proroghe disposte ai sensi del D.L. 69/2013 e del D.L. 76/2020 e di aver presentato, a tale titolo, istanza di variante al Piano attuativo al fine di prevedere nell’area, in luogo della sola edificazione residenziale, anche l’insediamento di una struttura di vendita di superficie inferiore a 1.500 mq.

2. L’ambito del Piano è posto a ridosso dell’Autostrada Padova-Bologna (A13) e, come tale, è in parte soggetto al vincolo di rispetto autostradale.

3. Con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio la società impugna le deliberazioni della Giunta comunale n. 1 del 3 gennaio 2022 e n. 32 dell’1 marzo 2022 che, all’esito di un complesso iter , hanno disposto - rispettivamente - la restituzione dell’istanza di variante al Piano e il rigetto della successiva domanda di riesame.

4. Il diniego opposto dall’Amministrazione comunale è motivato allegando:

- il difetto di legittimazione a proporre la variante della società che, nonostante la richiesta documentale nel corso dell’istruttoria, non ha prodotto la procura notarile sottoscritta da tutti gli originari firmatari della convenzione che accede al Piano di lottizzazione;

- il contrasto della rotatoria indicata negli elaborati progettuali con le previsioni del Piano degli Interventi (che prevede una diversa destinazione urbanistica dell’area ove l’opera andrebbe localizzata);

- il parere favorevole con prescrizioni di Autostrade per l’Italia S.p.a. datato 20 ottobre 2021, che ha confermato l’obbligo per il Comune di impegnarsi a propria cura e spese e nei tempi che verranno richiesti, senza chiedere rimborsi, a rimuovere la strada e tutte le opere eseguite entro la fascia di rispetto autostradale, qualora queste dovessero in futuro servire per esigenze autostradali, ribadendo che le medesime opere dovranno essere amovibili. Il Comune ha rilevato che la possibile precarietà della strada prevista a sud e delle altre opere di urbanizzazione comprese entro la fascia di rispetto, in caso di lavori di ampliamento della terza corsia autostradale, determinerebbe la perdita degli standard del Piano di lottizzazione realizzati a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria della ditta lottizzante.

5. La deducente assume l’illegittimità degli atti avversati, chiedendone l’annullamento, ed insta altresì per il risarcimento dei danni patiti e patiendi , come di seguito meglio precisato.

6. La domanda caducatoria è fondata sulle seguenti censure:

I. Violazione dell’art. 97 Cost, degli artt. 1 e 6, comma 1, lett. a) e b), l. n. 241/1990 nonché del canone di buona fede oggettiva ex art. 1337 c.c. Eccesso di potere per contraddittorietà nella conduzione del procedimento, per travisamento dei fatti e violazione di preclusione procedimentale. Violazione dell’art. 20, comma 6, l.r. n. 11/2004 . La deducente lamenta l’illegittimità del primo motivo ostativo all’approvazione della variante, ovvero l’asserito difetto di legittimazione a presentare un’istanza di variante al Piano attuativo. Lamenta la società che, pur essendo titolata a proporre l’istanza in qualità promissaria acquirente, qualità che poteva essere adeguatamente confermata con la produzione dei contratti preliminari di acquisto delle aree, il Comune in data 3 giugno 2019 ha chiesto l’esibizione di una procura notarile registrata e trascritta ai sensi di legge, firmata da tutti gli originari sottoscrittori della convenzione urbanistica. Dopo che l’istante ha prodotto la procura, l’Amministrazione non ha sollevato ulteriori questioni sul difetto di alcune sottoscrizioni, continuando ad interloquire con la società;
ciò ha determinato il maturarsi di una preclusione procedimentale che inibiva al Comune di elevare tale carenza documentale a motivo ostativo all’approvazione della variante. Ulteriormente la società contesta che per la presentazione della domanda di variante fosse necessario avere la disponibilità di tutte le aree comprese nel perimetro del Piano di lottizzazione, ritenendo -per

contro

- che trovi applicazione l’articolo 20, comma 6 della legge della Regione Veneto 11/2004 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), secondo cui “ I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo .”;

II. Violazione dell’art. 97 Cost, degli artt. 1 e 6, comma 1, lett. a) e b), l. n. 241/1990, dell’art. 22, comma 3, l.r. n. 50/2012, dell’art. 20, comma 8-ter, l.r. n. 11/2004, nonché del canone di buona fede oggettiva ex art. 1337 c.c. Eccesso di potere per contraddittorietà nella conduzione del procedimento .

Con riferimento al contrasto della prevista rotatoria con le prescrizioni del Piano degli interventi, sostiene la deducente di non essere onerata né in forza di legge né in virtù della disciplina urbanistica di progettare e realizzare l’opera, che era già prevista dallo strumento urbanistico in un’area esterna al perimetro del P.d.l. L’iniziale opzione progettuale di localizzazione è stata modificata su input del Comune per evitare sovrapposizioni con la fascia di rispetto autostradale e quindi per superare il dissenso espresso dall’Autostrada, sicché il contrasto con lo strumento urbanistico è stato determinato dalla stessa Amministrazione comunale. Sottolinea la società di aver comunque presentato al Comune il 21 febbraio 2022 due atti unilaterali di obbligo con i quali si è tra l’altro vincolata a sostenere i costi di realizzazione della rotatoria fuori dall’ambito del Piano attuativo, in conformità al progetto di interesse del Comune. Infine l’Amministrazione avrebbe potuto approvare l’istanza di variante con atto consiliare anziché con deliberazione della Giunta, circostanza che avrebbe consentito la modifica dello strumento urbanistico a termini dell’articolo 20, comma 8 ter della l.r. 11/2004 (secondo cui “ Nei comuni che hanno adeguato il proprio strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11", i piani urbanistici attuativi possono prevedere varianti alle previsioni del piano degli interventi, purché in coerenza ed attuazione con gli obiettivi e i criteri generali del PI. In tale caso, il piano urbanistico attuativo è adottato e approvato dal Consiglio comunale con le procedure previste dai commi 3, 4, 5, 6 e 8 ”). La pretesa inapplicabilità di quest’ultima previsione non è opponibile al privato perché è determinata dall’inerzia comunale, pur a fronte di un preciso obbligo di adeguamento del PAT alle nuove disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo;

III. Eccesso di potere per disparità di trattamento, falsità di presupposto e violazione del principio di proporzionalità . Con riferimento al terzo motivo ostativo all’approvazione della variante, che si fonda sulle prescrizioni contenute nel parere di Autostrade per l’Italia, la società evidenzia:

- che la necessità per Autostrade per l’Italia di disporre dell’area ricadente in fascia di rispetto autostradale costituisce un evento futuro e incerto, inidoneo a giustificare la decisione di restituzione dell’istanza di variante;

- che la prescrizione si limita a confermare le prescrizioni già dettate nel 2008 dalla Società Autostrade;
non muta quindi la situazione dell’area ante e post variante, sicché il parere citato non può costituire elemento ostativo all’approvazione della variante;

- che gli standard risultano sovradimensionati rispetto agli interventi edificatori previsti dalla variante e che comunque nella fascia che potrebbe risultare necessaria per l’ampliamento dell’autostrada, pari a 12 metri, sono previste esclusivamente aree a verde;

- che l’Amministrazione comunale avrebbe al più potuto chiedere la monetizzazione, anziché lo scomputo, degli oneri di urbanizzazione primaria. Peraltro con gli atti unilaterali d’obbligo del 21 febbraio 2022 la ricorrente si è auto-vincolata a sostenere gli oneri di urbanizzazione primaria nel caso in cui fosse necessario rimuovere le opere comprese nella fascia di rispetto.

7. La ricorrente lamenta la pretestuosità dei motivi ostativi opposti dal Comune, del quale censura la condotta, ritenendola contraria al canone di buona fede oggettiva. Lamenta, infatti, che l’Amministrazione avrebbe reiterato continue richieste di inutili integrazioni documentali e convocato plurime conferenze di servizi per poi respingere l’istanza sulla base ad una motivazione solo apparente. La posizione ostruzionistica del Comune sarebbe confermata anche dal fatto che dopo la restituzione dell’istanza tale ente ha pretestuosamente differito l’accesso agli atti richiamati nel provvedimento presentata dal progettista incaricato dalla società, richiedendo l’esibizione di apposita delega degli aventi titolo, ed ha respinto l’istanza di riesame, nonostante nel frattempo l’istante avesse prodotto gli atti unilaterali di obbligo.

8. Ritenendo che tali elementi comprovino la colpa se non addirittura l’intenzionalità dell’Amministrazione nella causazione del danno, la società deduce quindi il danno patito per l’illegittimità del provvedimento impugnato nonché il danno da ritardo, in ragione del comportamento asseritamente soprassessorio assunto dall’Amministrazione comunale, che avrebbe deliberatamente scongiurato l’integrazione dei presupposti per il silenzio assenso di cui all’articolo 20, comma 4 bis della l.r. 11/2004, conducendo un procedimento per 948 giorni e concludendolo con un illegittimo diniego.

9. In punto di qualificazione del danno la ricorrente espone 68.185,51 euro a titolo di danno emergente, in ragione delle spese documentate già sopportate, e 2.213.800,99 euro a titolo di lucro cessante, quale differenza tra i ricavi conseguibili a valle della trasformazione dell’area e le spese sopportate e da sopportare in forza degli obblighi contrattuali già assunti.

10. Si è costituito per resistere al ricorso l’intimato Comune di Albignasego, il quale ha ricostruito l’ iter procedimentale dell’istanza di variante al Piano di lottizzazione, puntualizzando e correggendo in fatto quanto esposto dalla ricorrente, e contestando in diritto la fondatezza dei motivi di gravame.

11. In particolare, per quanto concerne la ricostruzione dei fatti, l’Amministrazione resistente ha sottolineato che la risalente richiesta di produzione della procura notarile non è stata assolta con i depositi di data 3 e 9 dicembre 2019 e la necessità di provare la legittimazione a proporre l’istanza era da tempo nota alla società;
che la conferenza di servizi dell’8 luglio 2020 si è conclusa con un esito negativo in ragione del parere contrario della Società Autostrade, sicché già allora il procedimento di esame della proposta di variante al Piano attuativo avrebbe potuto concludersi con la restituzione dell’istanza, ma Esperia Real Estate S.r.l. ha avviato un’ulteriore interlocuzione con il Comune al fine di superare i motivi ostativi esplicitati. È stato quindi avviato un nuovo procedimento, nel corso del quale è stata valutata la nuova proposta della ricorrente del 14 gennaio 2021. Soggiunge la difesa del Comune che i suoi uffici hanno lungamente interloquito con la società Autostrade per individuare una soluzione idonea a soddisfare le esigenze viabilistiche comunali e quelle dell’ente proprietario della sede autostradale e che hanno avviato una ulteriore istruttoria sulla nuova soluzione progettuale;
infine che la proponente è sempre stata al corrente delle problematiche viabilistiche e urbanistiche. Il Comune ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse alla sua proposizione;
Esperia Real Estate S.r.l. ha infatti proposto l’istanza in qualità di asserito delegato dei proprietari delle aree comprese nel Piano di Lottizzazione, in base ad un incarico limitato però alla cura delle pratiche amministrative funzionali all’approvazione della variante al Piano attuativo, che non ricomprende anche la difesa giudiziale.

12. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 8 aprile 2022, n. 463 per difetto di fumus del ricorso e generica allegazione del periculum .

13. In data 11 aprile 2022 Esperia Real Estate ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha dedotto ulteriori profili di illegittimità degli atti già impugnati.

14. Ha evidenziato, infatti, che dopo la notifica del ricorso introduttivo il Comune ha pubblicato la delibera del Consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio 2022 di approvazione della variante al PAT ai sensi dell’articolo 13, comma 10 della l.r. 14/2017. Da tale circostanze emergerebbe la falsità della circostanza opposta in sede di rigetto dell’istanza di riesame, ovvero l’impossibilità di disporre una modifica del Piano degli interventi attraverso il Piano Attuativo per inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 20 comma 8 ter della l.r. 11/2004, che consentiva tale possibilità solo per i Comuni che avessero già adeguato il proprio Piano di Assetto del Territorio alle disposizioni in materia di consumo del suolo.

15. La ricorrente deduce quindi l’illegittimità della delibera della Giunta comunale 32/2022, di rigetto dell’istanza di riesame del diniego della variante, per “ Eccesso di potere per falsità del presupposto. Violazione del canone di buona fede oggettiva ex art. 1337 c.c. ”. Tale provvedimento sarebbe infatti illegittimo perché, diversamente da quanto indicato in motivazione, lo strumento urbanistico generale era già stato adeguato alla legge sul consumo di suolo con la nominata delibera consiliare n. 10 del 28 febbraio 2022, sicché poteva trovare applicazione l’art. 20 comma 8 ter della l.r. 11/2004.

16. Con l’istanza di prelievo del 3 marzo 2023, successivamente reiterata, la ricorrente ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento, in ragione dell’intervenuta scadenza dei termini di stipula dei contratti definitivi di acquisto previsti nei contratti preliminari con i proprietari delle aree comprese nel P.d.l, confermando per contro il proprio persistente interesse alla domanda risarcitoria.

17. Le parti hanno depositato memorie e repliche.

18. Il ricorso è stato quindi chiamato all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2024 ove è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente, fondata sull’assunto secondo cui Esperia Real Estate S.r.l., in qualità di promissaria acquirente priva di disponibilità materiale delle aree interessate dal Piano di Lottizzazione (configurabile solo in caso di preliminare cd . ad effetti anticipati), e quindi titolare di meri contratti preliminari di natura obbligatoria e con delega dei proprietari delle aree limitata al procedimento amministrativo di variante, non sarebbe legittimata ad agire in giudizio. A supporto di tale argomento la parte resistente richiama alcuni precedenti del Consiglio di Stato che hanno negato al promissario acquirente la legittimazione all’impugnazione dei provvedimenti comunali di annullamento in autotutela del piano di lottizzazione delle aree che lo stesso intendeva acquisire.

2. L’eccezione va disattesa. In disparte ogni ulteriore considerazione sulle facoltà del promissario acquirente, questione che verrà ripresa in seguito con riferimento alle questioni di merito sollevate nel gravame, la società ha in specie piena legittimazione ad impugnare il diniego di variante, perché agisce non in ragione dell’interesse “indiretto” ad una specifica disciplina urbanistica delle aree che intende acquistare, ma in quanto diretta destinataria del provvedimento comunale, che ha concluso il procedimento da essa stessa attivato.

3. Sempre in limine , preso atto delle dichiarazioni di parte ricorrente, deve essere inoltre dichiarata l’improcedibilità della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati per sopravvenuto difetto di interesse.

4. Ciò non esime il Collegio dall’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati ai fini della delibazione sulla domanda di risarcimento dei danni, sulla quale la deducente ha confermato il suo interesse, atteso che a termini dell’articolo 34, comma 2 del codice di rito, “ quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il Giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori ".

5. L’illegittimità dei provvedimenti comunali costituisce del resto presupposto della domanda di risarcimento sia del danno da provvedimento illegittimo sia dell’allegato danno da ritardo, che può essere riconosciuto solo nel caso di un pregiudizio “ingiusto” ed è quindi subordinato all’accertamento di un’attività amministrativa illegittima, oltre che alla spettanza del bene della vita e alla ricorrenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità aquiliana.

6. Come evidenziato anche recentemente dalla Sezione, infatti, “ Con specifico riguardo agli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione per danno da ritardo nell’adozione del provvedimento richiesto dal privato sono stati definitivamente fissati dall’Adunanza plenaria nella sentenza 23 aprile 2021, n. 7, la quale, dopo aver ribadito (al par. 5) la “dimensione «sostanzialistica»” dell’interesse legittimo “quale interesse correlato ad un «bene della vita» coinvolto nell’esercizio della funzione pubblica, e comunque, a una situazione sostanziale facente parte della sfera giuridica di cui il soggetto è titolare”, e detto che tanto l’“emanazione di atti illegittimi” quando l’ “inerzia colpevole” può essere fonte di responsabilità dell’amministrazione sulla base del principio generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 cod. civ., ha precisato che il requisito dell’ingiustizia del danno “implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi”. (TAR Veneto, II, 20 gennaio 2023, n. 94;
id. 9 gennaio 2023, n. 19). L’Ad. Plen. 7/2021 ha chiarito quindi che la responsabilità in cui incorre l’amministrazione per l’esercizio delle sue funzioni pubbliche è inquadrabile nella responsabilità da fatto illecito ed è di natura extracontrattuale, non potendo configurarsi un rapporto obbligatorio nell’ambito di un procedimento amministrativo;
inoltre che l’ingiustizia del danno va dimostrata in giudizio e presuppone non solo l’esercizio illegittimo del potere amministrativo ma anche che lo stesso abbia leso un bene della vita del privato che questi avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere.

7. Tanto premesso, va osservato che i provvedimenti di cui è dedotta l’illegittimità hanno carattere plurimotivato. Il rigetto dell’istanza di variante e di quella di riesame si fonda infatti su plurime e tra loro autonome e concorrenti ragioni ostative, sicché è sufficiente il riscontro della legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per ritenere legittimo il diniego di variante. Ciò in conformità al granitico orientamento interpretativo, formatosi in relazione all’azione di annullamento ma che può essere esteso – per identità di ratio – all’accertamento dell’illegittimità di un provvedimento plurimotivato, “in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 1468;
sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2366;
sez. V, 12 marzo 2020, n. 1762).
” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7405).

8. Il Comune ha respinto l’istanza in primo luogo perché ha ritenuto che la società, promissaria acquirente delle aree interessate, non avesse titolo a proporre una variante, non avendo ottemperato alla richiesta di produrre le procure notarili di tutti i proprietari delle aree comprese nel P.d.l.

9. L’Amministrazione ha evidenziato in giudizio come, nonostante la richiesta di produrre le procure notarili rilasciate dagli originali lottizzanti, il deposito effettuato dal tecnico della società in data 3 dicembre 2019 e 9 dicembre 2019 difettasse della firma di alcuni degli originari sottoscrittori della convezione o loro aventi causa. La difesa del Comune resistente ha aggiunto inoltre che due delle originarie sottoscrittrici della procura sono decedute nel corso del 2021, circostanza sottaciuta dalla ricorrente e da cui deriva l’estinzione della procura ai sensi dell’art. 1396 c.c.

10. La richiesta comunale di documentare la legittimazione a presentare l’istanza di variante con la menzionata produzione documentale appare legittima. Infatti secondo un risalente orientamento giurisprudenziale il promissario acquirente può proporre domanda di adozione di uno strumento urbanistico convenzionato solo se abbia la disponibilità effettiva del bene, ovvero nel caso di preliminare cd. ad effetti anticipati. Infatti ove sia titolare di un rapporto meramente obbligatorio tale soggetto non ha una posizione di stabile collegamento con l’area coinvolta nelle prescrizioni di Piano (Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2275;
Cons. Stato, Sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485;
conferma tale orientamento anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1768, che limita la legittimazione all’impugnazione dell’annullamento del Piano attuativo al promissario acquirente che abbia la disponibilità materiale della res ). Tale peculiare rafforzata correlazione con le aree richiesta al proponente il Piano attuativo o sue varianti è correlata del resto alla considerazione che il Piano non determina solo vantaggi per i soggetti interessati, ma comporta anche l’impegno ad attuarne le previsioni. Per comprovare la legittimazione a presentare l’istanza di variante al Piano attuativo non poteva pertanto ritenersi sufficiente, come dedotto dalla ricorrente, la mera produzione dei contratti preliminari di acquisto aventi effetti meramente obbligatori.

11. Né può essere accolto l’argomento, sostenuto nel ricorso, secondo cui la mancata reiterazione nel corso del procedimento della richiesta di documentare la legittimazione dell’istante abbia radicato un affidamento in capo alla stessa in merito alla superfluità di tale requisito, precludendo all’amministrazione di ritenerlo elemento ostativo all’accoglimento dell’istanza di variante. Ciò in quanto la determinazione finale è necessariamente assunta all’esito del procedimento e sulla base di quanto emerso nel corso dell’istruttoria.

12. Va parimenti respinto l’assunto secondo cui la società non era tenuta a documentare la disponibilità di tutte le aree comprese nel Piano attuativo in virtù dell’applicazione dell’art. 20 comma 6 della l.r. 11/2004, che consente la presentazione dei PUA di iniziativa privata ai soggetti che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito in base al relativo imponibile catastale e almeno il 75% delle aree inserite nell’ambito medesimo. Nel caso di cui è questione, infatti, si discute di una modifica di un Piano di Lottizzazione già convenzionato, che richiedeva quindi l’assenso di tutti gli originari sottoscrittori.

13. Va respinto anche il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale viene contestata l’ulteriore ragione del diniego di variante, riferita alla difformità della prevista rotatoria con il Piano degli Interventi.

14. La ricorrente sostiene che la nuova localizzazione dell’opera sarebbe stata proposta dal Comune, mentre anche dall’analisi dell’ iter procedimentale emerge come l’originaria localizzazione si sia scontrata con il parere negativo della Società Autostrade in occasione della conferenza di servizi dell’8 luglio 2020, circostanza che – come evidenziato dalla parte resistente - avrebbe determinato automaticamente la restituzione dell’istanza. La nuova localizzazione della rotatoria, finalizzata a superare tale dissenso, costituisce parte integrante della nuova soluzione progettuale proposta dalla società nel gennaio 2021. Inoltre la necessità di adeguare le previsioni urbanistiche relative all’area individuata era stata chiaramente rappresentata alla proponente in fase istruttoria (come emerge, tra l’altro, dal parere Settore III - Sviluppo infrastrutturale del 27 maggio 2021 – allegato alla nota comunale del 23 luglio 2021- doc. 20 depositato dal Comune il 4.4.2022).

15. Non può essere parimenti accolta la censura formulata con motivi aggiunti, con la quale si deduce l’erroneità di uno dei presupposti in fatto del rigetto, ovvero che la mancata approvazione della variante del PAT di adeguamento alla nuova normativa regionale in materia di contenimento del consumo di suolo non consentisse di approvare la variante al Piano attuativo secondo la procedura di cui all’art. 20 comma ter della l.r. 11/04, atteso che tale adeguamento era intervenuto con deliberazione consiliare 28 febbraio 2022, n. 10, assunta il giorno precedente l’adozione della delibera giuntale che ha respinto la richiesta di riesame.

16. Tale circostanza, conosciuta da Esperia Real Estate solo successivamente alla proposizione del ricorso, confermerebbe l’illegittimità del diniego anche per eccesso di potere per falsità del presupposto e per violazione del canone di buona fede oggettiva ex art. 1337 c.c.

17. L’assunto non può essere condiviso, atteso che la variante al PAT è stata approvata con le procedure semplificate previste dall’articolo 14 della l.r. 14/2017 e, ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, è divenuta efficace “ quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune ”. La variante quindi non solo non era stata approvata alla data della delibera giuntale di restituzione dell’istanza di variante, ma non era in vigore nemmeno alla data del provvedimento di rigetto della successiva istanza di riesame, in quanto pubblicata all’albo pretorio il 4 marzo 2022 e divenuta esecutiva il 19 marzo 2022.

18. Tale considerazione comporta il rigetto anche del relativo motivo di gravame.

19. Costituendo il provvedimento comunale un atto plurimotivato, come premesso, il rigetto delle esposte doglianze esime il collegio dallo scrutinio del residuo motivo di censura, inerente il richiamo alle prescrizioni di Autostrade per l’Italia, quale ulteriore elemento ostativo all’approvazione della variante al Piano attuativo.

20. I provvedimenti censurati resistono pertanto alle censure dedotte dal ricorrente, non emergendo i dedotti vizi di legittimità e non risultando nella conduzione del procedimento da parte del Comune una condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza o un comportamento negligente in palese contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, come sostenuto nel gravame. Ciò determina il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da provvedimento illegittimo e da ritardo, per le quali la società ricorrente ha confermato il suo interesse.

21. La peculiarità della vicenda controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

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