TAR Milano, sez. III, sentenza 2015-03-11, n. 201500690

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2015-03-11, n. 201500690
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201500690
Data del deposito : 11 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02489/2014 REG.RIC.

N. 00690/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02489/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. P M, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, Via Terraggio, n.17;

contro

Istituto di Istruzione Superiore "-OMISSIS-" di Milano, in persona del Dirigente pro tempore, e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, Via Freguglia, n.1;

per l'annullamento

della nota n. prot. 3777 del 30 luglio 2014 con la quale il Dirigente Scolastico dell'istituto di Istruzione Superiore "-OMISSIS-" ha respinto l'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 15 luglio 2014;

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza d'accesso presentata il 15 luglio 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Istruzione Superiore "-OMISSIS-" di Milano e del Ministero intimato;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I) All’epoca dei fatti di causa la ricorrente era una docente di matematica presso l’Istituto di Istruzione Superiore "-OMISSIS-" di Milano.

Con l’atto introduttivo del giudizio ha dichiarato che nel 2013 venivano presentati due esposti da parte dei genitori della classe IIE dell’Istituto -OMISSIS- presso cui insegnava, in relazione ai quali veniva convocata dalla dirigente per chiarire e spiegare i propri metodi didattici.

L'8 luglio 2014 la prof. -OMISSIS-veniva nuovamente convocata dalla dirigente scolastica a seguito di un nuovo esposto presentato in data 19 giugno 2014 per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.

In occasione della convocazione dell'8 luglio 2014, come si legge dal verbale di audizione, alla docente veniva chiesto di sottoporsi ad una visita medico-collegiale " al fine di fugare ogni dubbio a tutela e nell'esclusivo interesse della lavoratrice .. per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ”.

Il 9 luglio 2014 la ricorrente chiedeva alla scuola di avviare il procedimento relativo alla visita medico-collegiale.

Il successivo 15 luglio la ricorrente tuttavia dichiarava di revocare la suddetta richiesta.

In pari data, con separata nota, formulava istanza di accesso agli atti volta a prendere visione ed estrarre copia degli esposti a suo carico pervenuti alla Direzione scolastica, con particolare riferimento all'esposto del 19 giugno 2014, in seguito al quale la Direzione Scolastica aveva avviato la procedura relativa alla visita medico-collegiale.

Il 18 luglio 2014 la ricorrente riceveva copia della nota prot. n. 756 del 15 luglio 2014 con la quale la Dirigente Scolastica dell'Istituto chiedeva al Presidente della Commissione di Verifica di voler sottoporre la professoressa -OMISSIS- a visita medico-collegiale " per accertarne l'idoneità o meno ad una regolare prestazione del servizio e la durata dell'eventuale infermità " . Nella nota veniva precisato che " la richiesta d'ufficio di visita medico collegiale è determinata dalle motivazioni elencate nella relazione allegata ".

Quindi con un'ulteriore istanza di accesso agli atti, in data 23 luglio 2014, la medesima ricorrente, per il tramite del proprio legale, chiedeva all'Istituto scolastico di poter prendere visione ed estrarre copia della documentazione allegata alla richiesta di visita medico-collegiale del 15 luglio 2015.

Con nota prot. n. 3777 del 30 luglio 2014 la Direzione Scolastica comunicava il rigetto dell'istanza di accesso agli atti del 15 luglio 2014 ritenendo che “ la qualità dell'istante non è di per sé sufficiente a legittimare in capo alla docente -OMISSIS- la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/90, in quanto dall'esposto /esposti di cui trattasi non è stata intrapresa nessuna azione di natura disciplinare o altro nei confronti della Sua assistita. Per opportuna memoria si precisa che la richiesta di accertamento di visita medico collegiale nei riguardi della docente ha, in primis, l'interesse a tutelare e a garantire il benessere fisico psichico della stessa dipendente ”.

Avverso il predetto diniego di accesso l’interessata proponeva il ricorso indicato in epigrafe.

Si è costituivano in giudizio le Autorità intimate, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che depositava in giudizio la documentazione relativa ad entrambi gli esposti, interpolati da “omissis” in relazione ai nomi delle persone fisiche coinvolte, nonchè gli atti assunti nel procedimento relativo all’istante (convocazione, richiesta visita collegiale).

Con memoria depositata in data 14 novembre 2014 la ricorrente si dichiarava non soddisfatta della documentazione depositata in giudizio, precisando di avere necessità delle copie integrali degli esposti, compresi i nomi dei firmatari, in quanto negli stessi vi sarebbero affermazioni lesive della sua persona, rappresentando di aver presentato una denuncia-querela contro ignoti, in attesa di integrarne il contenuto.

Nel medesimo atto difensivo faceva inoltre presente di aver formulato un’ulteriore istanza di accesso agli atti in data 23 luglio 2014, rimasta inevasa, in relazione alla quale era stato presentato un ulteriore ricorso (rubricato al numero RG 2963/2014).

Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2015 l’Avvocatura Distrettuale dava atto che la ricorrente aveva rassegnato le dimissioni dal servizio a far tempo dal 17 dicembre 2014.

Indi la causa veniva trattenuta per la decisione.

II) Il ricorso proposto va dichiarato in parte improcedibile ed in parte infondato.

Quanto all’improcedibilità il Collegio osserva che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato in giudizio la documentazione oggetto dell’istanza di ostensione del 15 luglio 2014, compresi gli esposti presentati dai genitori. Sotto tale profilo la richiesta dell’interessata è stata soddisfatta.

Tuttavia la ricorrente pretende di avere l’ostensione della versione integrale degli esposti, comprensiva dei firmatari degli stessi.

Ad avviso del Tribunale la richiesta è meritevole di accoglimento.

Deve innanzi tutto rilevarsi, sotto un profilo soggettivo, la sussistenza in capo alla ricorrente del presupposto di cui all’art. 22 comma 1 lett. b) L. 241/1990, avendo la stessa un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti in relazione ai quale è stato chiesto l’accesso.

Invero la ricorrente è l’insegnante cui gli esposti si riferiscono, e nei quali viene censurato il suo comportamento e la sua adeguatezza all’insegnamento. Sotto tale profilo quindi la ricorrente ha un interesse qualificato a conoscere i documenti alla stessa riferiti e in possesso dell'amministrazione.

Sotto un profilo oggettivo, la difesa delle Amministrazioni, a sostegno della legittimità del diniego di accesso, ha sottolineato la prevalenza della tutela alla riservatezza dei sottoscrittori dell’esposto, e l’esigenza di tutelare i figli di costoro da possibili ritorsioni dell’insegnante.

A prescindere dal rilievo che il diniego impugnato non fa riferimento a tale profilo, deve in proposito richiamarsi la disposizione di cui all’art. 24 comma 7 della L. 241/1990 che dispone che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale deve distinguersi fra riservatezza e anonimato. Tale orientamento specifica la mancanza di una peculiare tutela per il c.d. "diritto all'anonimato" (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sentenza n. 31 del 2011), dovendosi invece riconosce la preminenza del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia sentenza n. 1469 del 2008) e quindi la prevalenza dell'interesse ad accedere ad esposti al fine di poter tutelare in giudizio le proprie ragioni avverso contenuti eventualmente calunniosi o diffamatori (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5132 del 2012).

Nel caso di specie il paventato rischio di atteggiamenti ritorsivi dell’insegnante nei confronti dei figli dei sottoscrittori è in radice scongiurato dalle rassegnate dimissioni dal servizio.

Non v’è quindi alcun ostacolo a riconoscere, nel caso di specie, la prevalenza del diritto della ricorrente all’accesso ai documenti richiesti per la difesa dei propri interessi giuridici.

Pertanto va ordinato all’Istituto Scolastico intimato di consentire alla ricorrente l’accesso agli esposti che la riguardano nella loro versione integrale, comprensiva dei sottoscrittori, entro 10 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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