TAR Bologna, sez. II, sentenza 2012-01-24, n. 201200045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2012-01-24, n. 201200045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201200045
Data del deposito : 24 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01449/1999 REG.RIC.

N. 00045/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01449/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1449 del 1999, proposto da:
S S, rappresentato e difeso dall'avv. L B, con domicilio eletto presso Luciana Petrella in Bologna, via Marsili 15;

contro

Comune di Santarcangelo di Romagna, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale prot. n. 48 del 5.7.99 portante l'ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 19 ottobre 1999 e ritualmente depositato il successivo 11 novembre, il sig. Serafino Serioli ha impugnato il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Comune di Santarcangelo di Romagna ha disposto la demolizione di opere abusivamente realizzate presso la sua proprietà, consistenti in box garage in calcestruzzo prefabbricato, già oggetto di diniego di condono edilizio. Il ricorrente ha precisato, in punto di fatto, che avverso il diniego di sanatoria ha proposto impugnativa, tuttora pendente innanzi a questo Tribunale con il ricorso n. 420/99 R.G.

Il ricorrente ha pertanto sollevato le seguenti censure:

1) illegittimità derivata per illegittimità dell’atto presupposto costituito dal provvedimento di diniego della concessione in sanatoria:

a) violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 1, L. 28.2.1985, n. 47, così come modificato dall’art. 39 L. 23/12/1994 n. 724;

b) violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. 11.7.1980 n. 753 anche in relazione a quanto previsto dall’art. 1 della L. 27.12.1997, n. 449. Difetto di istruttoria e carente motivazione;

c) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta;

2) eccesso di potere per difetto di motivazione;

3) violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 29/2/1985 n. 47.

Il ricorrente ha concluso per l’annullamento dell’atto impugnato.

Il Comune di Santarcangelo di Romagna non si è costituito in giudizio, ancorché ritualmente intimato.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la illegittimità derivata del provvedimento demolitorio impugnato dai vizi dei quali sarebbe affetto il previo provvedimento di diniego della domanda di condono edilizio, a sua volta oggetto di gravame con il ricorso R.G. n. 420/99, occorre rilevare preliminarmente che tale giudizio è stato definito con sentenza di rigetto n. 472/11 del 17 maggio 2011.

Tanto è sufficiente perché si debba ritenere infondato il mezzo in esame, che pertanto va disatteso.

Non convincono infine le censure con le quali si deduce la illegittimità propria dell’atto demolitorio oggetto di gravame.

Non quella relativa al preteso difetto motivazionale, in quanto il provvedimento impugnato non solo assume carattere doveroso a seguito dell’interposto diniego alla domanda di sanatoria del manufatto abusivamente realizzato per cui è causa, ma trae fondamento dalle stesse ragioni poste a base del provvedimento reiettivo e segnatamente dal parere sfavorevole dell’Ufficio Opere Civili del Genio Civile di Bologna delle Ferrovie dello Stato, trasmesso all’Ente comunale in data 14/01/98, laddove evidenzia il pregiudizio derivante dalla costruzione sia nel senso che impedisce ampliamenti e potenziamenti della linea ferroviaria, sia perché, in caso di incidente ferroviario, ostacola l’immediato intervento dei mezzi di soccorso. Tanto è sufficiente per ritenere che sia ben rappresentato, in seno all’atto impugnato, il profilo di interesse pubblico che milita nel senso della necessaria eliminazione fisica del manufatto abusivo, con conseguente infondatezza della censura in esame.

Essa va quindi disattesa.

Nemmeno coglie nel segno la censura relativa al preteso carattere pertinenziale del manufatto che lo sottrarrebbe alla sanzione demolitoria, in quanto il provvedimento impugnato consegue ad un diniego di sanatoria, ovverosia alla conclusione di un procedimento di segno sfavorevole che è stato innescato dalla domanda del ricorrente di rilascio di concessione in sanatoria. La censura di parte, che peraltro è contraddittoria con le precedenti iniziative procedimentali assunte in ordine al medesimo manufatto al fine di conseguire la regolarità postuma dello stesso implicitamente riconoscendone la piena rilevanza urbanistica, trascura le ragioni poste a base della gravata determinazione, come sopra menzionate, trovando l’ordine demolitorio giustificazione nel quadro motivazionale posto a corredo del diniego di sanatoria e che denota plurimi profili di interesse pubblico cospiranti nel senso della necessaria demolizione del manufatto. A fronte di tale articolata e specifica articolazione motivazionale si palesa quindi del tutto ininfluente la qualificazione della res in termini pertinenziale al sospirato fine di sottrarla all’alveo applicativo della sanzione demolitoria.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto siccome del tutto infondato.

Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione dell’intimata Amministrazione.

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