TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-10-24, n. 201901719

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-10-24, n. 201901719
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201901719
Data del deposito : 24 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2019

N. 02538/2019 REG.RIC.

N. 01719/2019 REG.PROV.CAU.

N. 02538/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2538 del 2019, proposto da


-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;

nei confronti

;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Questore della Provincia di Caserta, CAT A12/IMM/19 Prot. n. -OMISSIS- del 12.4.2019, notificato il 4.6.2019 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per morivi di “lavoro subordinato”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che il ricorso non presenti apprezzabili profili di fondatezza dato che, benchè l’amministrazione non abbia fatto corretta applicazione della normativa sulla partecipazione al procedimento, la ricorrente non ha puntualmente contestato fatti e circostanze risultanti dalla informativa di reato trasmessa in esecuzione della ordinanza collegiale istruttoria della sezione da cui può desumersi che effettivamente il rapporto di lavoro della ricorrente ha – al di là della veste formale apparentemente legittima – carattere fittizio (ad es. non è contestato che il datore di lavoro risulti sconosciuto all’indirizzo indicato come luogo di prestazione dell’attività lavorativa), così non fornendo nemmeno un principio di prova che, ove la partecipazione fosse stata garantita, essa avrebbe permesso l’introduzione nel procedimento di elementi idonei a influire sulla determinazione finale;

Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate non avendo l’amministrazione svolto attività difensiva al di fuori di una costituzione di stile;

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