TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-05-25, n. 201200368

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-05-25, n. 201200368
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200368
Data del deposito : 25 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00366/2011 REG.RIC.

N. 00368/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00366/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2011, proposto da:
Tecnogest Srl, rappresentata e difesa dall'avv. S G, con domicilio eletto presso Avv. Fabrizio Naspi in Ancona, via Ruggeri, 3/I;

contro

Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'avv. C C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
Dirigente del Servizio Tutela Ambientale-Cea-Rifiuti-Energia-Acque della provincia di Ascoli Piceno, non costituito;

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P D B, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;

per l'annullamento

- del provvedimento del 14.1.2011, trasmesso il 19.1.2011, prot. n°1571, di diniego e rifiuto del rilascio e vendita alla Tecnogest S.r.l. dei Bollini Verdi di autocertificazione per il controllo degli impianti termici degli uffici nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno e di subordinazione della vendita di tali bollini alla adesione da parte della società ricorrente ad un Protocollo d'Intesa provinciale.

- degli atti regolamentari generali costituiti dalla delibera della Giunta Regionale Marche n. 1837 del 15.12.2008 e della delibera della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n. 90 del 16.3.2009.

- di ogni altro atto presupposto e prodromico, conseguente e di esecuzione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Ascoli Piceno e di Regione Marche Presidente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente Tecnogest Srl dichiara di essere abilitata all’esercizio, ed in concreto di esercitare, sin dal 1991 anche ai sensi della L.n. 46/90 e successive modificazioni le attività di installazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti termoidraulici, di riscaldamento e climatizzazione invernale ed estiva, e di verifica del funzionamento impiantistico, nei territori delle regioni Marche ed Abruzzo, ed in particolare nella provincia di Ascoli Piceno, e di essere in possesso dei requisiti di qualificazione professionale.

Espone la ricorrente che la Regione Marche, in attuazione del d.lgs n.92 del 19.8.2005, ha emanato la Legge Regionale n.9 del 27.5.2008, con la quale ha fissato i principi per la regolamentazione delle attività di accertamento e controllo degli impianti termici al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, disciplinando il sistema di autocertificazione (c.d. bollino verde).

Con delibera n. 1837 del 15.12.2008 la Giunta Regionale delle Marche ha emanato il regolamento di attuazione della predetta L.R.n 9/2008 nel quale ha enunciato i criteri generali per uniformare la disciplina del bollino verde, fissando i criteri generali in materia di controlli e verifiche sugli impianti di climatizzazione invernale degli edifici determinando, ai fini dell’autocertificazione, il valore del “Bollino Verde” in €7 (sette) Iva inclusa.

Con delibera n. 90 del 16.3.2009, la Giunta Provinciale di Ascoli Piceno ha recepito il regolamento regionale determinando a sua volta i criteri e le modalità generali per l’esecuzione del sistema di autocertificazione, richiamando citata delibera della Giunta Regionale Marche n.1837/2008.

La ricorrente, in data il 28.12.2010, richiedeva alla Provincia di Ascoli Piceno, di poter acquistare i “Bollini Verdi” dichiarando la sua disponibilità a pagare la somma richiesta.

Con atto prot.n.1571 del 19.1.2011, 11 Dirigente del Servizio Tutela Ambientale-CEA-Rifluti-Energia-Acque della Provincia di Ascoli Piceno comunicava alla ricorrente il diniego di rilasciare i “Bollini Verdi” sul presupposto che la società ricorrente non aveva sottoscritto il Protocollo d’Intesa con la provincia, il quale imporrebbe alla società ricorrente di pagare a suo esclusivo carico il costo del “Bollino Verde”.

Inoltre, afferma la ricorrente, la Provincia di Ascoli Piceno avrebbe approntato a servizio dei cittadini un elenco delle imprese firmatarie, non comprendente ovviamente la ricorrente, del predetto protocollo d’intesa dandone pubblicità in vari documenti.

Con ricorso depositato in data 28.3.2011, la ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

a)Violazione e falsa applicazione del d.lgs 192/2005, e del d.lgs n. 311/2006 (art 4) della l.r marche 9/2008, della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41cost, eccesso di potere per irrazionalita’ e sviamento dalla causa tipica del potere esercitato.

b) Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari della libera concorrenza tra imprese e della libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 49, 81, 82, 83, 84. 85 e 86 del Trattato CEE (TCE) oggi artt. e degli artt .152 e 153 del Trattato di Maastricht, nonché della legge 10.10.1990 n. 287 (art. 2).

Con articolate argomentazioni, la ricorrente afferma l’illegittimità e la contrarietà ai principi interni e comunitari in materia di libera concorrenza della decisione di imporre costi a carico delle imprese per l’acquisto del bollino verde e di imporre la sottoscrizione di un protocollo d’intesa (che mette a carico dell’impresa aderente il costo del bollino) discriminando, nella documentazione informativa, le imprese che non l’hanno sottoscritto.

Si sono costituite la Provincia di Ascoli Piceno e la Regione Marche, resistendo al ricorso.

Con ord. n. 321 del 22.4.2012 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare nei termini che seguono:

- accoglieva la domanda cautelare nei limiti dell’ordine alla Provincia di Ascoli Piceno di consentire alla ditta l’acquisto dei “bollini verdi” nel numero richiesto con la nota del 28.12.2010 ed al costo fissato dalla Regione Marche;

- rinviava alla sede di merito l’esame delle doglianze formulate in ricorso, con particolare riguardo al motivo con cui si contesta in radice il potere della Regione e della Provincia di addossare il costo dell’attività ispettiva di cui alla L.R. n. 9/2008 alle imprese di manutenzione degli impianti.

Alla pubblica udienza del 5.4.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Devono essere preliminarmente trattate le eccezioni preliminari dedotte dalla Provincia di Ascoli Piceno e dalla Regione. Le eccezioni sono infondate.

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