TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-08-11, n. 202313281

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-08-11, n. 202313281
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313281
Data del deposito : 11 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/08/2023

N. 13281/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10814/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10814 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A A, F A, L D B, L B, G B, M T B, B B, J B, L B, B C, M C, F C, A C, M C, S C, A C, S C, E C, Giovanni D'Aloisio, Emanuele D'Amico, Pietro D'Antuono, C A D M, V D V, G D, P D, D D, M E, M F, L F, C F, G G, A G, A G, S G, L I, C I, Salvatore La Piana, Roberto Lanciotti, Pasquale Lanni, Roberto Laubholdt, Pietro Lepanto, Alessandro Licata, Marco Lisuzzo, Giuseppe Macaluso nato il 16.1.1977, Giuseppe Macaluso nato il 14.3.1980, Domenico Maiello, Francesca Marando, Giovanni Marino, Marco Masu, Sonia Mentil, Giuseppe Milano, Claudio Monti, Denis Nalon, Enrico Paganelli, Tonino Paglione, Daniele Antonio Palumbo, Renata Nicolina Panu, Davide Pellegrino, Mauro Petrozziello, Gianluca Picciolo, Pasquale Piro, Manuela Pirola, Giuseppe Piscopo, Milena Pugnaloni, Pasquale Radesca, Andrea Rados, Luca Randazzo, Daniele Rigon, Manuel Rinolfi, Giuseppe Ruocco, Loredana Rupe, Ivan Russo, Leonardo Sampogna, Daniele Santini, Tommaso Sciarrotta, Beniamino Scibilia, Abio Pierino Seminatif, Daniele Sgattoni, Claudio Stuto, Vincenzo Territo, Antonio Tomeo, Giacomo Tommasei, Fabio Toscano c.f. tscfba70e15h881m, Fabio Toscano c.f. tscfba78h12f158p, Alessandro Tossi, Daniele Vaghi, Emanuele Vecchiariello, Alessandra Vigorito, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

degli sconosciuti provvedimenti di collocamento dei ricorrenti in aspettativa speciale ex art. 28 della legge 668\1986.

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del provvedimento nr. 333-D/98.07.CM del 28.11.2017 reso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale delle risorse umane con cui è stato disposto il collocamento in aspettativa speciale ai sensi dell'art. 28 della Legge 668/1986 dei ricorrenti, per la durata della frequentazione del 9° corso di formazione per Vice Ispettori, trasmesso in data 07.12.2017 alle Scuole/Istituti del 9° corso di formazione per allievi vice ispettori,;

di ogni altro atto presupposto, connesso e coordinato, anteriore o conseguente, ivi comprese, in quanto dovesse occorrere;

nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla conservazione dello status giuridico ed economico connesso alle qualifiche di provenienza.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23 giugno 2023, tenutasi da remoto, il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, qualificatisi come “ tutti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di agente/assistente e/o sovrintendente ”, partecipavano al concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. del 24.09.2013.

1.1. Risultati vincitori, dopo la convocazione urgente dell’1 agosto 2017, venivano avviati al 9° corso di formazione per vice ispettori e, indi, collocati in aspettativa speciale ai sensi dell'art. 28 L. 668/1986, con il trattamento economico più favorevole ai sensi dell'art. 59 L. 121/1981, senza però percepire per la durata del corso il trattamento economico di missione.

1.1. Con il ricorso in esame insorgevano avanti questo TAR, instando per l’annullamento dei provvedimenti assunti dal Ministero dell'Interno, nella parte in cui erano stati collocati in aspettativa speciale ai sensi dell'art. 28 1. 668/1986 per la frequenza del corso in questione, chiedendo altresì l’accertamento del diritto di percepire, per il periodo di frequenza del corso, il trattamento economico di missione.

1.2. Con il ricorso e il successivo atto recante motivi aggiunti si deduce sostanzialmente:

- l’inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’istituto dell’aspettativa, atteso che non vi sarebbe una novazione del rapporto di lavoro a mezzo di un pubblico concorso ma ci si troverebbe di fronte ad una carriera unitaria nell’ambito della quale i ricorrenti avrebbero superato un concorso interno a loro riservato;
né tampoco l’ammissione al concorso comporterebbe una perdita temporanea del precedente status di dipendente della Polizia di Stato;
l’art. 28 in esame non si applicherebbe ai vincitori del concorso interno a vice ispettore;
in ogni caso, la norma –ove interpretata nel senso fatto proprio dalla Amministrazione- non sfuggirebbe a censure di incostituzionmalità per disparità di trattamento, rispetto alla posizione dei vincitori del concorso interno sovrintendenti/dirigenti cui il ridetto art. 28 pacificamente non si applicherebbe.

1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che preliminarmente eccepiva la incompetenza territoriale di questo TAR, in quanto la maggioranza dei ricorrenti presterebbe servizio presso una sede diversa da quella di Roma, instando in ogni caso per la reiezione del gravame collettivo.

1.3. Secondo la resistente non sarebbe ammesso il riconoscimento del trattamento economico di missione nel caso di specie in considerazione delle caratteristiche proprie dell’istituto inteso a compensare il disagio sofferto dal lavoratore per la prestazione di attività di servizio presso una sede diversa da quella ordinaria, ipotesi diversa dalla frequenza di corsi di addestramento concorsuali, periodo nel quale il rapporto di servizio risulterebbe interrotto (art. 28 della legge 10/10/1986, n. 668), con collocamento in aspettativa.

1.4. All’esito della udienza del 23 maggio 2023, di poi, illustrate le rispettive posizioni con scritti conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso e l’atto recante motivi aggiunti non sono fondati.

2.1. Preliminarmente non si condivide l’eccezione di incompetenza territoriale di questo TAR avanzata dalla resistente Amministrazione. a’ sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a..

2.1.1. Risulta al riguardo dirimente il rilievo per cui l’impugnativa in esame non è relativa ad una controversia individuale di lavoro (non riguardando specificamente il rapporto di servizio del singolo ricorrente) bensì alla fase conclusiva di una procedura concorsuale e, in particolare, al collocamento in aspettativa speciale dei ricorrenti, vincitori del concorso interno e ammessi alla frequenza al corso di addestramento, con provvedimento adottato dal Ministero dell’interno - quale Autorità centrale competente nell’ambito della procedura concorsuale in questione - atto avente efficacia nazionale e nei limiti del collocamento in aspettativa speciale e per il riconoscimento agli stessi del trattamento economico relativo alla indennità di missione, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute. Ne deriva quindi l’applicabilità del criterio generale della sede dell’organo emanante ex art. 13, comma 1, c.p.a. e, in ogni caso, quello residuale per gli atti statali di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo, che individuano la competenza territoriale in capo all’adito TAR Lazio.

2.1.2. Ed infatti, l'art. 13, comma 2, c.p.a., che prevede il criterio del “foro speciale del pubblico impiego” o della sede di servizio tra quelli individuati per fissare la competenza territoriale inderogabile, non può essere interpretato alla lettera nel senso che tale criterio speciale si applichi ogni volta che una delle parti in causa sia un pubblico dipendente, quali che siano la materia e l'oggetto della controversia (CdS, a.p., 11 dicembre 2012, n. 37).

2.1.3. Nelle controversie aventi ad oggetto procedure concorsuali riguardo agli atti selettivi valevoli su tutto il territorio nazionale, la competenza territoriale dell'organo giudicante va accertata sulla natura dell'organo emanante e degli effetti dell'atto, i quali trascendono la singola persona dei ricorrenti e vanno ad incidere su una graduatoria coinvolgente una pluralità di soggetti (CdS, IV, 21 giugno 2019, n. 4273;
Tar Lazio, II ter, 12 marzo 2015, n.4116;
id., I bis, 13 agosto 2020, n. 9204).

2.1.4. Ne consegue quindi la competenza territoriale di questo TAR.

2.2. Nel merito - all’esito della disamina dei mezzi che assistono il ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti, ben suscettibili di congiunto scrutinio - il Collegio rileva che la questione è già stata affrontata da questo TAR e, indi, sul punto si è formato ormai un orientamento consolidato, di seguito indicato, che ha ritenuto che il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio, trovando applicazione esclusivamente in costanza di un servizio attivo.

2.2.1. Non spetta, quindi, l’indennità di missione quando il dipendente è collocato in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso, al quale ha volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, l’assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendente della Polizia di Stato (in fattispecie analoga, TAR Lazio 14959/22;
14953/22;
10718/22;
5 gennaio 2018, n. 76;
29 marzo 2021 n. 3780).

2.2.2. Ed invero il regime di missione, previsto dalla norma invocata in ricorso - art. 28 della legge n 668 del 1986 - trova applicazione esclusivamente in costanza di un servizio attivo invece, nel caso di specie, i ricorrenti sono stati collocati in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso interno, al quale hanno volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, l’assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendenti della Polizia di Stato, dovendosi escludere espressamente che a diversa conclusione si possa pervenire sulla base dell’art. 7, comma 10, D.P.R. n. 164 del 2002, che prevede la corresponsione dell’indennità di missione per la partecipazione a corsi addestrativi e formativi, avuto conto che questi ultimi “ non possono essere che quelli destinati a dipendenti in servizio….. mentre nella fattispecie in esame la frequenza del corso non può essere riconosciuta come attività di servizio e comporta, in caso di esito positivo, l’assegnazione nei ruoli della Polizia, con conseguente novazione del rapporto per coloro che già ne fossero dipendenti ” (CdS, VI, n. 7236/2010).

2.2.3. Nel caso di specie, di contro, i ricorrenti sono stati collocati in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso pubblico, al quale hanno volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendenti della Polizia di Stato (Tar Lazio, I, 28 luglio 2022, n. 10718;
TAR Lazio, I- quater , 16 novembre 2020, n. 11895).

2.2.4. A seguito del superamento del concorso oggetto di causa, invero, effettivamente si verifica una novazione del rapporto di lavoro, che comporta la ricollocazione del dipendente nella stessa Amministrazione ma in una posizione superiore (ruolo degli ispettori) del tutto slegata dalla precedente.

2.2.5. Ne consegue che nel periodo di frequenza del corso, analogamente a quanto accade per le altre forze di polizia, la posizione giuridica rivestita dal dipendente non può dirsi di servizio attivo.

2.3. Ne consegue:

- l'inapplicabilità della disposizione citata di cui all’art. 28 della legge n 668 del 1986, che, nel riferirsi al personale impegnato nella frequenza di corsi formativi e addestrativi, rende palese come la costanza del rapporto di servizio sia condizione imprescindibile per la corresponsione del trattamento di missione;

- la evanescenza, altresì, della adombrata questione di costituzionalità, ragionevole appalesandosi il divisamento degli interessi in abstracto ed ex ante operato dal legislatore in subiecta materia .

3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.

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