TAR Perugia, sez. I, sentenza 2011-06-16, n. 201100172

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2011-06-16, n. 201100172
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201100172
Data del deposito : 16 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00459/2010 REG.RIC.

N. 00172/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00459/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 459 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tecnogreen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M C e F A D M, con domicilio eletto presso l’avv. F A D M in Perugia, via Bonazzi, 9;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati, alla via degli Offici, 14;



per l'accertamento

dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto per l'affidamento dei lavori di "sistemazione idrogeologica del versante in frana in località Ivancich nel Comune di Assisi - Progetto di completamento" e per la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al risarcimento dei danni causati, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La Tecnogreen S.r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione statale intimata a provvedere all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto per l’affidamento dei lavori di “sistemazione idrogeologica del versante in frana in località Ivancich nel Comune di Assisi”, con conseguente condanna del Ministero al risarcimento del danno da ritardo, quantificato in euro 221.719,24, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.

Espone di avere partecipato alla procedura ristretta, indetta dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Umbria, sede di Perugia, per l’affidamento dei lavori, a corpo e misura, e di essere risultata prima graduata.

Lamenta come, a distanza di un anno dall’aggiudicazione provvisoria, comunicata il 25 novembre 2009, e nonostante che abbia presentato tutta la documentazione prescritta per la stipula del contratto, il procedimento di affidamento non sia stato ancora concluso. Da ultimo, a seguito di richiesta del R.U.P in data 12 agosto 2010, la società ricorrente il successivo 9 settembre ha fornito ulteriore documentazione; dopo tale risposta è tornato il silenzio dell’Amministrazione; avverso tale inerzia deduce la violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ancora degli artt. 11 e 12 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Ai sensi dell’art. 12 del codice dei contratti pubblici l’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti; in mancanza, il termine è pari a trenta giorni; decorso il quale, l’aggiudicazione si intende approvata.

L’art. 11, comma 9, dello stesso testo legislativo aggiunge che, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di sessanta giorni.

Tali termini sono stati disattesi nel caso di specie, in cui è già trascorso un anno dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, senza che si sia giunti all’aggiudicazione definitiva.

Anche a volere considerare l’ultima trasmissione di documenti da parte dell’impresa (avvenuta il 9 settembre 2010), è egualmente trascorso il termine legislativamente prescritto.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, allegando che il ritardo nell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva è dipeso dall’approfondita indagine resa necessaria dalla diversità della tipologia dell’intervento proposto dalla società rispetto a quello indicato nel bando, e segnalando altresì la pendenza del procedimento di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, tradottosi nel provvedimento del Provveditore della sede coordinata di Perugia prot. n. 231 del 25 gennaio 2011, formalmente disponente il diniego di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria.

Avverso tale provvedimento la società ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti :

1) Violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 12 del d.lgs. n. 163 del 2006; violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità; eccesso di potere per sviamento, travisamento ed illogicità.

La gara è stata aggiudicata alla ricorrente nel novembre del 2009 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avendo ricevuto la proposta tecnica migliorativa della Tecnogreen il massimo punteggio.

Il provvedimento in questa sede gravato, più che come diniego di approvazione dell’aggiudicazione, va qualificato come annullamento dell’aggiudicazione definitiva.

L’Amministrazione ha inoltre alimentato le aspettative della ricorrente chiedendo la produzione della documentazione integrativa ed inducendola a stipulare un accordo bonario con i proprietari delle aree interessate dall’occupazione.

Risultano inoltre violati i principi di trasparenza ed imparzialità nella scelta del contraente, i quali impongono che la valutazione delle componenti dell’offerta suscettibili di apprezzamento discrezionale abbia luogo e termine prima che siano note quelle soggette a criteri vincolati od automatici; in particolare, nel caso di specie, il punteggio 70/100 previsto dal disciplinare di gara per l’elemento tecnico era riservato alla “proposta tecnica migliorativa ed integrativa”, la cui valutazione non può che essere rimessa alla sola Commissione di gara, nel rispetto della descritta sequenza procedimentale.

2) Violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990; violazione del bando di gara; violazione dei principi valevoli in materia di annullamento per autotutela; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione; violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Il provvedimento impugnato, da intendersi quale annullamento dell’aggiudicazione definitiva, tacitamente intervenuta ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, è comunque carente dei presupposti che giustificano l’esercizio del potere di autotutela, e di annullamento d’ufficio in particolare.

Ed invero è arduo sostenere, senza peraltro fornire alcuna motivazione al riguardo, che la proposta migliorativa dell’impresa configurerebbe una variante sostanziale, non compatibile con la lex specialis della gara; al più si potrebbe ipotizzare una revoca dell’atto per una diversa ed inespressa valutazione dell’interesse pubblico, in violazione peraltro dell’art. 21 quinquies che richiede la corresponsione dell’indennizzo. In realtà, la proposta migliorativa della Tecnogreen interviene, nei limiti del progetto a base di gara, solamente sulle modalità di perforazione, che invece di essere realizzata dall’interno, è effettuata dall’esterno, con sistema teleguidato.

Per quanto concerne poi la perenzione dei fondi, va osservato che già il bando di gara, al punto M, precisava che i pagamenti dell’appaltatore sarebbero stati effettuati solo dopo apposita richiesta di pagamento da parte dell’aggiudicatario, e conseguente reiscrizione degli importi nel bilancio dello Stato.

Sotto altro profilo, non sussiste l’interesse

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