TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2020-07-16, n. 202001753

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2020-07-16, n. 202001753
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202001753
Data del deposito : 16 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2020

N. 00193/2020 REG.RIC.

N. 01753/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00193/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 193 del 2020, proposto da

Ambiente Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palagonia, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’esecuzione

del decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 238/2018 in data 30 luglio 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palagonia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020 il dott. Daniele Burzichelli;

Con il presente gravame, notificato in data 12 maggio 2020, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Caltagirone n. 238/2018 in data 20 luglio 2018.

Con memoria e relativi allegati depositati in data 9 giugno 2020 il Comune di Palagonia ha documentato che con delibera numero 88 in data 31 dicembre 2019 è stato approvato dall’Amministrazione il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (sul quale la Corte dei Conti non risulta essersi ancora espressa).

Con memoria in data 22 giugno 2020 la ricorrente, preso atto della procedura in corso, ha chiesto al Collegio, nell’ipotesi di sospensione del giudizio, di liquidare le spese per l’attività processuale svolta.

In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio rileva che l’art. 243-bis, quarto comma, d.lgs. n. 267/2000 dispone che “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3”.

Come si vede, la disposizione indicata impone al giudice dell’esecuzione, incluso quello adito tramite ricorso in ottemperanza, di disporre la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte dei Conti.

Atteso che, nella specie, l’approvazione definitiva o il definitivo diniego di approvazione da parte della Corte dei Conti non risulta ancora intervenuto, il Collegio, ai sensi dell’art. 243-bis, quarto comma, d.lgs. n. 267/2013, è, quindi, tenuto a sospendere il giudizio sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio proposto dall’Amministrazione da parte della Corte dei Conti.

E’ opportuno ordinare al Comune di Palagonia di comunicare e documentare al Tribunale - nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione o di diniego di approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti, ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza qualora l’approvazione o il diniego da parte della Corte dei Conti siano già intervenuti - l’intervenuta approvazione o l’intervenuto diniego della menzionata rimodulazione del piano di riequilibrio, dando anche conto dell’eventuale inserimento del credito pecuniario della ricorrente nel piano di riequilibrio come approvato dalla Corte dei Conti.

Il Tribunale provvederà a dare avviso di ciò alla parte ricorrente.

Si precisa, comunque, che, ai fini della prosecuzione del giudizio, la parte eventualmente interessata ad evitare l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 80, primo comma, c.p.a., dovrà comunque presentare istanza di fissazione dell’udienza nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione della decisione della Corte dei Conti sulla rimodulazione del piano di riequilibrio adottata dal Comune di con la citata, con l’avvertenza che a tal fine è anche possibile consultare la banca dati della Corte al seguente indirizzo: https://banchedati.corteconti.it/ (sebbene tale banca dati possa non risultare sempre tempestivamente aggiornata).

Non possono, infine, essere liquidate le spese di giudizio poiché tale statuizione risulta incompatibile con il provvedimento con cui si dispone la sospensione del processo (all’esito del quale non si verifica alcuna soccombenza), potendo le spese di lite essere liquidate solo nel caso di definizione della controversia, ovvero di una sua fase (come, ad esempio, quella cautelare), a seguito di apposita decisione che affermi quale parte sia vittoriosa e quale soccombente.

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