TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-01-21, n. 202200177

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-01-21, n. 202200177
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202200177
Data del deposito : 21 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2022

N. 00177/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00064/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 64 del 2018, proposto da:
V P, rappresentato e difeso dall’Avv. C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via M. Testa, 8;

contro



ASL

Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. V C e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via Nizza, 146, presso Affari Legali

ASL

Salerno;

per l’annullamento

- a) della deliberazione del Direttore Generale dell’

ASL

Salerno, n. 1002 del 2.11.2017, avente ad oggetto: “Collocamento a riposo per limiti di età del personale della dirigenza medica, veterinaria e ruolo sanitario”;

- b) della proposta, acclusa al medesimo provvedimento, formulata dal Direttore della Funzione Gestione del Personale;

- c) d’ogni altro atto, anche istruttorio, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’

ASL

Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

Il ricorrente, dirigente medico di primo livello, in servizio presso l’U. O. Medicina Legale del Distretto Sanitario n. 66 dell’

ASL

Salerno, premesso che con istanza del 28.06.2016, avendo già maturato, a tale data, 30 anni e sette mesi di servizio effettivo presso l’ASL SA (…) e venendo alla data del suo collocamento a riposo a compiere 36 anni e due mesi di anzianità, chiedeva il mantenimento in servizio, fino al settantesimo anno d’età, onde conseguire i 40 anni di servizio, alle dipendenze dell’ente;
che, “mentre le richieste di tutti i dirigenti medici in servizio presso la

ASL

Salerno ottenevano il riscontro favorevole dell’Amministrazione (…)” solo la sua, pur pervenuta nello stesso periodo temporale (28.06 – 4.07.2016), era rimasta priva di riscontro, avendo l’Azienda ignorato i suoi solleciti, rimanendo silente sino all’adozione dell’impugnata delibera del 2.11.2017, con la quale aveva stabilito di risolvere i rapporti lavorativi con i dirigenti medici non responsabili di struttura complessa;
tanto premesso, avverso tale delibera articolava censure di: I) VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 72, comma 11, D.L. 25/6/ 2008, n. 112, conv., con mod. dalla L. 6/8/2008, n. 133, e succ. mod. come sostituito dall’art. 1, comma 5, della L. 114/2014 in relazione all’art. 15 nonies D. Lgs. 502/92 come modif. dall’art. 22, L. n. 183 del 4.11.2010) – ECCESSO DI POTERE (ingiustizia manifesta – disparità di trattamento – sviamento – difetto di motivazione – contraddittorietà – incoerenza): era evidente “la disparità di trattamento che l’Azienda ha inteso riservare al ricorrente in relazione a ben 33 dirigenti medici di primo livello, che hanno ottenuto il provvedimento prosecutivo del rapporto, ledendo l’affidamento che il medesimo aveva riposto nell’accoglimento della domanda”;
II) VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 16, comma 11, del decreto-legge 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 in relazione all’art. 72, comma 11, D.L. 25/6/ 2008, n. 112 e all’art. 15 nonies D. Lgs. 502/92) – ECCESSO DI POTERE (ingiustizia manifesta – disparità di trattamento – sviamento – difetto di motivazione): la delibera impugnata non conteneva alcuna indicazione dei necessari criteri generali per la sua applicazione (inerenti alla riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all’utilizzo di nuove professionalità, alla rideterminazione dei fabbisogni di personale, alla razionalizzazione degli assetti organizzativi e ai processi di riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni di esubero), stabilendo “l’applicazione inesorabile della risoluzione contrattuale una volta maturati i requisiti contributivi”, prevedendo soltanto la facoltà d’utilizzare “un meccanismo discrezionale che dovrà tener conto della difficoltà a trovare la sostituzione (sia per disciplina che per localizzazione territoriale)”;
III) VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 97 Cost.;
art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001;
art. 6, comma 1, Direttiva 78/2000/CE) – ECCESSO DI POTERE (violazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento della P.A. – difetto di istruttoria – disparità di trattamento – sviamento – difetto di motivazione) – VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE (artt. 1175 e 1375 c.c.): la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, stabilito nella delibera impugnata, violava “le norme imperative che richiedono la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001), l’applicazione dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cc), ed i principi d’imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., nonché l’art. 6, comma 1, della direttiva 78/2000/CE, come interpretato dalla CGUE ( cfr. Corte di cassazione n. 11595 del 2016 )”;
IV) VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 97 Cost.;
D. Lgs. n. 165 del 2001 anche in relazione all’art. 16, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) – ECCESSO DI POTERE (violazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento della P.A. – difetto di istruttoria – disparità di trattamento – sviamento – difetto di motivazione): le disposizioni in rubrica, come interpretate dalle circolari applicative, stabiliscono che i criteri da adottare debbano essere individuati con un atto di indirizzo generale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett, a) e b), del d. lgs. 165 del 2001;
la delibera impugnata, invece, “non costituisce un atto generale di organizzazione interna, non avendone i requisiti né di sostanza né di forma, e tanto meno è qualificata come atto di indirizzo”;
V) VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 15-nonies, D. Lgs. 502/1992, in relazione all’art. 22 L. 183/2010) - ECCESSO DI POTERE (ingiustizia manifesta – contraddittorietà – sviamento – difetto di istruttoria – difetto di motivazione): la delibera impugnata “fa riferimento in premessa all’avvio di procedure concorsuali, quale limite alla prosecuzione del rapporto di lavoro con i dirigenti già in servizio”;
ma, “ai sensi dell’art. 22 L. 183/2010, cit., è evidente che la scelta dell’amministrazione di dare luogo a procedure concorsuali per il reclutamento di altro personale medico di livello dirigenziale non potrebbe giammai avere effetti nei confronti del ricorrente, che ha proposto istanza di permanenza in servizio sin dal 28.06.2016, dunque circa un anno prima del compimento del 65° anno di età e sicuramente in data considerevolmente anteriore rispetto alla delibera impugnata”;
VI) VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 118 COST., in relazione al D. Lgs. 502/1992 e s. m. i;
alla L. R. 2/94 e s.m.i.;
alla L.R. 32/94 e s.m.i., e all’art. 64 L.R. 6/2009) – ECCESSO DI POTERE (contraddittorietà con atti presupposti – sviamento – manifesta illogicità – ingiustizia manifesta): l’impugnata delibera “si palesa illegittima, ponendosi in contrasto con le direttive regionali e con i principi di uniformità di comportamenti, omogeneità di azioni nonché parità di trattamento per il personale”.

Si costituiva in giudizio l’A. S. L. Salerno, con memoria di stile.

La stessa Azienda Sanitaria depositava poi scritto difensivo, ove eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del T. A. R., atteso che “il provvedimento impugnato non può essere considerato atto autonomo di macro organizzazione, ma una corretta modalità applicativa delle normative inerenti la collocazione in quiescenza del personale della dirigenza medico – sanitaria”;
citava, a conforto, l’ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno n. 553/2019 (relativa al procedimento cautelare R. G. n. 7743/2018, incardinato dallo stesso ricorrente per l’annullamento e/o la riforma e/o la disapplicazione del provvedimento del dirigente dell’U. O. C. Gestione Risorse Umane dell’A. S. L. Salerno, prot. PG/2018/84123/24 del 5.04.2018, di diniego del proprio trattenimento in servizio oltre il 65° anno d’età), secondo cui “la fonte regolamentare della disposizione impugnata deriva da un preciso vaglio delle disposizioni normative in materia” (art. 1 comma 2 del D. L. 90/2014, convertito in l. 114 del 2014, a seguito della cui entrata in vigore è fatto divieto alle P.A. di disporre trattenimenti in servizio a beneficio di personale che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo e i trattamenti in servizio già disposti sono revocati ex lege);
la delibera gravata, insomma, “provvede a sistemare una materia assolutamente regolata da norme primarie che indicano la modalità di fruizione di diritti soggettivi da parte del lavoratore”;
e, d’altronde il medesimo ricorrente ha chiesto, al Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, “l’annullamento e/o riforma e/o disapplicazione di ogni altro atto a questo presupposto, collegato a consequenziale, ivi compresa la delibera del D. G. della medesima ASL SA n. 1002 del 2.11.2017”;
la difesa dell’ASL eccepiva, inoltre, l’improcedibilità del ricorso, per litispendenza, ed argomentava, comunque, per il suo rigetto.

All’udienza pubblica del 13.01.2022, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione, previa adesione di parte ricorrente all’eccezione di difetto di giurisdizione del T. A. R., come sopra formulata.

DIRITTO

Rileva il Collegio che, conformemente all’eccezione sollevata dalla difesa dell’A. S. L. Salerno, cui ha prestato adesione la stessa difesa del ricorrente, il presente ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione del G. A.

Lo stesso involge, infatti, posizioni di diritto soggettivo (al trattenimento in servizio dei dirigenti medici oltre il 65° anno d’età), regolamentate da ben precise disposizioni legislative, come riferito in narrativa;
prova ne sia che lo stesso ricorrente ha contemporaneamente adito il Giudice del Lavoro per ottenere soddisfazione del proprio preteso diritto al trattenimento in servizio, nel cui ambito ha chiesto, inter alia, la disapplicazione della delibera del D. G. dell’A. S. L. Salerno, oggetto di gravame.

La giurisdizione in ordine alla presente controversia, pertanto, spetta all’A. G. O., innanzi alla quale la stessa potrà essere riassunta nel termine, di cui all’art. 11 c. p. a.

Le spese di lite, stante la controvertibilità della questione, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato versato.

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