TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-01-12, n. 201600001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-01-12, n. 201600001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201600001
Data del deposito : 12 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00601/2015 REG.RIC.

N. 00001/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00601/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 601 del 2015, proposto da:
Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti F S C, F L ed A M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, c.so Sommeiller 31;

contro

Azienda Sanitaria Locale

TO

3, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti B S ed A A, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Re Umberto, 27;
Regione Piemonte;
S.C.R. Piemonte S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Cresta, con domicilio eletto presso Stefano Cresta in Torino, Via Bertola, 2

nei confronti di

Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto pressolo studio dell’avv. Alberto Cortassa in Torino, Via Pietro Micca, 21;

per l'annullamento

della deliberazione del Direttore generale della ASL TO3 del 12.12.2014 n. 3920, con la quale la ASL ha aderito all'Accordo Quadro stipulato tra SCR e Fastweb per la fornitura dei servizi di connettività e di fonia, in aggiunta a quelli VoIP già erogati dalla controinteressata;
della determinazione del Direttore Amministrativo di

SCR

Piemonte n. 179 dell'1.9.2014;- della non conosciuta nota della ASL del 1.9.2014 prot. 8786;
- della relazione dell'ing. Bonadonna menzionata nella delibera impugnata;
- dei provvedimenti di rinegoziazione delle condizioni tecnico-economiche già previste nel contratto attuativo in essere con Fastweb;di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, per l’accertamento dell’inefficacia del contratto/addendum nelle more eventualmente stipulato tra la ASL TO3 e Fastweb e per la condanna della ASL al risarcimento del danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale

TO

3, di S.C.R. Piemonte S.p.A. e di Fastweb S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 25.05.2015 la Telecom Italia s.p.a. e la Telecom Italia Digital Solutions s.p.a. (TIDS s.p.a.) hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, a) la deliberazione del 12.12.2014 n. 3920 con la quale la ASL TO3 aveva aderito all’Accordo quadro stipulato tra SCR e Fastweb per la fornitura dei servizi di connettività e fonia, b) in via subordinata, la determinazione della

SCR

Piemonte n. 179 del 1°09.2014 di proroga tecnica della convenzione SCR per la connettività dati e la fonia, se interpretata nel senso di autorizzare la p.a. ad effettuare nuovi ordinativi di fornitura senza alcuna limitazione di durata, c) la nota dell’ASL del 1°.09.2014 prot. n. 8786, d) la relazione menzionata nella delibera impugnata attestante la corrispondenza dell’offerta tecnica di Fastweb con l’impianto tecnico-progettuale erogato da Telecom Italia nell’ambito della convenzione SPC, e) gli eventuali provvedimenti di rinegoziazione delle condizioni tecnico-economiche già previste nel contratto attuativo in essere con Fastweb, f) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Con il medesimo ricorso Telecom Italia s.p.a. e TIDS s.p.a. hanno anche domandato l’accertamento dell’inefficacia del contratto stipulato tra la ASL TO3 e Fastweb o, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

A sostegno delle loro domande le ricorrenti hanno dedotto 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falsità del presupposto, ingiustizia manifesta, violazione della determina direttoriale SCR n. 179/2014, nonché degli artt. 57 e 59 del d.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 31 e 32 della direttiva 18/2004/CE;
2) violazione degli artt. 2, 21 sexies e 21 nonies della l.n. 241/1990, eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, ingiustizia e contraddittorietà manifesta;
3) violazione del divieto di rinegoziazione delle offerte e dell’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 1671 c.c. e dell’art. 134 del d.lgs. n. 163/2006, ove ritenuto applicabile, eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Con atti depositati l’8.06.2015, l’11.06.2015 ed il 16.06.2015 si sono costituite in giudizio Fastweb s.p.a., la Società di Committenza della Regione Piemonte -

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